Il preavviso del fermo
amministrativo di un bene mobile registrato, non
comportando l'anticipazione degli effetti del
pignoramento, risulta atto prodromico all'esecuzione e,
quindi, pienamente equiparabile al precetto. Di
conseguenza, l’atto di opposizione all'esecuzione
proposto con atto di citazione e nelle forme
dell'opposizione a precetto, va proposto dinanzi al
giudice competente per materia, per valore e per
territorio, così come inderogabilmente stabilito dal
comma 1 dell’art. 615 c.p.c.
Lo ha stabilito il Giudice di Pace
di Pozzuoli, secondo cui: "Dall’esame degli atti di
causa risulta che l’opponente ha impugnato la lettera di
preavviso del fermo amministrativo assumendo
l’invalidità dei titoli esecutivi e conseguente
perenzione del diritto alla iscrizione nel Pubblico
Registro Automobilistico e per esservi state inserite
pretese prive di legittimo fondamento, sicché tale
azione va qualificata come opposizione all’esecuzione
non ancora iniziata (cd. a precetto) regolata dal
richiamato primo comma dell’art. 615 c.p.c. (come la
Corte di Cassazione ha ripetutamente evidenziato). In
tal caso è competente il giudice indicato dalla legge
come competente per materia e valore in ordine alla
contestazione del titolo, e pertanto, il giudice
indicato come competente dall’art. 22 della L. 689/1981,
norma speciale regolatrice della materia, che è il
giudice di pace (ex pluribus, Cass. 18/2/08 n. 4022;
Cass. n.12685 del 16/11/99; Cass. n.21194 del
13/10/11)".
Nel merito, il Giudice di Pace ha
rilevato: "In ogni caso, è onere del creditore
procedente, in sede di specifica opposizione, provare
l’esistenza del titolo esecutivo, la sua idoneità nei
confronti del debitore esecutato e dei beni espropriati
od espropriandi, nonché la regolarità del procedimento
di esecuzione, ancorché tali fatti non risultino dagli
atti prodotti dal ricorrente. Non vi è, invece, agli
atti, alcuna prova dell’esistenza di un valido titolo
esecutivo che giustifichi l’espropriazione del bene
mobile registrato, rappresentato, nella fattispecie,
dall’auto della ricorrente".
(Ufficio del Giudice di Pace di
Pozzuoli - Avv. Italo Bruno, Sentenza 9 gennaio 2012)
Giudice di Pace: opposizione avverso lettera di
preavviso di fermo amministrativo
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L’avv. Italo BRUNO, Giudice di Pace di Pozzuoli, ha
pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
causa iscritta al n.6613/11 R.G. - Affari Contenziosi
Civili - avente ad oggetto:
Opposizione a lettera di preavviso di fermo
amministrativo.
T R A
(TIZIA), dom.ta in (*) alla Via (*) n.(*) – elett.te
dom.ta in (*) alla Via (*) n.(*) presso lo studio
dell’avv. (*) che la rapp.ta e difende giusta mandato a
margine del ricorso;
RICORRENTE E
COMUNE di (*), in persona del Sindaco pro-tempore,
dom.to in (*) al V.le (*) n.(*);
RESISTENTE-CONTUMACE
NONCHE’
S.p.A. EQUITALIA SUD (già EQUITALIA POLIS), Agente della
riscossione per la Provincia di Napoli, in persona del
legale rapp.te pro-tempore, con sede in Napoli alla Via
R. Bracco, 20 – elett.te dom.ta in Napoli alla Via (*)
presso lo studio dell’avv. (*) che la rapp.ta e difende
giusta procura in calce alla copia notificata dell’atto
di citazione;
RESISTENTE-CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l’attore: annullare il preavviso di fermo
amministrativo per essere, la cartella di pagamento ed
il processo verbale specificati nell’allegato alla
lettera di preavviso, stati impugnati dinanzi il Giudice
di Pace di Carinola con ricorso del 18/5/10, la cui
udienza è stata fissata per il 17/2/12; condannare i
convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari
di giudizio con attribuzione al procuratore
anticipatario.
Per la convenuta: dichiarare l’incompetenza per materia
del Giudice adito in favore del Tribunale; dichiarare il
difetto di legittimatio ad causam; vittoria di spese,
diritti ed onorari di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(TIZIA), con atto di citazione regolarmente notificato
l’11/5/11 al Comune di (*) ed alla S.p.A. EQUITALIA
POLIS (ora Spa Equitalia Sud), proponeva opposizione
avverso la lettera di preavviso di iscrizione del fermo
amministrativo di beni mobili registrati, ex art. 86
D.P.R. 29/9/73 n. 602, speditale dalla S.p.A. Equitalia
Polis, per conto del Comune di (*), a seguito di
cartella di pagamento, con la quale la invitava al
pagamento dell’importo indicato e comunicato che, in
difetto, si sarebbe provveduto ad iscrivere presso il
Pubblico Registro Automobilistico della Provincia di
Napoli, il fermo amministrativo sul veicolo di sua
proprietà Nissan Qashqai tg.(*).
