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Multa di 120 euro per chi gira con uno spray urticante al peperoncino-Corte di cassazione - Sezione I penale - Sentenza 25 gennaio 2012 n. 3116-commento-Lex 24.it

 

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Chi circola con una bomboletta urticante al peperoncino commette un reato perché porta con sé uno strumento atto ad offendere e rischia la condanna al pagamento di una ammenda di 120 euro. Un comportamento vietato ma non assimilabile per gravità a quello di chi gira con armi da guerra. Una affermazione apparentemente scontata, quest’ultima, ma che è arrivata solo grazie all’intervento della Cassazione, sentenza 3116/2012. La Suprema corte, infatti, è stata chiamata in causa dal procuratore generale della Corte di Appello di Verona che all’opposto riteneva la bomboletta dovesse essere rubricata fra le armi tout court.

 

 

 

Secondo gli ermellini, però, lo spray, vendibile liberamente all’epoca dei fatti, non conteneva alcun gas, aggressivo chimico, biologico o radioattivo tale da determinare una spiccata potenzialità offensiva. Ma al contrario conteneva unicamente una composizione vegetale, l’oleoresin capsicum, che è un estratto di piante, di pepe o peperoncino, il cui unico agente attivo è la capsicina, responsabile delle proprietà irritanti e del sapore piccante.

 

Quindi, se è vero che in taluni casi la giurisprudenza della Suprema corte ha ritenuto che anche le bombolette spray potessero rientrare fra le “armi comuni da sparo”, ciò è accaduto unicamente quando esse contenevano sostanze “idonee in concreto a compromettere, anche in via temporanea, l’integrità dell’organismo umano”.   

 

 

Sugli spray a scopo difensivo, e in generale sui nebulizzatori al peperoncino, di recente è stato approvato un decreto dell’Interno (12 maggio 2011) che definisce quali caratteristiche tecniche debbano avere le bombolette prive di attitudine a recare offesa alla persona (come previsto dall'articolo 3, comma 32, della legge n. 94/2009). Fra l’altro, il regolamento è entrato in vigore ai primi di gennaio di quest’anno e dunque da ora in poi è ad esso che dovrà farsi riferimento per valutare quali prodotti possano essere liberamente venduti e portati. Mentre tutti gli altri dispositivi saranno soggetti alla normativa sulle armi.

 

 

 

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