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In materia di lesioni personali, il concetto di arma impropria è indicativo di qualunque strumento atto ad offendere di cui sia vietato il porto senza giustificato motivo-. Corte di Cassazione, Sezione 6 penale, Sentenza 17 novembre 2011, n. 42428-commento e testo

 

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In materia di lesioni personali, il concetto di arma impropria è indicativo di qualunque strumento atto ad offendere di cui sia vietato il porto senza giustificato motivo, oltre che dal disposto testuale dell'art. 585, c. 2 n. 2 c.p., anche dall'art. 4, c. 2 L. n. 110/1975, che per l'appunto definisce la nozione della categoria di oggetti che non è consentito portare fuori dell'abitazione senza un motivo giustificato, individuandoli in qualsiasi strumento chiaramente utilizzabile, per circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona. Non è dunque richiesta alcuna tipicità funzionale di qualsivoglia oggetto che, per circostanze spaziali e temporali, venga con modalità casuali, ma volontarie, utilizzato con finalità offensiva e quindi difforme rispetto alla naturale o merceologica destinazione. Corte di Cassazione, Sezione 6 penale, Sentenza 17 novembre 2011, n. 42428

 

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