Avv. Paolo Nesta |
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La rottura della promessa di matrimonio formale e solenne - cioè risultante da atto pubblico o scrittura privata, o dalla richiesta delle pubblicazioni matrimoniali non può considerarsi comportamento lecito allorché avvenga senza giustificato motivo- CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI - 3 CIVILE, Ordinanza 2 gennaio 2012, n. 9-commento e testo |
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