Deduceva la ricorrente che:
- il provvedimento doveva ritenersi nullo per
inesistenza del titolo in quanto la cartella di
pagamento menzionata nella comunicazione del fermo
amministrativo era stata impugnata dinanzi il Giudice di
Pace di Carinola con ricorso del 18/5/10, la cui udienza
è stata fissata per il 17/2/12;
Instauratosi il procedimento, risultato contumace il
Comune di (*), si costituiva la Spa Equitalia Sud che,
preliminarmente eccepiva l’incompetenza per materia del
Giudice adito e la sua carenza di legittimazione passiva
e, nel merito, contestava la domanda in quanto
inammissibile, improponibile, infondata in fatto ed in
diritto e non provata. Esperito inutilmente il tentativo
di conciliazione, non essendo necessaria alcuna
istruzione, sulle rassegnate conclusioni, all’udienza
del 12/12/11, la causa veniva assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del COMUNE
di (*), regolarmente citato e non costituitosi.
Ancora in via preliminare, è opportuno ricordare che il
rimedio dell'opposizione all'esecuzione e/o agli atti
esecutivi è esperibile anche avverso il semplice
preavviso di fermo amministrativo, in quanto detto atto
risulta finalizzato, in una prospettiva di tutela del
diritto di difesa e del principio di buon andamento
della pubblica amministrazione, a notiziare il
destinatario del provvedimento di fermo, dell'esistenza
di una determinata pretesa tributaria (o di natura
previdenziale o sanzionatoria), rispetto alla quale
sorge, ex art. 100 c.p.c., l'interesse del medesimo alla
tutela giurisdizionale per il controllo della
legittimità sostanziale della stessa pretesa (Cfr.
Cass., Sez. Un. n. 10672 dell'11/05/2009).
Sempre in via preliminare, va disattesa l’eccezione
d’incompetenza per materia del Giudice adito.
La sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n.20931 del
12/10/11 ha stabilito che:
- La competenza per l’opposizione al fermo
amministrativo dei beni mobili registrati, nel vigente
assetto istituzionale della giurisdizione civile
ordinaria, va riconosciuta (ratione materie) soltanto al
“Tribunale” perché solo questo Giudice, per l’art. 9
c.p.c. (come sostituito dall’art. 50 del D.Lgs 19
febbraio 1998 n.51, con effetto, ai sensi dell’art. 247,
comma 1, dello stesso decreto quale modificato dall’art.
1 legge 16 gennaio 1998 n.118, dal 2 giugno 1999), “ è,
altresì, esclusivamente competente… per l’esecuzione
forzata…”. La competenza per materia, inderogabile, del
giudice dell’esecuzione, distribuita tra uffici
giudiziari diversi dall’art. 16 c.p.c.”, infatti, (Cass.
3^ n.5342/09, la quale richiama Cass. 13757/02), è stata
abolita dall’art. 51 D.Lvo n.51 del 1998, che ha
abrogato detta norma a decorrere dal 2 giugno 1999, sì
che da allora il Tribunale ha competenza giurisdizionale
esecutiva esclusiva”.
In effetti, detta sentenza ha precisato che la
competenza è da riconoscersi, sempre ed a prescindere
dal valore della controversia, in favore del Tribunale,
quale giudice funzionalmente competente in materia di
esecuzione, ex art. 9 c.p.c., ogni qualvolta con
l'azione proposta non si contesti lo stesso diritto del
concessionario a procedere in executivis e si proponga,
quindi, non un'opposizione agli atti esecutivi, ma
un'opposizione all'esecuzione.
C’è da precisare, però, che il preavviso del fermo
amministrativo di un bene mobile registrato o di
iscrizione ipotecaria, non comportando l'anticipazione
degli effetti del pignoramento, risulta atto prodromico
all'esecuzione e, quindi, pienamente equiparabile al
precetto. Di conseguenza, in caso di opposizione
all'esecuzione (come nel caso di specie, proposto con
atto di citazione e nelle forme dell'opposizione a
precetto) rettamente, la ricorrente, l’ha proposto
dinanzi al giudice competente per materia, per valore e
per territorio, così come inderogabilmente stabilito dal
comma 1 dell’art. 615 c.p.c.
