Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

INVESTIGAZIONE PRIVATA - Sms e indagini su dati sensibili dell'altrui amante. Corte di Cassazione, Sez. V Penale, Sentenza 28.09/02.12.2011 n° 44940-Commneto e testo sentenza-  Studio Legale    Avv. Salvatore Frattallone

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

 

 

Un uomo si era invaghito d'una donna che aveva conosciuto quale cliente e, adducendo d'aver ricevuto un sms sul telefono cellulare, relativo ad una asserita relazione che la stessa aveva con un di lei collega sposato, incaricò un investigatore privato d'indagare sulla vita privata di costei, allo scopo di ottenere informazioni su chi gli avesse inviato il messaggio con cui gli si intimava di stare attento, dopodiché l'uomo informò il superiore gerarchico della donna che lei aveva tale relazione occulta sul lavoro e, così, ne avrebbe finito col lederne la reputazione.

È ravvisabile, nelle condotte del committente e del detective privato che agì su suo mandato, la scriminante di cui all'art. 24, lett. f), del D.L.vo n° 196/03?

Va esclusa l'applicabilità, all'indagine de qua, dell'esclusiva finalità personale del trattamento effettuato da un soggetto privato ex art. 5 D.L.vo n° 196/03, se la notizia venne inoltrata solo ai funzionari dell'ente da cui dipendeva quell'impiegata oggetto delle sue attenzioni?

Comunicare a qualcuno che altri "esce con persona sposata" significa trattare dati sensibili, poiché il concetto implica necessariamente altrui rapporti sessuali con l'amante?

 

Tale lettura promana dalla concezione, che si potrebbe definire pan-sensibilistica (in relazione alla quale nemmeno Freud avrebbe osato tanto), secondo cui ogni aspetto della vita di relazione latu sensu intesa è tout court dato sensibile. Oppure bisognerebbe accedere ad altra tesi, per la quale la natura intima d'una relazione uomo-donna non esclude un rapporto meramente platonico?

Se il consenso al trattamento viene acquisito dalla persona "bersaglio" col pretesto di collaborare con l'investigatore, può ritenersi che la frode ne escluda la liceità?

Quale il significato processuale del nocumento richiesto dall'art. 167 del D.L.vo n° 196/03 quale condizione obiettiva di punibilità?

A queste, e ad altre importanti questioni, ha cercato di rispondere la S.C., con la pronuncia qui sotto riportata.

Essa appare, peraltro, assai poco condivisibile sotto molti profili: in particolare, quanto all'eccessiva disinvolta liquidazione delle finalità difensive sottese all'incarico ad indagare conferito dal privato all'investigatore privato, non meno che alla pretesa catalogazione delle altrui frequentazioni sentimentali nel novero dei dati personali di natura c.d. supersensibile; così, ancora, quanto alle finalità personali, che ai sensi dell'art. 5 codice privacy scriminerebbero la comunicazione di dati personali a soggetti determinati, non meno che all'equiparazione della ricerca dell'appartenenza della targa d'una autovettura alla indagine condotta sull'intestazione di un numero di utenza cellulare (come se il pubblico registro automobilistico fosse equiparabile all'elenco delle utenze dei portatili dei privati). Le soluzioni tracciate dalla Cassazione, insomma, non convincono affatto.

 

 

 

 

Corte di Cassazione, Sez. V Penale, Sentenza 28.09/02.12.2011 n° 44940

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE V

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRASSI Aldo, Presidente

Dott. SCALERA Vito, Consigliere

Dott. DE BERARDINIS Silvana, Consigliere

Dott. PALLA Stefano, Consigliere

Dott. FUMO Maurizio, Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

sul ricorso proposto da: 1) C.C., nata il (omissis); 2) R.C., nato il (omissis);

avverso la Sentenza n° 12553/08 della Corte d'Appello di Torino, del 21.05.2010;

visti gli atti, la Sentenza e i Ricorsi;

udita in pubblica udienza del 28.09.2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Maurizio Fumo;

udito il P.G., in persona del sost. Proc. Gen° Dott. G. Izzo, il quale ha concluso chiedendo rigettarsi i Ricorsi;

udito il difensore della P.C., Avv. S. Comellini, che ha chiesto dichiararsi inammissibili ovvero rigettarsi i ricorsi e ha depositato nota spese; uditi i difensori della C.C., Avv. F. Bosco, e del R.C., Avv. V. Nizza, che, illustrando i motivi dei Ricorsi, ne hanno chiesto l'accoglimento, facendo comunque rilevare la prescrizione dei reati.

