In tema di cose in custodia, con
sentenza n. 27898, depositata il 21 dicembre 2011, la
terza sezione civile ha stabilito che il Comune è tenuto
a risarcire il soggetto che cade dalle scale di
proprietà di un edificio di proprietà del comune è
tenuto a risarcire il soggetto a prescindere
dall'accertamento colposo del comportamento del custode
dall'accertamento della pericolosità della cosa. La
responsabilità per cose in custodia infatti ha natura
oggettiva necessitando, per la sua configurabilità, del
mero rapporto eziologico tra bene ed evento. È esclusa
solo dal caso fortuito. Secondo la ricostruzione della
vicenda che emerge dalla lettura della sentenza di
legittimità, una donna conveniva in giudizio innanzi al
Tribunale di Roma il Comune, chiedendone la condanna al
risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta.
Nel 1998, mentre percorreva la rampa di scale che
dall'interno dell' edificio portava all'uscita, era
scivolata su uno dei gradini, a causa della mancanza di
illuminazione nonché dei detriti e dei calcinacci che
imbrattavano il percorso. Nella contumacia del Comune,
il giudice adito, con sentenza, rigettava la domanda.
Proposto gravame dalla donna, la Corte d'appello, in
riforma della decisione impugnata, condannava il comune
al pagamento in favore della donna della somma di euro
circa 20 mila euro, oltre interessi e spese. Su ricorso
per cassazione proposto dal Comune di Roma che aveva
contestato l'applicazione della presunzione di
responsabilità, la Corte, rigettando il ricorso del
Comune ha spiegato che "la responsabilità per i danni
cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051
cod. civ., prescinde e dall'accertamento del carattere
colposo del comportamento del custode e
dall'accertamento della pericolosità della cosa, avendo
natura oggettiva necessitando, per la sua
configurabilità, del mero rapporto eziologico tra bene
ed evento, di talché essa sussiste, in definitiva, in
relazione a tutti i danni. cagionati dalla ‘res', sia
per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in
essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso
fortuito".
- Autore: Luisa Foti)
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