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Secondo la Corte di Cassazione, con
la pronuncia del 10 gennaio 2012, n. 63, il mero
possessore di un titolo di credito nel quale manchi
l'indicazione del beneficiario non può considerarsi
legittimato alla pretesa del credito indicato nel titolo
stesso se non prova l'esistenza del rapporto
obbligatorio sottostante; è quindi necessario, per il
possessore del titolo di credito che agisce in giudizio
per ottenere la prestazione indicata nel titolo in
questione ed in assenza di uno dei requisiti di
legittimazione ex art. 1992 c.c., provare la effettiva
sussistenza del rapporto obbbligatorio che
giustificherebbe, quindi, la prestazione richiesta.
Infatti - così prosegue il S.C. - il titolo non può
essere valutato nemmeno, in termini univoci, come mera
promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., in quanto
l'inversione dell'onere della prova opera solstanto nei
confronti di colui che, effettivamente, è stato
destinatario della promessa; senza considerare che il
titolo, in ipotesi, potrebbe essere pervenuto al
soggetto che agisce in modo abusivo.
In senso analogo, cfr. Cass. 4
agosto 2006, n. 17689; Cass. 29 marzo 2006, n. 7262;
Cass. 18 gennaio 2005, n. 948 |