 

Rilevato in fatto

A carico di R.C. e di C.C. furono formulati i seguenti capi di imputazione:

a)   art. 81 cpv., 110, 660 C.P., per avere, con più azioni esecutive di medesimo disegno criminoso, C.C., quale titolare di agenzia investigativa, su incarico del R.C., disposto controlli sulla vita privata di K.Y., in tal modo arrecandole molestia e disturbo;

b)   art. 110 C.P., 35, co. 2 e u.c., in relazione alla L. n° 675/96, 22, per avere la C.C., tramite personale dipendente, su incarico del R.C., acquisito e raccolto dati sensibili della vita privata della K.Y., rilevandone sistematicamente le attività quotidiane e le frequentazioni, così trattando anche dati non pertinenti e comunque eccedenti le finalità e l'oggetto dell'incarico conferito; nonché per aver acquisto e comunicato dati personali relativi alla vita privata e alla sfera sessuale della predetta K.Y., riguardanti le sue relazioni sentimentali, cagionandole nocumento, ponendo in essere le condotte di cui al capo a) e del seguente capo c).

Il solo Ri. anche:

c)   del reato di cui all'art. 595 C.P., co. 1 e 2, per avere, agendo sulla base delle informazioni fornite dalla C.C., comunicando con più persone, offeso la reputazione della K.Y., in particolare trasmettendo alla banca (omissis), della quale la predetta era dipendente, comunicazioni dal contenuto diffamatorio, con l'aggravante di avere attribuito un fatto determinato, vale a dire la sussistenza di una relazione della K.Y. con un collega.

In relazione alla contravvenzione sub a), il Tribunale di Torino pronunziava sentenza di n°d.p. per intervenuta oblazione; con riferimento ai residui reati, C.C. veniva condannata alla pena di anni 1 di reclusione, R.C., ritenuta la continuazione, alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione; a entrambi gli imputati veniva concesso il beneficio della sospensione condizionale; entrambi erano poi condannati al risarcimento dei danni a favore della costituita P.C., da liquidarsi in separato giudizio; R.C. veniva condannato inoltre a corrispondere una provvisionale, provvisoriamente esecutiva, nella misura di € 10.000,00 di cui € 5.000,00 in via solidale con la C.C.; entrambi, infine, erano condannati alla rifusione delle spese sostenute dalla P.C.

La C.d.A. di Torino, con la Sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la pronunzia di primo grado.

Ricorrono per cassazione i difensori di entrambi gli imputati, deducendo censure, in gran parte, comuni.

I) Prima censura. Violazione degli artt. 522-521 C.P.P., per mancata correlazione tra contestazione e sentenza.

L'imputazione infatti fa riferimento all'art. 35 in relazione alla L. n° 675/1996, art. 22 (oggi Decreto Legislativo n° 196/2003, art. 167), mentre in tutta la parte motiva si fa riferimento agli artt. 23 e 26 codice della privacy, in relazione al Decreto Legislativo citato, art. 17.

Il Decreto Legislativo citato, art. 17, fa riferimento alla categoria dei dati cc.dd. semisensibili, mentre la condanna é intervenuta in ordine all'illecito trattamento dei dati sensibili e non sensibili.

Nel capo di imputazione, poi, non é fatta menzione alcuna dell'illecito trattamento dei dati non sensibili, ma le condanne in 1 e 2 grado attengono anche all'utilizzo di tal tipo di dati.

Secondo la C.d.A., il fatto storico é stato descritto in rubrica, ma non é affatto chiaro a quale tipo di dato (sensibile, semisensibile, personale) si sia inteso fare riferimento. Né si può chiedere all'imputato o al suo difensore di "indovinare" quale sia la fattispecie che si intende contestare. La violazione del diritto di difesa consegue dalla incertezza della contestazione.

II) Seconda censura. Violazione del Decreto Legislativo n° 196/03, artt. 35 e 167 e art. 2 C.P., per erronea applicazione della legge penale quanto all'identificazione della fattispecie applicabile.

In presenza di successione di leggi nel tempo, i giudici del merito non hanno in realtà applicato la legge più favorevole, ma hanno dato vita a una creatura ibrida, che ha unito parte della vecchia e parte della nuova legge.

Invero la L. n° 675/96, art. 35, oltre a essere stato abrogato dal Decreto Legislativo n° 196/03, art. 167, non era strutturato sulle violazioni degli artt. 23 e 26 del codice privacy, ma su norme-precetto articolate in forma diversa e difficilmente sovrapponigli a quelle poi modificate nel 2003. La nuova normativa configura il reato in questione non più come reato di pericolo, ma come reato di danno.

Ebbene: la norma più favorevole va individuata solo all'esito della istruttoria dibattimentale e solo con riferimento al trattamento sanzionatorio.

