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ADS E DIRETTIVE ANTICIPATE: MANTOVA C'È – Trib. Castiglione delle Stiviere, decr. 12 gennaio 2011, g.t. Grimaldi commento e testo-Matteo MAGRI

 

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Chiunque abbia ha un minimo di dimestichezza ed abitudine con l’argomento si sarà reso conto di un certo “appiattimento” che si è avuto nel corso degli ultimi tempi della maggior parte dei decreti di nomina di amministratore di sostegno, quasi in ossequioso rispetto di certe verità dogmatiche ormai acquisite e consolidatesi nella coscienza collettiva (n.d.r.: dei giudici tutelari).

Capita dunque sempre più raramente di leggere un decreto che si distingua ed elevi dalla moltitudine silenziosa e presenti invece elementi di novità ed interesse nel pur variegato panorama dell’amministrazione di sostegno.

Quello in commento è uno di questi casi. 1. La vicenda.

Siamo in territorio virgiliano, al confine con la provincia di Brescia: come forse direbbe qualcuno, “Modena (ed i suoi giudici) non è lontana”, ma (aggiungo io) “nemmeno così vicina…”.

Il Tribunale è quello stesso in cui neanche tre anni fa (24.7.2008, G.T. Bonetto) veniva negata la nomina di un “amministratore di sostegno provvisorio in previsione di una futura incapacità del beneficiario, al fine di conferire al primo il potere di far rispettare le "direttive anticipate" in materia di salute (concernenti, in particolare, il rifiuto di consentire trasfusioni di sangue) quando l'istante è ancora capace di autodeterminarsi”.

Il soggetto per il quale oggi si richiede la nomina di un AdS è lucido mentalmente ma con gravissimi problemi fisici (essendo affetto da tetraplagia da grave politrauma, con deficit del campo visivo e del visus, stato di male epilettico e flessione del tono timico).

Al ricorso, presentato dal Dirigente Area Servizi alla persona del Comune di residenza del beneficiando, viene allegato anche un documento (lett. “R”) che si apre con queste poche, ma già significative, parole: “Premessa – Il valore della vita e la dignità della Persona”.

Solo dall’intitolazione è possibile prevedere il contenuto ed il tenore del documento.

Si tratta di un breve scritto del beneficiando, in cui lo stesso, dopo aver esposto le sue personalissime riflessioni sui concetti di vita e dignità della persona, con riferimento al verificarsi di malattie irreversibili, evidenzia, in tali casi, il suo netto rifiuto a qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell’esistenza dipendente da macchine.

Il G.T. provvede quindi alla nomina di due amministratori di sostegno, nel caso di specie un’infermiera ed una ragioniera, affidando agli stessi, “anche in via disgiuntiva fra loro”, la rappresentanza esclusiva del beneficiario per una serie di attività, ma prevedendo invece, per quanto riguarda i trattamenti di cui si è detto, che “l’eventuale consenso alle attività di sospensione del trattamento medico-chirurgico nelle ipotesi esemplificativamente elencate nel documento sub R della produzione del ricorrente dovrà essere fornito congiuntamente da entrambi gli amministratori nel rispetto della volontà del beneficiario e previa autorizzazione del giudice tutelare”.

 

 

 

2. Due coamministratori di sostegno.

Come già si accennava, diversi sono i punti di interessi del decreto in commento.

Innanzitutto, la nomina di due amministratori di sostegno.

Come evidenziato da alcune pronunce, la possibilità di nomina di due figure co-gestionali non è pacifica, ed anzi sarebbe da ritenersi esclusa in quanto il legislatore ha sempre focalizzato il baricentro dell’amministrazione attorno all’esclusiva figura dell’amministratore (Trib. Varese, 13 luglio  2010, g.t. Buffone).

