In tema di messa in mora, con la
sentenza n. 25984, depositata il 5 dicembre 2011, la
Corte di Cassazione, ha stabilito che l'atto di
costituzione in mora ha efficacia interruttiva della
prescrizione anche quando sia indirizzato al
rappresentante del debitore il quale fa valere in via
stragiudiziale le ragioni del cliente. In sostanza,
l'avvocato, rispondendo in nome e per conto del
debitore, suo cliente, alle richieste di pagamento del
creditore facendo valere in via stragiudiziale le
proprie ragioni, è da considerarsi un rappresentante
"effettivo". Non è necessario nell'ambito stragiudiziale
che la procura sia stata lasciata in forma scritta ai
sensi dell'art. 83 c.p.c. qualora non vi sia
contestazione o possibilità di dubbio sull'effettivo
conferimento del mandato. Secondo la ricostruzione della
vicenda, la questione aveva avuto per oggetto
l'efficacia interruttiva di una lettera di messa in
mora, inviata al difensore di una azienda, con il quale
erano in corso contatti verbali ed epistolari per la
definizione stragiudiziale di una vertenza con un'altra
azienda. Una srl aveva proposto opposizione al decreto
ingiuntivo del Tribunale di Milano, con cui un'azienda
richiedeva il pagamento di quattro fatture relative al
trasporto internazionale di merci. L'opponente eccepiva,
fra l'altro, la prescrizione del diritto al pagamento e
il Tribunale accoglieva l'eccezione, revocando
l'ingiunzione. In seguito alla conferma della decisione
di primo grado da parte della corte di appello,
l'azienda di trasporto proponeva ricorso per cassazione.
Il Palazzaccio, accogliendo il motivo di ricorso,
cassando la sentenza con rinvio e specificando che la
Corte di Appello aveva erroneamente negato efficacia
interruttiva della prescrizione all'atto di costituzione
in mora inviato al difensore, (equivocando tra forma ed
effetti della procura alle liti e forma ed effetti del
mandato di difesa in relazione alle attività
stragiudiziali) ha enunciato i seguenti principi di
diritto (ex art. 384 c.p.c.): "l'atto di costituzione in
mora ha efficacia interruttiva della prescrizione anche
quando sia indirizzato al rappresentante del debitore.
L'avvocato che, in nome e per conto del debitore
risponda alle richieste di pagamento del creditore,
facendo valere in via stragiudiziale le ragioni del
cliente, è da considerare rappresentante del debitore.
Si tratta di rappresentante effettivo, qualora non vi
sia contestazione o possibilità di dubbio sull'effettivo
conferimento del mandato di difesa, poichè la procura in
forma scritta di cui all'art. 83 c.p.c., è prescritta
solo per lo svolgimento di attività giudiziali. Si
tratta invece di rappresentante apparente, qualora il
creditore possa invocare in suo favore gli estremi della
relativa fattispecie (cioè quando l'apparente
rappresentato abbia tenuto un comportamento colposo,
tale da giustificare il ragionevole affidamento del
terzo circa il valido conferimento dei poteri
rappresentativi). Il giudice non può negare efficacia
interruttiva della prescrizione all'atto di costituzione
in mora inviato dal creditore al difensore del debitore,
senza prima avere accertato se quest'ultimo possa
considerarsi rappresentante, effettivo od apparente, del
debitore".
(21/12/2011 10:00 - Autore: Luisa
Foti)
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