III) Terza censura. Violazione del Decreto Legislativo n° 196/03, art. 5, in relazione all'applicazione del codice della privacy.

É stato erroneamente ritenuto che non fosse applicabile il predetto articolo con riferimento al requisito della sistematicità della comunicazione, ovvero alla diffusione dei dati.

R.C. si é limitato a notiziare alcuni funzionari di banca circa le attività, le frequentazioni e le modalità di comportamento della K.Y.

Manca il requisito della sistematicità, perché esso si avvera quando la comunicazione avviene tramite call center, catene di sms, mailing list; manca quello della diffusione, ciò in quanto diffondere vuol dire divulgare, cioé dirigere un'informazione a un numero illimitato di persone.

La C.d.A., inoltre, sembra non tener conto del concetto di "fine personale" esplicitato dall'art. 5 del predetto Decreto Legislativo.

Con esso s'intende il soddisfacimento di una esigenza di natura strettamente privata.

R.C. ha affidato un incarico a un'investigatrice privata, allo scopo di avere informazioni su chi avesse inviato un messaggio minaccioso sul suo telefono cellulare.

L'imputato dunque non aveva scopi commerciali, né professionali, né collettivi o pubblici.

IV) Quarta censura. Violazione del Decreto Legislativo n° 196/03, artt. 4, 26, 167, co. 2, per erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione quanto alla qualificazione dei dati trattati quali dati sensibili.

Per i giudici del merito "avere una relazione con un uomo sposato" é sinonimo di avere rapporti sessuali con il predetto.

L'interpretazione é arbitraria in quanto riduttiva.

La C.d.A. crede di rafforzare tale opinione ricordando che una dipendente della C.C. ebbe a definire la persona con la quale la K.Y. aveva contatti come "amante" di costei, dimenticando che questa era l'opinione della predetta dipendente e non un dato obiettivo e indiscutibile.

Peraltro, il codice della privacy si prefigge lo scopo di tutelare quei dati personali quali le convinzioni politiche, religiose, filosofiche i gusti sessuali, anche nei suoi aspetti patologici (pedofilia, sadomasochismo et similia).

V) Quinta censura. Violazione del Decreto Legislativo n° 196/03, artt. 23, 24, 167, per manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale, quanto alla ritenuta mancanza di consenso, in realtà validamente prestato da parte della K.Y. al trattamento di dati personali.

Invero la K.Y. aveva prestato consenso al trattamento dei dati, avendo ella accettato di collaborare con l'agenzia investigativa, in relazione alle minacce che "poteri forti e occulti", operanti presumibilmente all'interno dell'istituto di credito nel quale ella prestava servizio avevano indirizzato al R.C.

I giudici del merito sostengono che detto consenso era stato estorto con l'inganno e che poi era stato revocato.

In realtà, per quel che riguarda R.C., va detto che lo stesso non ha avuto contatti con la K.Y. e che quindi le modalità in cui si é svolta "l'intervista" riguardano solo il personale che a ciò ha effettivamente proceduto.

I dati, per altro, forniti dalla K.Y. certamente non possono dirsi sensibili (numero di targa della sua autovettura, ecc.).

VI) Sesta censura. Violazione dei medesimi articoli e dell'autorizzazione generale del Garante n° 6/2002, con conseguente erronea applicazione della legge penale, quanto al trattamento dei dati (personali o sensibili) da parte dell'investigatore privato.

Va ritenuta la piena validità della predetta autorizzazione, cioè la possibilità per gli investigatori privati di prescindere lecitamente dal consenso dell'avente diritto nel trattare dati personali, anche sensibili.

C.C. fu incaricata per iscritto da R.C. di effettuare determinati accertamenti.

R.C. si risolse a tanto avendo subito minacce via sms.

Peraltro, la C.d.A. sembra far confusione tra la pretesa violazione di tale autorizzazione e la condotta descritta dall'art. 167 del Decreto Legislativo più volte indicato, mentre in realtà le due fattispecie non sono sovrapponibili.

I dati sono stati trattati esclusivamente a fini d'indagine e solo per periodo di tempo limitato.

É poi evidente che i dati trattati dalla C.C. non sono sensibili, ma semplici dati personali.

É dunque irrilevante la pretesa mancata ottemperanza alla prescrizioni della autorizzazione n° 6/2002 e occorre considerare che l'art. 167 non prevede alcun reato per il trattamento di dati personali in violazione del Decreto Legislativo n° 196/03, art. 24, lett. f).

VII) Settima censura (relativa al solo R.C.). Violazione dell'art. 110 C.P. e Decreto Legislativo n° 196/03, art. 167, per erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione, per quanto ritenuto contributo concorsuale nel reato ascritto alla titolare della struttura investigativa.

