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Escluso il reato di disturbo della
quiete pubblica se il rumore eccessivo del
condizionatore viene sentito dagli abitanti di un solo
appartamento e non da altri condomini. La Corte di
cassazione con la sentenza 270 dà partita vinta a un
gioielliere che aveva installato all’interno del suo
negozio un impianto di aereazione, molesto al punto da
turbare il riposo e le normali attività quotidiane di
una famiglie e dei suoi ospiti.
A salvare l’orafo dalla condanna,
inflitta dal Tribunale di Lecce, per il reato previsto
dall’articolo 659 e dalla relativa sanzione è stato il
limitato raggio d’azione del fastidio: il rumore non
veniva, infatti, percepito dagli altri abitanti del
palazzo. Inutili anche le testimonianze rese dai
componenti di un “gruppo d’ascolto” che la vittima del
refrigeratore aveva organizzato in casa sua allo scopo
di trovare solidarietà. Secondo la Cassazione il codice
penale entra in gioco solo quando i rumori e gli
schiamazzi vietati, incidono sulla tranquillità
pubblica. L’”evento di disturbo” deve avere la
potenzialità di essere “risentito” da un numero
indeterminato di persone anche se soltanto alcune se ne
lamentano. Nel caso esaminato la Cassazione ipotizza al
massimo un illecito civile e quindi, come “premio di
consolazione” una fonte di risarcimento danni. |
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