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Occupazione abusiva di area demaniale sottoposta ad uso civico: confermata la condanna
(Cassazione penale  sez. II, sentenza 25 gennaio 2011 n. 6908) –Commento e testo

 

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Con sentenza dell'11 novembre 2009, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Latina, Sezione distaccata di Terracina, il 17 marzo 2006 nei confronti di R. G., ha rideterminato in mesi tre di reclusione la pena inflitta al medesimo per il reato di occupazione abusiva di un'area demaniale sottoposta ad uso civico.
Propone ricorso per Cassazione il difensore, il quale lamenta nel primo motivo la insussistenza dell'elemento oggettivo del contestato reato, non essendovi stata, nella specie, alcuna invasione dell'area contestata, ma semplice immissione in possesso dal dante causa.
Si deduce, poi, la totale carenza di motivazione in punto di elemento psicologico.
Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto il ricorrente si limita a prospettare la buona fede nell'acquisto dell'area demaniale in contestazione, a fronte delle diverse emergenze puntualmente poste in luce nelle sentenze del doppio grado di merito. D'altra parte, la circostanza che l'imputato fosse perfettamente a conoscenza dello stato dei luoghi e della impossibilità di procedere al relativo acquisto, trattandosi di area demaniale gravata da uso civico, è asseverata dal fatto che l'acquisto stesso non è stato effettuato....

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            Dott. SIRENA   Pietro Antonio  -  Presidente   -                     Dott. GENTILE  Domenico        -  Consigliere  -                     Dott. GALLO    Domenico        -  Consigliere  -                     Dott. MACCHIA  Alberto    -  rel. Consigliere  -                     Dott. RAGO     Geppino         -  Consigliere  -                     ha pronunciato la seguente: sentenza                                       

Omissis

Fatto

Con sentenza dell'11 novembre 2009, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Latina, Sezione distaccata di Terracina, il 17 marzo 2006 nei confronti di R. G., ha rideterminato in mesi tre di reclusione la pena inflitta al medesimo per il reato di occupazione abusiva di un'area demaniale sottoposta ad uso civico.

Propone ricorso per Cassazione il difensore, il quale lamenta nel primo motivo la insussistenza dell'elemento oggettivo del contestato reato, non essendovi stata, nella specie, alcuna invasione dell'area contestata, ma semplice immissione in possesso dal dante causa.

Si deduce, poi, la totale carenza di motivazione in punto di elemento psicologico.

Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto il ricorrente si limita a prospettare la buona fede nell'acquisto dell'area demaniale in contestazione, a fronte delle diverse emergenze puntualmente poste in luce nelle sentenze del doppio grado di merito. D'altra parte, la circostanza che l'imputato fosse perfettamente a conoscenza dello stato dei luoghi e della impossibilità di procedere al relativo acquisto, trattandosi di area demaniale gravata da uso civico, è asseverata dal fatto che l'acquisto stesso non è stato effettuato sulla base di un rogito notarile, ma, per quanto sottolinea lo stesso ricorrente, di una semplice scrittura privata. Quanto, poi, alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato contestato, va ribadito che integra la condotta di invasione di terreni, anche la occupazione abusiva dell'area attraverso la semplice recinzione con rete metallica, posto che il delitto si connota per il requisito della arbitrarietà e non per il profilo di violenza che può anche mancare (cfr. ex multis, Cass., Sez. 2, 9 aprile 2009, n. 30130; Cass., Sez. 3, 3 aprile 1996, n. 865, Coppola).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.

 

 

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