R.C. si limitò a conferire l'incarico alla C.C., che gestì professionalmente il rapporto.

Secondo i giudici di merito, il R.C. sarebbe stato il vero dominus dell'indagine, ma ciò non ha fondamento né in fatto, né in diritto, atteso che l'art. 170 codice della privacy indica il responsabile della condotta addebitata agli imputati, come persona rivestente una posizione di garanzia, posizione alla quale il R.C., in quanto semplice committente, é estraneo.

La C.d.A., travisando i fatti, ritiene che il R.C. avrebbe ammesso di aver dato "carta bianca" alla C.C., ma l'assunto é privo di fondamento, in quanto risulta ex actis che a R.C. interessava solo il risultato della indagine, non certo le modalità.

VIII) Ottava censura. Violazione del Decreto Legislativo n° 196/03, art. 167, per erronea interpretazione della legge penale in ordine alla sussistenza della condizione obiettiva di punibilità del nocumento.

La questione é già stata sollevata nei precedenti gradi di giudizio.

Trattasi di condizione obiettiva di punibilità per entrambe le condotte previste dal Decreto Legislativo del 2003, art. 167.

Ciò ha trasformato la fattispecie in reato di danno e non (più) di mero pericolo.

É dunque indispensabile che il nocumento risulti provato a contestato nel corso del dibattimento.

Tale non é il caso di specie, in quanto esso é contestato per la contravvenzione del capo a), che é stata oblata, e per il delitto del capo c), vale a dire per la diffamazione, con la conseguenza che non può ritenersi che esso sia derivato dalla condotta di cui al capo b).

Per quanto specificamente riguarda la C.C., si fa rilevare che la stessa non é stata chiamata a rispondere del delitto di diffamazione e, quindi, del relativo nocumento.

Invero il nocumento ex art. 167 del ricordato Decreto Legislativo non va confuso con il risultato dannoso delle molestie o con il sentimento di offesa provato dalla K.Y. in seguito ai reclami scritti del R.C., indirizzati ai vertici dell'agenzia bancaria.

 

IX) Nona censura (relativa al solo R.C.). Violazione degli artt. 595 e 51 C.P. per insussistenza dell'elemento materiale del delitto di diffamazione e per mancata applicazione della scriminante del diritto di critica.

Manca innanzitutto il requisito della comunicazione con più persone, atteso che le lettere sono state inviate al superiore gerarchico della K.Y.

In ogni caso, furono utilizzate espressioni continenti e certo non volgari.

Infine, va riconosciuto al R.C. l'esercizio del diritto di apprezzamenti sulla qualità del servizio e sulla condotta degli impiegati della banca della quale egli é cliente.

X) Decima censura (relativa alla C.C.). Violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio.

É stato operato giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la aggravante di cui al ricordato art. 35, ma i giudici del merito hanno ritenuto che concorressero entrambe le fattispecie circa l'illecito trattamento dei dati (personali e sensibili).

Ebbene, nulla é detto circa la pena applicata in concreto alle due distinte ipotesi.

Né é chiarito se le stesse debbano essere considerate in continuazione tra loro, mancando ogni precisazione e motivazione in merito all'eventuale aumento ex art. 81 cpv. C.P.

Il che costituisce ulteriore prova che in sentenza é stato ritenuto un fatto diverso da quello contestato.

In ogni caso, non é stata tenuto nel debito conto la condotta processuale della C.C., ispirata alla massima collaborazione.

Ella dunque sarebbe, comunque, stata meritevole di un più moderato trattamento sanzionatorio.

 

Considerato in diritto

I) La prima censura, meramente iterativa di quella proposta alla C.d.A. e motivatamente respinta, é inammissibile per manifesta infondatezza.

Invero, la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o d'incompatibilità sostanziale.

Infatti, le previsioni di cui agli artt. 521 e 522 C.P.P., hanno lo scopo di garantire il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, l'esercizio effettivo del diritto di difesa dell'imputato, con la conseguenza che non é possibile ipotizzarne una violazione in astratto, prescindendo dalla natura dell'addebito specificamente formulato nell'imputazione e dalle possibilità di difesa che all'imputato sono state concretamente offerte dal reale sviluppo della dialettica processuale.

