Con sentenza n. 28679, depositata
il 23 dicembre 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito
che è legittima una ripartizione delle spese
condominiali diversa da quella legale. La decisione è
della seconda sezione civile che chiarisce come
l'articolo 1123 Cc, nel consentire la deroga
convenzionale ai criteri di ripartizione legale delle
spese condominiali, non pone alcun limite alle parti,
con la conseguenza che deve ritenersi legittima una
convenzione che ripartisca le spese tra i condomini in
misura diversa da quella legale. La Corte di Cassazione
si è pronunciata sull'annullamento di una delibera
condominiale sul riparto delle spese di manutenzione
dell'ascensore adottata dall'assemblea condominiale,
che, secondo il ricorrente, era contraria alla legge e
al regolamento condominiale. Il ricorrente, proprietario
di alcuni negozi posti al piano terreno dell'edificio
condominiale, si opponeva alla ripartizione delle spese
in ragione delle quote millesimali di proprietà per le
opere, qualificate come straordinarie, necessarie al
ripristino degli ascensori. Tale ripartizione era, a
dire del ricorrente, illegittima perché in contrasto con
le previsioni di cui agli artt. 1123 e 1124 del codice
civile, nonché del regolamento condominiale. Rigettando
il ricorso del ricorrente, la Corte ha spiegato che è da
ritenersi legittima, in quanto posta in essere in
esecuzione di una disposizione del regolamento
condominiale, avente natura contrattuale, la delibera
assembleare che disponga, in deroga al criterio legale
di ripartizione delle spese dettato dall'articolo 1123
Cc, che le spese di manutenzione ordinaria e
straordinaria dell'impianto centrale di riscaldamento
siano a carico anche delle unità immobiliari che non
usufruiscono del relativo servizio, tenuto conto che la
predetta deroga è consentita, a mezzo di espressa
convenzione, dalla stessa norma codicistica. Con
riguardo alle cose comuni destinate a servire i
condomini di un edificio in misura diversa, pertanto, le
relative spese a norma del comma 2 dell'articolo 1123 Cc
devono essere ripartite in misura proporzionale all'uso
che ogni condomino può fare della cosa comune salva la
deroga convenzionale con cui si preveda la ripartizione
di dette spese in misura proporzionale ai millesimi di
proprietà.
- Autore: Luisa Foti)
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