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Con sentenza dell'11 novembre 2009, la Corte di appello
di Roma, in riforma della sentenza pronunciata dal
Tribunale di Latina, Sezione distaccata di Terracina, il
17 marzo 2006 nei confronti di R. G., ha rideterminato
in mesi tre di reclusione la pena inflitta al medesimo
per il reato di occupazione abusiva di un'area demaniale
sottoposta ad uso civico.
Propone ricorso per Cassazione il difensore, il quale
lamenta nel primo motivo la insussistenza dell'elemento
oggettivo del contestato reato, non essendovi stata,
nella specie, alcuna invasione dell'area contestata, ma
semplice immissione in possesso dal dante causa.
Si deduce, poi, la totale carenza di motivazione in
punto di elemento psicologico.
Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto il
ricorrente si limita a prospettare la buona fede
nell'acquisto dell'area demaniale in contestazione, a
fronte delle diverse emergenze puntualmente poste in
luce nelle sentenze del doppio grado di merito. D'altra
parte, la circostanza che l'imputato fosse perfettamente
a conoscenza dello stato dei luoghi e della
impossibilità di procedere al relativo acquisto,
trattandosi di area demaniale gravata da uso civico, è
asseverata dal fatto che l'acquisto stesso non è stato
effettuato....
LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati: Dott. SIRENA
Pietro Antonio - Presidente -
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere
- Dott. GALLO Domenico -
Consigliere - Dott. MACCHIA
Alberto - rel. Consigliere -
Dott. RAGO Geppino - Consigliere
- ha pronunciato la seguente:
sentenza
Omissis
Fatto
Con sentenza dell'11 novembre 2009, la Corte di appello
di Roma, in riforma della sentenza pronunciata dal
Tribunale di
Latina, Sezione distaccata di Terracina, il 17 marzo
2006 nei confronti di R. G., ha rideterminato in mesi
tre di reclusione la pena inflitta al medesimo per il
reato di occupazione abusiva di un'area demaniale
sottoposta ad uso civico.
Propone ricorso per
Cassazione il difensore, il quale lamenta nel primo
motivo la insussistenza dell'elemento oggettivo del
contestato reato, non essendovi stata, nella specie,
alcuna invasione dell'area contestata, ma semplice
immissione in possesso dal dante causa.
Si deduce, poi, la totale carenza di motivazione in
punto di elemento psicologico.
Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto il
ricorrente si limita a prospettare la buona fede
nell'acquisto dell'area demaniale in contestazione, a
fronte delle diverse emergenze puntualmente poste in
luce nelle sentenze del doppio grado di merito. D'altra
parte, la circostanza che l'imputato fosse perfettamente
a conoscenza dello stato dei luoghi e della
impossibilità di procedere al relativo acquisto,
trattandosi di area demaniale gravata da uso civico, è
asseverata dal fatto che l'acquisto stesso non è stato
effettuato sulla base di un rogito notarile, ma, per
quanto sottolinea lo stesso ricorrente, di una semplice
scrittura privata. Quanto, poi, alla sussistenza
dell'elemento oggettivo del reato contestato, va
ribadito che integra la condotta di invasione di
terreni, anche la occupazione abusiva dell'area
attraverso la semplice recinzione con rete metallica,
posto che il delitto si connota per il requisito della
arbitrarietà e non per il profilo di violenza che può
anche mancare (cfr. ex multis, Cass., Sez. 2, 9 aprile
2009, n. 30130; Cass., Sez. 3, 3 aprile 1996, n. 865,
Coppola).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00
alla
luce dei principi affermati dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.
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