Nel caso in esame, il riferimento agli articoli di legge é parzialmente errato, ma la condotta addebitata agli imputati al capo b) é puntualmente descritta nelle sue scansioni logiche e temporali:

1) avere il R.C. incaricato la C.C. di svolgere investigazioni sulla vita privata della K.Y.,

2) avere la C.C. - anche tramite suoi dipendenti - acquisito dati, sensibili e non sensibili, relativi alla vita privata della K.Y.,

3) avere gli imputati acquisito e comunicato a terzi dati personali e dati relativi alla sfera sessuale della K.Y. (e dunque, ancora, dati sensibili) e dati relativi alla sua vita sentimentale,

4) avere, in tal modo, e, commettendo i reati di cui agli altri capi a) e c), recato nocumento alla K.Y.

Su tali - precisi - dati fattuali i due imputati sono stati chiamati a difendersi.

Non vi era, dunque, nulla da "indovinare", bastava leggere, con la dovuta attenzione il capo di imputazione.

D'altra parte, i ricorrenti hanno semplicemente enunziato la lesione del diritto di difesa, ma poi, non hanno chiarito come essa si sarebbe realizzata attraverso un'effettiva menomazione del suo esercizio nell'ambito di una piena e completa contrapposizione processuale.

Insomma, non si può certo sostenere che i fatti enunziati in imputazione e ritenuti, poi in Sentenza, si pongano in rapporto di eterogeneità, atteso che i fatti addebitati in imputazione, pur con erroneo riferimento agli articoli di legge, sono gli stessi ritenuti in Sentenza.

II) La seconda censura é infondata.

Ha correttamente ritenuto la C.d.A. che tra la norma incriminatrice della L. n° 675/96 e quella del Decreto Legislativo n° 196/03 vi sia (vi possa essere) continuità normativa.

Entrambe prevedono la presenza del nocumento della P.O., ma, come é già stato osservato da questa Corte, mentre il reato di pericolo presunto, di cui al previgente L. n° 675/96, art. 35, lo prevedeva come circostanza aggravante per la persona alla quale i dati illecitamente trattati si riferiscono, il Decreto Legislativo n° 196/03, art. 167, ha tipizzato il citato nocumento, da intendersi, sia riferito al soggetto stesso, che al suo patrimonio, come condizione obiettiva di punibilità (introducendo anche un dolo specifico di danno).

Peraltro, é noto (cfr. Cass. pen., Sez. Un., Sent. n° 25887 del 2003) che, in tema di successione di leggi penali, perché sia applicabile la regola dell'art. 2 C.P., co. 3, occorre che il fatto costituente reato secondo la legge precedente sia tuttora punibile secondo la nuova legge (ovviamente non sono più punibili i fatti commessi in precedenza e rimasti fuori del perimetro della nuova fattispecie).

Tale situazione va verificata in base al criterio di coincidenza strutturale tra le fattispecie previste dalle leggi succedutesi nel tempo.

Orbene, la condotta degli imputati, come descritta nel capo di imputazione, era punibile sotto il vigore della L. del 1996 ed é punibile sotto il vigore di quella del 2003. A R.C. e C.C. é contestato di aver arrecato, con la loro condotta, nocumento alla P.O.

È di tutta evidenza che il fatto che il nocumento fosse previsto come circostanza aggravante nella normativa previgente ed é previsto, viceversa, come condizione obiettiva di punibilità in quella attuale non può aver rilievo.

Ciò che ha rilievo, come appena chiarito, é che il fatto (condotta più elemento psicologico) costituente reato prima, sia considerato (dal legislatore, ovviamente) reato anche dopo. E tale é il caso in esame.

Tanto premesso, é corretta la opinione dei giudici di merito, in base alla quale la legge precedente deve ritenersi più favorevole agli imputati, atteso che una circostanza aggravante può essere oggetto del giudizio di bilanciamento ex art. 69 C.P., mentre tale trattamento non può mai essere riservato a una condizione obiettiva di punibilità.

L'individuazione e la "scelta" della legge più favorevole va evidentemente fatta con riferimento al trattamento sanzionatorio (globalmente inteso, naturalmente).

D'altronde, se così non fosse, e si dovesse condividere il punto di vista dei ricorrenti, posto che la condotta addebitata ai due imputati costituirebbe comunque reato, se si dovesse applicare quoad poenam la nuova normativa, si giungerebbe alla paradossale conclusione che essi hanno impugnato tale capo della sentenza per avere un trattamento sanzionatorio più severo.

Il fatto poi che il nocumento sia stato contestato, per così dire, per relationem ai due imputati (ottava censura) non può avere rilievo alcuno.

É di tutta evidenza che le condotte dei capi a) e b) si pongono (si porrebbero) tra loro in rapporto di concorso formale.

La violazione della privacy di K.Y. é avvenuta anche con le modalità di cui al capo a).

É vero che la contravvenzione ex art. 660 C.P. é stata oblata, ma l'oblazione non cancella il fatto storico.

