Zaina Carlo Alberto
Non sfugge all’obbligo di adeguata
motivazione, il giudice che disponga la confisca di un
bene, quale sanzione accessoria rispetto alla pena
principale patteggiata ed inflitta, quindi, ai sensi
dell’art. 444 c.p.p.
La Quarta Sezione della Corte di
Cassazione – con la sentenza 20 dicembre 2011 - ha,
infatti, escluso che la confisca di beni, che si trovino
in giudiziale sequestro, possa venire disposta ed
operare, quindi, indiscriminatamente in forma
automatica, cioè senza che il giudice fornisca contezza
e spiegazione delle concrete ragioni che sottendono alla
propria decisione.
Pur dovendosi, in tutta evidenza,
operare una chiara distinzione fra quei beni che
risultino corpo oppure strumento di commissione di reato
(come può essere sempre la sostanza stupefacente), o,
altrimenti, profitto di reato (quale ad exemplum il
danaro), rimane ferma, comunque, la necessità che venga
esplicitato convincentemente l’iter ideativo del
giudicante, in relazione alla sanzione accessoria
adottata, proprio per il carattere ablativo della
stessa.
Va osservato, che, se per talune
tipologie di questi beni può appare evidente ed
intuitivo l’inserimento in una di queste categorie e, in
pari tempo, forse, meno impellente e cogente la
necessità di giustificare la confisca (come risulta,
come detto, per lo stupefacente che costituisce, in re
ipsa, sostanza
di natura illecita ed in quanto,
tale non richiede particolari spiegazioni), per altri –
come, invece, nel caso di specie, l’autovettura – è
assolutamente necessario dimostrare e spiegare il
rapporto di strumentalità che si reputa intercorrere fra
oggetto e reato, presupposto indefettibile per la
confisca.
Va ricordato che in precedenza, ma
già in costanza della modifica introdotta con la L.
97/2001, la Corte di legittimità ebbe ad affrontare il
tema della confiscabilità di un veicolo usato per
commettere il reato di detenzione di droga.
La Sez. IV, con la sentenza n.
33309 del 04-10-2002 (cc. del 08-07-2002), Marra (rv
222436) in www.leggiditalia.it, sancì che tale bene non
costituisce il prezzo del reato né è cosa di cui la
fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o
l'alienazione costituisce reato e, dunque, concluse “che
il veicolo non è obbligatoriamente confiscabile e,
pertanto, non ne può essere disposta la confisca nei
casi di applicazione della pena su richiesta delle
parti”.
Il principio giuridico, che,
dunque, si ricava dalla sentenza di annullamento
parziale emessa dal Supremo Collegio, in commento,
appare di duplice natura.
In primo luogo, infatti, il
provvedimento ribadisce il carattere eminentemente
discrezionale del potere del giudice di applicare la
confisca, introdotto con l'art. 2 della L. 27 marzo
2001, n. 97, (confermato, poi, con la successiva novella
della L. 12 giugno 2003, n. 134) e, in pari tempo,
evidenzia – proprio in forza della ricordata
discrezionalità del giudicante – il dovere riconnesso a
tale facoltà di esplicitare i motivi della conversione
del sequestro in confisca.
Come anticipato, questo onere pare
dovere essere rispettato in ogni caso.
Vale a dire, quindi, che esso
risulta applicabile sia in caso di confisca
obbligatoria, che in situazione di confisca facoltativa.
L’adempimento all’obbligo di
motivare appare, senza dubbio, maggiormente vincolante
in questa seconda ipotesi, proprio perché, non essendo
ravvisabile un obbligo predeterminato ex lege di
procedere alla confisca, il giudice che intenda
applicarla deve evidenziare, in maniera convincente ed
adeguata, il pregiudiziale rapporto di collegamento
finalistico ravvisabile fra la condotta delittuosa ed il
bene materiale.
Nessun dubbio, invece, in ordine
alla sufficienza di una indicazione esplicativa di
carattere sintetico, nei casi di confisca obbligatoria,
ossia nei casi in cui il bene costituisca il prezzo del
reato o in quelli in cui l'obbligatorietà è prevista da
particolari disposizioni [Cfr. Sez. I, Sent. n. 6650 del
05-02-2008 (ud. del 05-02-2008), P.P. (rv. 239310), in
www.leggiditalia.it].
Avv. Carlo Alberto Zaina
Corte di Cassazione Penale n.
46978/2011, sez. IV del 20/12/2011
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Svolgimento del processo - Motivi
della decisione
Con la sentenza indicata in
epigrafe il GIP del Tribunale di Bergamo applicava a
H.S. la pena concordata tra le parti e ritenuta - ai
sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per violazione
della legge sugli stupefacenti; il giudicante disponeva
"la confisca di quanto in sequestro, con distruzione
dello stupefacente" (così testualmente nella motivazione
e nel dispositivo).
Avverso tale decisione ha proposto
ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del
difensore, denunciando mancanza di motivazione in ordine
alla confisca di un'auto che, per come riferito nel
ricorso, apparterrebbe allo stesso imputato.
Il Procuratore Generale presso
questa Corte ha chiesto, con la sua requisitoria
scritta, l'annullamento dell'impugnata sentenza
limitatamente alla disposta confisca dell'auto.
Il ricorso è fondato ed infatti la
statuizione del Tribunale in ordine alla disposta
confisca dell'auto è assolutamente priva di qualsiasi
motivazione posto che nella parte motiva della sentenza
il giudicante, con riferimento alla destinazione di
quanto in sequestraci è limitato alla seguente
formulazione: "Va disposta la confisca di quanto in
sequestro con distruzione dello stupefacente";
correttamente è stata disposta la
distruzione dello stupefacente, ma nulla è stato detto
circa i motivi della confisca dell'auto. Giova ricordare
che questa Corte ha enunciato
il principio di diritto secondo cui
"in tema di confisca disposta con la sentenza di
patteggiamento, anche dopo la modifica dell'art. 445 che
ha esteso le possibilità di provvedere alla confisca
rendendola adottabile in tutti i casi previsti dall'art.
240 c.p., il giudice è tenuto a motivare l'esercizio del
suo potere discrezionale, evidenziando i presupposti
della disposta confisca" (Cass. 4^ 19 ottobre 2004,
Fallacara, RV 230767).
L'impugnata sentenza deve essere
pertanto annullata, limitatamente alla disposta confisca
dell'auto tg. (omissis), con rinvio al Tribunale di
Bergamo per nuovo esame sul punto, nel rispetto del
principio di diritto sopra enunciato circa l'onere
motivazionale al riguardo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata,
limitatamente alla disposta confisca del veicolo con
rinvio al Tribunale di Bergamo per nuovo esame sul
punto. |