In materia condominiale, con la
sentenza n. 28942, depositata il 27 dicembre scorso, la
Corte di Cassazione ha stabilito che la legittimazione
passiva ad processum dell'amministratore ricorre ogni
qualvolta sia in gioco l'interesse comune dei condomini,
ossia l'interesse che può essere rivendicato da loro in
quanto tali. I giudici della seconda sezione civile
hanno precisato che, ai sensi dell'articolo 1131 C.c.,
l'amministratore del condominio ha la rappresentanza dei
partecipanti e può agire in giudizio sia contro i
condomini sia contro i terzi, nonché può essere
convenuto in giudizio per qualunque azione concernenti
le parti comuni dell'edificio. Nel caso esaminato dalla
Corte, una società spa, con atto di citazione, conveniva
in giudizio un condominio per sentire dichiarare il suo
diritto di proprietà o, quantomeno, il suo diritto
esclusivo alle aree destinate a parcheggio, posti auto
di detto condominio, inibendo al condominio atti di
turbativa di detto diritto. Si costituiva il Condominio,
eccependo il suo difetto di legittimazione passiva,
perché spettante a tutti i singoli condomini. Secondo la
Corte d'Appello (che riformava la precedente sentenza di
primo grado) la domanda dell'attore era assimilabile a
quella di chi chiede di accertare la proprietà esclusiva
su un bene che afferma estraneo alle parti comuni
dell'edificio. La domanda, pertanto doveva rivolgersi,
pena l'inutilità della decisione, nei confronti di tutti
i condomini e non nei confronti dell'amministratore del
condominio. Su ricorso per cassazione proposto dalla
società, i giudici di legittimità, in riferimento alla
legittimazione passiva del condominio hanno precisato
che "in ragione dell'art. 1131 secondo comma codice
civile, la legittimaizone passiva dell'amministratore
del condominio a resistere in giudizio, esclusiva o
concorrente con quella dei condomini, non incontra
limiti e sussiste anche in ordine alle azioni di natura
reale relative alle parti comuni dell'edificio, promosse
contro il condominio da terzi o anche dal singolo
condomino. In tal caso, l'amministraotre ha il solo
obbligo, di mera rilevanza interna e non incidente sui
suoi poteri rappresentativi processuali, di riferire
all'assemblea, con la conseguenza che la sua presenza in
giudizio esclude la necessità del litisconsorzio nei
confronti di tutti i condomini".
Consulta testo sentenza n.
28942/2011
(19/01/2012 09:00 - Autore: Luisa
Foti) -
Tratto da: Cassazione: la presenza
dell'amministratore in giudizio esclude la necessità del
litisconsorzio nei confronti di tutti i condomini
(Fonte: StudioCataldi.it) |