L'ipotesi di accusa voleva che R.C. e C.C. avessero posto in essere il delitto del capo b), anche mediante la condotta del capo a).

E i giudici del merito hanno condiviso tale impostazione.

Non si tratta insomma, come pretendono i ricorrenti, di confondere il nocumento con il risultato dannoso delle molestie, atteso che avere abusivamente esercitato controlli sulla K.Y., averle carpito informazioni sulla sua vita privata (con riferimento, come si vedrà, anche a sfere particolarmente riservate), aver diffuso presso terzi tali notizie costituisce, inevitabilmente, nocumento.

É di tutta evidenza, invero, che il concetto di nocumento é ben più ampio di quello di danno, volendo esso abbracciare qualsiasi effetto pregiudizievole che possa conseguire all'arbitraria condotta invasiva altrui.

Nel richiedere - appunto quale condizione obiettiva di punibilità - il nocumento, la legge vuole escludere dalla sfera del penalmente rilevante quelle condotte, pure intrusive, che tuttavia siano rimaste del tutto irrilevanti nelle loro conseguenze.

É dunque evidente che la condotta sub c) riguardi il solo R.C. (tale é la contestazione), ma é altrettanto evidente che essa é, quanto alle conseguenze, relativa al danno da lesione della reputazione.

La condotta sub a) e b), viceversa, riguarda entrambi i ricorrenti.

III) La terza censura é manifestamente infondata.

Costituisce opinione personalissima dei ricorrenti (che evidentemente confondono "sistematico" con "automatico" o con "telematico") quella in base alla quale la comunicazione sistematica di dati é solo quella che si svolge con l'utilizzo di macchine e attrezzature o comunque attraverso la "rete".

L'assunto é per altro normativamente smentito, atteso che l'art. 4, co. 1, lett. l) del vigente D.L.vo sulla privacy fornisce il concetto di comunicazione (esplicitata come dare conoscenza dei dati a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato), laddove al co. 2, lett. a), fornisce il preciso concetto di comunicazione elettronica ("ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti, tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, ecc).

Invero, nella comune accezione, "sistematico" sta a significare "metodico", "reiterato", "organizzato".

Per altro, é stato ritenuto che il trattamento dei dati personali, effettuato da un soggetto privato per fini esclusivamente personali é soggetto alle disposizioni della normativa sulla privacy, tanto se i dati siano destinati ad una comunicazione sistematica, quanto se siano destinati alla diffusione.

E, in tal caso, é necessario il consenso dell'interessato.

IV) Ancora manifestamente infondata é la quarta censura.

Sostenere che l'espressione (riferita a una donna) "avere una relazione con un uomo sposato" non implichi un coinvolgimento di natura sessuale é, considerato l'uso corrente della espressione, addirittura paradossale, ai limiti della provocazione.

I giudici del merito desumono la natura intima della relazione tra la P.O. e un suo collega di lavoro, non solo dalla accezione che - correntemente e pacificamente - tutti ne fanno, ma anche dal fatto che la moglie "dell'uomo sposato", venuta a conoscenza della "relazione" tra il coniuge e la K.Y., minacciò azioni ritorsive, non escludendo la possibilità di informare della situazione i superiori gerarchici della K.Y. e ancora dal fatto che l'amante della P.O. (così esplicitamente qualificato da una collaboratrice della C.C. che aveva avuto contatto diretto con la K.Y.) si mostrò, quantomeno, contrariato dalla diffusione della notizia.

Difficilmente, argomenta la C.d.A., simili reazioni avrebbero potuto esser scatenate dalla scoperta di un legame platonico.

E che poi oggetto di tutela non siano solo i gusti sessuali di un individuo (astrattamente e genericamente considerati), ma, anche, le concrete scelte che, in questo campo, il soggetto va ad operare, é chiaramente evincibile dalla stessa lettera del citato art. 4, laddove (co. 1, lett. d)) definisce i dati sensibili con riferimento ai dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (non semplicemente le tendenze o le aspirazioni in tale campo).

V) La quinta censura é inammissibile in quanto articolata in fatto.

La C.d.A. ha motivatamente chiarito perché ebbe a ritenere che il consenso alla K.Y. fosse stato carpito con modalità ingannevoli e come le attività "investigative" siano proseguite nonostante la predetta, resasi conto di quanto stava accedendo, si fosse, a un certo punto, rifiutata di offrire la sua collaborazione.

I ricorrenti altro non fanno che contestare, frontalmente, ma sterilmente, tale ricostruzione in fatto.

Per quanto specificamente riguarda la posizione del R.C., la Corte torinese ha chiarito per qual motivo lo stesso é da ritenersi concorrente nella illecita attività investigativa predisposta e fatta porre in essere dalla C.C.

