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Per la revoca o la sospensione
dell’ordine di demolizione, non è sufficiente una «mera
possibilità» di eventuali determinazioni amministrative
contrastanti con la demolizione.
Cassazione, sez. III, 24 gennaio
2012, n. 2860
(Pres. Teresi – Rel. Squassoni)
Motivi della decisione
Con ordinanza 4 giugno 2010 il
Tribunale di Napoli, in sede esecutiva, ha revocato un
precedente provvedimento di sospensione dell'ordine di
demolizione impartito dal Pretore della stessa città con
sentenza 225/1994 di condanna di S.G. per abusivismo
edilizio. A sostegno della conclusione, il Giudice ha
rilevato che l'istante aveva proposto domanda di condono
e pagato la somma a titolo di oblazione, ma non gli
oneri accessori; ha ritenuto che, per tale omissione, si
prospettava solo una mera possibilità che la sanatoria
sarebbe intervenuta in un futuro indeterminato.
Per l'annullamento della ordinanza,
S. ha proposto ricorso per Cassazione deducendo, tra gli
altri motivi, che gli oneri erano stati corrisposti.
La censura è meritevole di
accoglimento.
Deve, innanzi tutto, precisarsi che
due sono i possibili regimi giuridici inerenti
all'ordine di demolizione di una costruzione abusiva.
Una prima normativa, di natura
amministrativa, prevede un procedimento che ha come
sbocco, non necessariamente finale, l'effettivo
abbattimento della opera in quanto l'ordine sindacale in
oggetto può avere altri esiti alternativi.
Una seconda disciplina prevede
l'autonomo potere del Giudice penale, inteso a superare
situazioni di illegalità, attivabile quando la posizione
del manufatto non sia stata definita dagli organi
amministrativi.
A tale fine l'art. 31 c.9 DPR
380/2001 stabilisce che il Giudice, in caso di condanna,
deve disporre la demolizione dell'opera salvo che la
stessa, spontanea o coatta, sia già stata eseguita;
questa statuizione deve considerarsi emanazione di un
potere dispositivo autonomo, spettante per legge alla
autorità giurisdizionale, rispetto a quello analogo e
simmetrico della autorità amministrativa.
Successivamente alla decisione penale, la Pubblica
Amministrazione è libera di agire e di portare a termine
il suo procedimento e tale attività non può essere
ignorata in sede giurisdizionale ove la esecuzione
dell'ordine di demolizione deve essere coordinata con le
determinazioni prese in sede amministrativa o dai
Giudici amministrativi.
Pertanto, la sanzione in esame
sfugge alla regola del giudicato ed è riesaminabile in
fase esecutiva nella quale può subire modifiche sino a
ritenersi caducata; spetta al Giudice dell'esecuzione
valutare la compatibilità dello ordine di demolizione
con i provvedimenti della autorità o giurisdizione
amministrativa.
Di conseguenza in executivis la
statuizione deve essere revocata se già sussistono
determinazioni che si pongono in insanabile contrasto
con il disposto abbattimento del manufatto e può essere
sospesa se elementi concreti fanno ragionevolmente
presumere che siffatti provvedimenti saranno emanati in
un brevissimo arco temporale; non è sufficiente, per la
revoca o sospensione dell'ordine, una mera possibilità
di futuri ed eventuali determinazioni amministrative
contrastanti con la demolizione.
Tanto premesso, si osserva come il
Giudice si sia attenuto ai ricordati principi di
diritto, ma abbia travisato i fatti dal momento che,
dalle emergenze processuali, risulta fondata la tesi del
ricorrente; dalla ordinanza 8 settembre 2010, di
sospensione della quella impugnata, risulta il pagamento
degli oneri accessori.
Venuto meno la ratio posta alla
base della decisione, si impone un annullamento con
rinvio per consentire al Giudice della esecuzione le
ulteriori valutazioni sui tempi e sull'esito della
procedura amministrativa diretta al rilascio della
sanatoria e sulla conformità di tale eventuale
provvedimento alle prescrizioni urbanistiche.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con
rinvio al Tribunale di Napoli. |