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Nei concorsi pubblici l’esclusione
a causa della presenza di segni di riconoscimento
necessita, per la sua legittimità, della prova della
volontà del candidato di farsi riconoscere
E’ questo il principio con cui il
Tar Campania, con la sentenza in commento, ha accolto il
ricorso proposto da un candidato escluso a causa della
presenza di presunti segni di riconoscimento sul proprio
elaborato.
In particolare, per il Tar campano,
in tema di prove d’esame o di concorso, costituiscono
indebiti segni di riconoscimento delle prove scritte non
soltanto quelli che rivestono oggettivamente tale
funzione, ma anche quelli che presentano carattere di
anomalia rispetto alle ordinarie modalità di redazione
dell'elaborato e non sono altrimenti spiegabili se non
con riferimento all'intendimento di rendere quest'ultimo
riconoscibile.
Pertanto, la legittimità
dell’esclusione a causa della presenza di segni di
riconoscimento implica, del resto, che sia adeguatamente
provata la volontà del candidato di farsi riconoscere,
attraverso la presenza di elementi atti in modo
inequivoco a lasciar emergere l’intenzionalità
dell’azione
T.A.R. Campania - NAPOLI -, Sez.
III, 9 gennaio 2012, n. 12
(Pres. Romano – Rel Raiola)
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugna - articolando
plurime censure di legittimità in punto di violazione di
legge ed eccesso di potere - l’atto con il quale
l’Amministrazione resistente ha annullato la prova
scritta dell’esame di idoneità per l’iscrizione
nell’Albo Nazionale dei Periti Assicurativi, perché
contenente segni di riconoscimento, e lo ha, al
contempo, diffidato dall’esercitare l’attività di perito
assicurativo.
La determinazione negativa assunta
dall’Amministrazione è, all’evidenza, contrassegnata dal
denunciato deficit motivazionale, non contenendo alcuna
esplicitazione e valutazione dei segni di riconoscimento
che assume essere presenti sull’elaborato redatto dal
ricorrente (quiz a risposta multipla). E’ noto, infatti,
che, in tema di prove di esame o di concorso,
costituiscono indebiti segni di riconoscimento delle
prove scritte non soltanto quelli che rivestono
oggettivamente tale funzione, ma anche quelli che
presentano carattere di anomalia rispetto alle ordinarie
modalità di redazione dell’elaborato e non sono
altrimenti spiegabili se non con riferimento
all’intendimento di rendere quest’ultimo riconoscibile e
che la legittimità dell’esclusione a causa della
presenza di segni di riconoscimento implica che sia
adeguatamente provata la volontà del candidato di farsi
riconoscere, attraverso la presenza di elementi atti in
modo inequivoco a lasciar emergere l’intenzionalità
dell’azione (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 18 novembre
2011 n.1789; Cons. Stato , sez. V, 11 ottobre 2005,
n.5508 ; Id., sez. IV, 6 luglio 2004 n.5017). Ciò che
nel caso di specie non è accaduto.
Ne consegue l’accoglimento del
ricorso con conseguente annullamento degli atti
impugnati, salve le ulteriori determinazioni
dell’Amministrazione.
Le spese seguono la soccombenza e
sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale della Campania (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul
ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per
l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Amministrazione
resistente al rimborso, in favore del ricorrente, delle
spese di giudizio che liquida in complessivi €.1.500,00#
(euro millecinquecento/00#).
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera
di consiglio del giorno 1 dicembre 2011
Depositata in segreteria il
09/01/2012 |