I giudici di secondo grado hanno ricordato che R.C., quale cliente della agenzia investigativa, chiese di raggiungere i risultati a ogni costo, non interessandogli i metodi, ma solo il risultato.

E che questa non fosse una mera affermazione di principio, del tutto slegata dalla condotta in concreto tenuta, la C.d.A. lo desume dal fatto che gli sviluppi della "indagine" venivano capillarmente seguiti dal committente, che interveniva con prescrizioni, indicazioni e suggerimenti.

Va poi chiarito che i dati carpiti alla K.Y. ben possono ritenersi "dati personali" (quelli sensibili furono acquisti con altra metodologia), tale essendo, ad es., anche il numero di targa del suo veicolo, a nulla rilevando che esso sia visibile a tutti quando l'auto circola per la strada.

Ciò che rileva, ovviamente non é il numero in sé, ma il suo abbinamento a una persona.

Del resto, in tal senso si é orientata la giurisprudenza di questa Corte, ad es. con riferimento al numero della utenza cellulare di un soggetto.

Anche in questo caso, per altro, soccorre, la stessa lettera della legge (art. 4, co. 1, lett. b)) che qualifica "dato personale" qualunque informazione relativa a una persona (fisica, giuridica ecc.), identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

VI) La sesta censura é inammissibile perché, in parte articolata in fatto, in parte manifestamente infondata.

La C.d.A. ha motivatamente illustrato la natura pretestuosa della "giustificazione" in base alla quale R.C. conferì e C.C. sviluppò l'attività di indagine che si concretizzò esclusivamente in un controllo della vita privata della K.Y.

Si legge in Sentenza che il R.C. ricevette sul suo cellulare un sms dal seguente tenore "é inutile che perdi tempo dietro alla K.Y. perché lei esce con un suo collega sposato. Stai attento”.

Sentendosi minacciato dai "poteri forti e occulti", che - a suo dire - operavano all'interno dell'istituto bancario nel quale la K.Y. era impiegata e nel quale egli era cliente, il predetto R.C. si rivolse alla C.C., titolare dell'agenzia di investigazioni (omissis), perché accertasse l'identità dell'autore del messaggio.

Il modulo che R.C. sottoscrisse (cfr. Sentenza pag. 6), contenente l'incarico all'agenzia, recava come causale dell'incarico la generica dicitura "servizi di sicurezza per molestie-persona da identificare con riferimento all'intenzione di "far valere a difendere un diritto in sede giudiziaria", con riferimento evidente all'art. 24, lett. f) del Decreto Legislativo sulla privacy, che prevede uno dei casi in cui il consenso dell'interessato, per la raccolta dei suoi dati, non é necessario.

I Giudici di appello, al proposito, hanno evidenziato:

1) che il R.C. aveva, in passato e senza successo, corteggiato la K.Y.,

2) che lo stesso, nei confronti della ragazza, aveva tenuto un atteggiamento oscillante tra il rimprovero per presunte manchevolezze sul lavoro (non sollecita esecuzione di fotocopiatura di assegni che egli, quale cliente, richiedeva) e le reiterate avance (inviti a cena, ecc.) che formulava,

3) che tutta l'attività di indagine della (omissis) Investigazioni si era concentrata sulla vita privata della K.Y., con particolare riferimento alla sua relazione con un collega sposato,

4) che nessun accertamento tecnico era stato condotto per risalire all'apparecchio che aveva inviato il messaggio "minaccioso",

5) che la querela che il R.C. aveva presentato alla Procura della Repubblica con riferimento al predetto messaggio "minaccioso" era stata archiviata in assenza di qualsiasi opposizione del querelante. Da ciò la Corte territoriale é giunta, non certo illogicamente, alla conclusione che ciò che realmente interessava al R.C. era controllare la vita privata dalla K.Y., utilizzando il messaggio sul cellulare quale pretesto per incaricare un'agenzia di investigazioni.

E a tale conclusione la C.d.A. perviene anche sulla base del successivo comportamento dell'uomo, che utilizzò le informazioni ottenute per danneggiare la reputazione della K.Y. nel suo ambiente di lavoro, senza che ciò potesse svolgere alcun ruolo funzionale nella scoperta (e neutralizzazione) dei "poteri forti e occulti" dai quali l'imputato si sentiva (o diceva di essere) perseguitato.

Dalla natura riconoscibilmente pretestuosa (con aspetti addirittura paradossali, cfr. il riferimento, appunto, ai poteri occulti che si sarebbero accaniti contro un quisque de populo, ecc.) della richiesta avanzata alla C.C., la C.d.A. trae la conclusione che non ricorreva la ipotesi di cui all'art. 24, lett. f) (casi nei quali il consenso dell'interessato non é necessario).

