Civile.it
"Considerato che non sussistono i
presupposti per la concessione della richiesta misura
cautelare;
Ritenuto, in particolare,
l’insussistenza di un danno grave e irreparabile;"
Ordinanza 20 dicembre 2011, n. 4911
N. 04911/2011 REG.PROV.CAU.
N. 11235/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro
generale 11235 del 2010, proposto da:
Unione Nazionale delle Camere
Civili (Uncc) di Parma, rappresentato e difeso dagli
avv.ti Francesco Storace e Antonio De Notaristefani Di
Vastogirardi, con domicilio eletto presso lo studio del
primo in Roma, via Crescenzio, 20;
contro
Ministero della giustizia,
Ministero dello sviluppo economico, rappresentati e
difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la
cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto n. 180 del 18 ottobre
2010, adottato dal Ministro della giustizia di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2010.
Visto il ricorso;
Visto l’atto di costituzione in
giudizio di Ministero della giustizia e di Ministero
dello sviluppo economico;
Vista la domanda di sospensione
dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata
in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e
competenza;
Relatore nella camera di consiglio
del giorno 19 dicembre 2011 il cons. Anna Bottiglieri e
uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;
Considerato che non sussistono i
presupposti per la concessione della richiesta misura
cautelare;
Ritenuto, in particolare,
l’insussistenza di un danno grave e irreparabile;
Considerato che sussistono giusti
motivi per compensare tra le parti costituite le spese
di lite della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
Respinge la suindicata domanda
incidentale.
Compensa le spese della presente
fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita
dall'Amministrazione ed è depositata presso la
Segreteria del Tribunale che provvederà a darne
comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del 19 dicembre 2011 con l'intervento dei
magistrati: [...] |