Al contrario, il giudice dell'esecuzione verrebbe
investito della causa solo per stabilire quale giudice
sia competente a decidere nel merito sull'opposizione ai
sensi del combinato disposto degli articoli 615 e 616
c.p.c., con relativo obbligo di rimessione della causa
dinanzi al Giudice di Pace, laddove si controverta in
materia di sanzioni amministrative di sua competenza
(come nel caso di specie).
Infatti, l’Art. 615 c.p.c. (Forma dell'opposizione)
prescrive:
- Quando si contesta il diritto della parte istante a
procedere ad esecuzione forzata e questa non e' ancora
iniziata, si puo' proporre opposizione al precetto con
citazione davanti al giudice competente per materia o
valore e per territorio a norma dell'articolo 27.
Quindi, fondatamente, si deve rilevare che l'opposizione
al preavviso di fermo amministrativo, in quanto
finalizzata a eccepire i vizi degli atti di accertamento
presupposti, non ha natura di atto di opposizione
all'esecuzione forzata, ma di strumento necessario per
impugnare i vizi di quegli atti.
A queste conclusioni è giunto anche il Giudice di
legittimità con la Sentenza n.12685 del 16/11/99,
confermata da sentenza n.11087/10 S.U., da Cass, Sezione
VI, Sentenza 13/10/11 n.21194 e Cass. Sezione II,
Sentenza 25 ottobre 2011, n. 22088, secondo le quali:
- In tema di esecuzione forzata delle sanzioni
amministrative, l'opposizione avverso la cartella
esattoriale (n.d.r. e quindi anche avverso il preavviso
di fermo amministrativo di beni mobili registrati) per
far valere fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti
alla formazione del titolo esecutivo (come il pagamento,
la prescrizione, la morte dell'autore del fatto) non è
quella disciplinata dagli artt. 22 e 23 della legge n.
689 del 1981, bensì l'ordinario rimedio costituito
dall'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615
cod.proc.civ., poiché la contestazione investe
esclusivamente il diritto di procedere all'esecuzione.
Consegue che per tale opposizione non è previsto alcun
termine di decadenza.
Dette sentenze hanno anche chiarito che:
- la giurisdizione su controversie relative al fermo
amministrativo di cui all'art. 69, sesto comma, dei r.d.
18 novembre 1923, n. 2440 spetta al giudice al quale è
attribuita la cognizione della controversia sul diritto
che da detto fermo è cautelato, giacché sussiste uno
stretto collegamento tra siffatta misura cautelare ed il
diritto per la cui provvisoria tutela essa è concessa.
Se ne inferisce, a maggior ragione, che anche il rito
applicabile all'opposizione suddetta segue il rito
previsto per la tutela sostanziale sottesa
all'opposizione stessa;
Dall’esame degli atti di causa risulta che l’opponente
ha impugnato la lettera di preavviso del fermo
amministrativo assumendo l’invalidità dei titoli
esecutivi e conseguente perenzione del diritto alla
iscrizione nel Pubblico Registro Automobilistico e per
esservi state inserite pretese prive di legittimo
fondamento, sicché tale azione va qualificata come
opposizione all’esecuzione non ancora iniziata (cd. a
precetto) regolata dal richiamato primo comma dell’art.
615 c.p.c. (come la Corte di Cassazione ha ripetutamente
evidenziato). In tal caso è competente il giudice
indicato dalla legge come competente per materia e
valore in ordine alla contestazione del titolo, e
pertanto, il giudice indicato come competente dall’art.
22 della L. 689/1981, norma speciale regolatrice della
materia, che è il giudice di pace (ex pluribus, Cass.
18/2/08 n. 4022; Cass. n.12685 del 16/11/99; Cass.
n.21194 del 13/10/11).
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Nell’istaurato procedimento, in applicazione del
disposto di cui all'art. 10 D.L.vo 31 dicembre 1992 n.
546, sono parti del processo oltre al ricorrente, l’Ente
impositore ed il servizio di riscossione che ha emanato
l’atto impugnato i quali, sono onerati di dar prova del
titolo in base al quale si procede, soprattutto se ciò è
specifico oggetto di eccezione, come nel caso di specie,
poiché detto titolo è determinante ai fini della
regolarità del procedimento amministrativo
concretizzatosi con l’intimazione impugnata.
A queste conclusioni si perviene sia che si configuri il
presente giudizio come una opposizione a sanzione
amministrativa che, come una opposizione all’esecuzione.
Ma, anche l’opposizione all’esecuzione di cui all’art.
615 c.p.c., ovvero agli atti esecutivi, di cui all’art.