Trattandosi, come premesso, sia di dati personali che di dati sensibili, ricorrono le ipotesi ex art. 167 D.L.vo n° 196/03, mentre rimane del tutto assorbita la questione della eventuale violazione della autorizzazione del Garante n° 6/2002.

VII) La settima censura é inammissibile, perché articolata in fatto.

Circa il concorso del R.C. nell'illecita attività della C.C. si é già detto supra a proposito della quinta censura.

VIII) Della ottava censura si é già trattato a proposito della seconda.

IX) La nona censura é manifestamente infondata.

Quanto all'elemento materiale del delitto di diffamazione, non é dubbio che la diffusione - all'interno del ristretto ambito lavorativo - della notizia della esistenza di una relazione, sentimentale e sessuale, clandestina tra due impiegati può avere natura diffamatoria, specie se uno dei due é sposato.

É pur vero che la condotta adulterina fu, nel caso di specie, addebitata, non alla K.Y., ma al suo amante (l'unico che fosse coniugato), ma é altrettanto vero, che la riprovazione sociale (anche se, spesso, materiata da una non trascurabile dose di ipocrisia) colpisce, solitamente, in casi del genere, entrambi i partner; d'altronde, anche in assenza di valutazioni "morali" da parte di terzi, fatti del genere sono oggetto di malevolo pettegolezzo.

In ogni caso, il fatto che la K.Y. abbia voluto mantenere segreta la relazione con il collega costituisce controprova del fatto che entrambi si sarebbero ritenuti danneggiati (anche sul piano della reputazione) dalla diffusione della notizia.

E che la notizia sia stata, appunto, diffusa, non é dubitabile, atteso che il destinatario della lettera (il direttore della filiale) non poteva, né doveva, tenere per sé l'informazione, che, essendo relativa a una impiegata per una sua presunta scorrettezza comportamentale, doveva necessariamente essere portata a conoscenza dei competenti organi aziendali.

Quanto alla pretesa sussistenza della scriminante del diritto di critica, é appena il caso di notare che manca del tutto il requisito della rilevanza sociale delle notizie che il R.C. si era premurato di diffondere all'interno dell'ambiente di lavoro della K.Y.

Che la stessa avesse (o avesse avuto) una relazione con un collega (sposato), che portasse minigonne vistose o vestisse in modo, secondo il R.C., non appropriato, non si vede in che maniera potesse riguardare, non si vuoi dire la salus rei publicae, ma nemmeno il rendimento professionale della donna.

Come cliente, il R.C. avrebbe potuto lamentarsi delle (vere o pretese) defaillance professionali della impiegata, se esse lo avessero danneggiato, ma non si vede quale rilievo possano avere avuto, per il R.C. e per la ristretta comunità dei colleghi della K.Y., le sue vicende personali, sentimentali e sessuali.

Il fatto che il R.C. fosse cliente della banca non lo autorizzava certo a ritenere che gli impiegati dell'istituto di credito fossero suoi dipendenti, né - tanto meno - lo investiva di alcuna delega disciplinare.

X) La decima cesura é inammissibile, nella parte in cui rileva la omessa applicazione della continuazione tra la prima e la seconda ipotesi dell'art. 167 D.L.vo n° 196/03, per mancanza di interesse; nella parte in cui lamenta l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio é generica, in quanto non tiene in alcun conto le diffuse argomentazioni sviluppate in merito dalla C.d.A. nella parte finale della Sentenza impugnata.

Invero, non infondatamente i Giudici di secondo grado ritengono la estrema gravità dei fatti accertati, fatti che, si osserva, se fossero stati commessi dopo la entra in vigore della L. n° 11/2009, avrebbero integrato il ben più grave reato di cui all'art. 612-bis C.P. (c.d. stalking).

La prescrizione non é maturata, atteso che le sospensioni intervenute nel corso dell'iter processuale, la hanno "spostata" al 05.10.2011.

Conclusivamente, i Ricorsi meritano rigetto e i ricorrenti vanno singolarmente condannati al pagamento delle spese processuali.

Gli stessi vanno anche condannati solidalmente al ristoro delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalla P.C., che si liquidano come da dispositivo.

Deve farsi luogo al c.d. "oscuramento" dei dati in quanto previsto dalla legge.

 

P.Q.M.

 

Rigetta i Ricorsi e condanna i ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle spese processuali e, in solido, alla rifusione alla Parte Civile delle spese sostenute in questo grado di giudizio, che liquida in compressivi € 2.835,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in cancelleria il 02 dicembre 2011

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici