Il Caso.it
La parte che abbia richiesto ed
ottenuto un sequestro “ante causam” per una controversia
rientrante in una delle materie di cui all’art. 5, comma
I, d.lgs. 28/2010, pur volendo esperire il procedimento
di mediazione non potrà esimersi dall’instaurare il
giudizio di merito ex art. 669octies c.p.c. prima o nel
corso della mediazione stessa, in quanto, il termine di
durata della procedura conciliativa ai sensi dell’art. 6
d.lgs. n. 28/2010 può spingersi fino a 4 mesi, ed è
dunque più ampio rispetto al termine perentorio di cui
all’art. 669-octies, comma 1 c.p.c. Di conseguenza, la
parte interessata, ove volesse attendere l’esito della
media-conciliazione prima di introdurre il giudizio di
merito, rischierebbe, in caso di mancato accordo, di
vedere vanificata anche la tutela conservativa già
ottenuta a seguito dell’inefficacia ex art. 669-novies
c.p.c. Paradossalmente, le altre due strade
ipotizzabili, se da un lato consentirebbero di evitare
il suddetto rischio, dall’altro produrrebbero comunque
un irragionevole aggravio per il diritto di difesa (in
primis sul piano dei costi processuali) poiché:
attivando la mediazione contestualmente
all’instaurazione del giudizio di merito, specie ove la
mediazione stessa si dovesse concludere positivamente,
la parte avrebbe sopportato invano anche le spese per
introdurre il giudizio, poi non più necessario;
instaurando solo il giudizio, la parte stessa andrebbe
incontro ad una pronunzia giudiziale di improcedibilità
alla prima udienza, con conseguente invito a procedere a
mediazione ed a sopportarne i relativi costi. (Giuseppe
Buffone) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Giuseppe
Buffone


|