617 c.p.c., hanno la funzione di garantire il diritto
alla difesa del debitore, attraverso l’accertamento
giudiziale della validità del titolo esecutivo, della
sua idoneità soggettiva ed oggettiva, ovvero della
regolarità della procedura esecutiva.
Invero, l’opposizione, pur se occasionata dal processo
esecutivo o anche solo dalla sua intimazione, ha la
funzione di instaurare un normale giudizio a cognizione
piena, destinato a concludersi con una sentenza idonea
ad influire sul titolo, per negare o per riaffermare la
sua efficacia, ovvero, in caso di opposizione agli atti
esecutivi, per accertare la regolarità o meno della
procedura esecutiva.
In ogni caso, è onere del creditore procedente, in sede
di specifica opposizione, provare l’esistenza del titolo
esecutivo, la sua idoneità nei confronti del debitore
esecutato e dei beni espropriati od espropriandi, nonché
la regolarità del procedimento di esecuzione, ancorché
tali fatti non risultino dagli atti prodotti dal
ricorrente.
Non vi è, invece, agli atti, alcuna prova dell’esistenza
di un valido titolo esecutivo che giustifichi
l’espropriazione del bene mobile registrato,
rappresentato, nella fattispecie, dall’auto della
ricorrente.
Dall’allegato “estratto di ruolo” alla lettera di
preavviso del fermo amministrativo, si evince che l’Ente
creditore è il Comune di (*), per la tipologia di
tributo: “infrazioni al codice della strada” per l’anno
2006.
Già dal suddetto estratto di ruolo, si evince che il
diritto alla riscossione da parte dell’Ente creditore si
potrebbe essere estinto o prescritto.
Nessuna prova è stata data dalla P.A., circa la rituale
notifica del processo verbale.
La ricorrente, invece, ha dimostrato che avverso la
cartella esattoriale di cui alla lettera di preavviso
del fermo amministrativo impugnata, ha proposto ricorso
dinanzi il Giudice di Pace di Carinola in data 18/5/10,
proprio per difetto di notifica del processo verbale, ed
il Giudice assegnatario, dopo aver sospeso il
provvedimento impugnato, ha fissato l’udienza di
trattazione al 17/2/12.
Infine, questo giudicante ritiene che non vi è
proporzionalità fra l’importo dovuto e il danno
derivante alla ricorrente dal fermo amministrativo del
suo autoveicolo.
Il fermo amministrativo su un’automobile ne comporta
praticamente l’assoluta ed immediata inutilizzabilità,
con le prevedibili conseguenze, soprattutto per chi non
ha altri mezzi di locomozione.
In effetti, questa è una procedura anomala nel nostro
ordinamento e, pertanto, in assenza di specifiche norme
che la disciplinano, si deve almeno ritenere applicabile
quel minimo di garanzia prevista dal nostro ordinamento,
in sede civile o amministrativa, a favore
dell’esecutato-ingiunto.
Proprio per evitare queste anomalie la recente legge n.
106/2011 ha statuito che, per i crediti inferiori a
duemila euro, l'Agente di Riscossione, prima di poter
procedere al fermo, dovrà previamente provvedere
all'invio di due preavvisi, a distanza di almeno sei
mesi l'uno dall'altro (cosa che non ha fatto la
Concessionaria).
Conseguentemente, il ricorso va accolto ed il
provvedimento di comunicazione del Fermo Amministrativo
dev’essere annullato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno
liquidate, d’Ufficio, come in dispositivo, tenendo conto
del valore della causa e della relativa tariffa per
scaglione, nonché dell’attività processuale svolta.
La sentenza è esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Pozzuoli, definitivamente
pronunciando sul ricorso proposto da (TIZIA) nei
confronti del COMUNE di (*), in persona del Sindaco
pro-tempore, e della S.p.A. EQUITALIA SUD, in persona
del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra
istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l’opposizione e, per l’effetto, dichiarata
l’illegittimità della procedura di fermo amministrativo
disposta sull’auto Nissan Qashqai tg.(*) di proprietà
della ricorrente, annulla il provvedimento impugnato e
tutti gli atti presupposti e/o comunque ad esso
collegati;
2) condanna i convenuti, in solido, alla rifusione delle
spese processuali che liquida in complessivi € 1.000,00,
di cui € 100,00 per spese, € 400,00 per diritti ed €
500,00 per onorari, oltre 12,50% ex art. 14 L.P., IVA e
CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti di legge per
tale ripetibilità, oltre successive occorrende.
3) distrae la somma così liquidata per spese processuali
a favore del procuratore anticipatario;
4) sentenza esecutiva ex lege.
Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il
giorno 9 gennaio 2012.
IL GIUDICE DI PACE
(Avv. Italo BRUNO)
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