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Cassazione: legittima la convenzione che ripartisce le spese tra i condomini in modo diverso dalle previsioni di legge- sentenza n. 28679.11-commento-Cataldi.it

 

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Con sentenza n. 28679, depositata il 23 dicembre 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che è legittima una ripartizione delle spese condominiali diversa da quella legale. La decisione è della seconda sezione civile che chiarisce come l'articolo 1123 Cc, nel consentire la deroga convenzionale ai criteri di ripartizione legale delle spese condominiali, non pone alcun limite alle parti, con la conseguenza che deve ritenersi legittima una convenzione che ripartisca le spese tra i condomini in misura diversa da quella legale. La Corte di Cassazione si è pronunciata sull'annullamento di una delibera condominiale sul riparto delle spese di manutenzione dell'ascensore adottata dall'assemblea condominiale, che, secondo il ricorrente, era contraria alla legge e al regolamento condominiale. Il ricorrente, proprietario di alcuni negozi posti al piano terreno dell'edificio condominiale, si opponeva alla ripartizione delle spese in ragione delle quote millesimali di proprietà per le opere, qualificate come straordinarie, necessarie al ripristino degli ascensori. Tale ripartizione era, a dire del ricorrente, illegittima perché in contrasto con le previsioni di cui agli artt. 1123 e 1124 del codice civile, nonché del regolamento condominiale. Rigettando il ricorso del ricorrente, la Corte ha spiegato che è da ritenersi legittima, in quanto posta in essere in esecuzione di una disposizione del regolamento condominiale, avente natura contrattuale, la delibera assembleare che disponga, in deroga al criterio legale di ripartizione delle spese dettato dall'articolo 1123 Cc, che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto centrale di riscaldamento siano a carico anche delle unità immobiliari che non usufruiscono del relativo servizio, tenuto conto che la predetta deroga è consentita, a mezzo di espressa convenzione, dalla stessa norma codicistica. Con riguardo alle cose comuni destinate a servire i condomini di un edificio in misura diversa, pertanto, le relative spese a norma del comma 2 dell'articolo 1123 Cc devono essere ripartite in misura proporzionale all'uso che ogni condomino può fare della cosa comune salva la deroga convenzionale con cui si preveda la ripartizione di dette spese in misura proporzionale ai millesimi di proprietà.

- Autore: Luisa Foti)

 

 

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