Il provvedimento in esame, sul punto, si pone invece in un’ottica interpretativa, che potremmo definire più “evolutiva” dell’istituto, già consacrata in diversi precedenti (Tribunale di Modena, decreto 24 ottobre 2005; tribunale di Genova, decreto 10 ottobre 2006 e tribunale di Trieste, decreto 14 gennaio 2008), ammettendo la possibilità di una compresenza di due amministratori di sostegno che, in quanto dotati di specifiche e differenti competenze (essendo nel caso in esame, rispettivamente, un’infermiera ed una ragioniera), stante la particolare complessità dell’amministrazione, si ritiene siano adeguati a provvedere ai due distinti ambiti di vita del beneficiario, il primo economico-patrimoniale e il secondo squisitamente personale.

Nessun limite, dunque, alla possibilità di una co-amministrazione di sostegno, qualora questa si presenti, nel caso specifico, come l’unica (o comunque la migliore) soluzione atta al soddisfacimento dei bisogni e alla cura del beneficiario.

 

 

 

3. Le direttive anticipate.

Senza alcun dubbio, il punto di maggior apertura del provvedimento in esame è rappresentato, seppur con le specificazioni di cui a breve diremo, dal recepimento e dalla valutazione come ammissibili da parte del giudice tutelare di quelle indicazioni (anticipate) fornite dal beneficiario in merito all’eventuale interruzione di terapie, nel caso in cui lo stesso si venisse in futuro a trovare nell’impossibilità o, meglio, in uno stato di incapacità, anche temporanea, di manifestare la propria volontà in tal senso.

Dunque, direttive anticipate, caratterizzate dal rispetto del normale percorso biologico sotto il profilo di non interferenza con il suo corso ovvero di suo ripristino se forzatamente rallentato. Nulla a che vedere con l'eutanasia, la cui essenza consiste invece nell'indotta accelerazione del processo di morte.

Sebbene la novità sia di quelle senza alcun dubbio rilevanti, specialmente in un territorio in cui l’orientamento del Tribunale era (ma, per certi versi, rimane) quello di negare l’ads in caso in assenza di malattia psichica, non si può non rilevare la prudenza del g.t. nel decidere sul punto: per la sospensione del trattamento medico-chirurgico è necessario il consenso congiunto di entrambi gli amministratori (facoltizzati, invece, ad operare disgiuntamente in tutti gli altri casi) e comunque sempre previa autorizzazione del giudice tutelare.

Dunque, una sorta di doppio vaglio di ammissibilità: l’operare congiunto degli ads e l’autorizzazione del giudice.

La nomina dell’AdS (anche) per il rispetto delle direttive anticipate trova il suo spunto letterale nell’art. 408 c.c., laddove si puntualizza che “la scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario”; e nell’espressione “cura della persona” si possono far rientrare anche la cura e la tutela della salute, comprensive delle scelte proprie del cd. Testamento biologico. E al 2° comma, come si è detto, è previsto che “L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria futura incapacità”.

Da osservare che l’attribuire dignità e rilevanza alle direttive anticipate si riverbera inevitabilmente anche sul contenuto di un’eventuale atto di designazione in previsione della propria futura incapacità che, dunque, oltre al contenuto minimo, può venire arricchito anche con un contenuto ulteriore, che potremmo chiamare facoltativo od eventuale.

Se ci rifacciamo al concetto di (decreto di nomina come) statuto dell’amministrazione di sostegno, si viene ad ipotizzare una sorta di facoltà per l’interessato di dare, o meglio di suggerire, norme per questo statuto.

Sebbene ora tale possibilità abbia trovato positiva conferma nella giurisprudenza, essa era da ritenersi comunque ammissibile anche dall’analisi dello spirito della legge. Infatti, tutto l’impianto normativo dell’amministrazione di sostegno, mentre dal punto di vista degli effetti ha come riferimento la figura del beneficiario, dal punto di vista operativo è incentrato sulla figura del giudice tutelare, per il quale tali indicazioni non sono in alcun modo vincolanti, ma siano comunque in certa misura da tenere in considerazione, poiché, in quanto provenienti dal soggetto amministrando, costituiscono quella che potremmo definire, forse con un’espressione tautologica, un’interpretazione autentica delle sue volontà.

 

 

 

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