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Adozioni: no alle riserve sull'etnia o al timore di tare genetiche-Corte di cassazione - Sezione VI civile - Sentenza 24 novembre-28 dicembre n.29424-commento-Guida diritto.it

 

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Chi aspira a un’adozione internazionale non può avere riserve sull’etnia del bambino o esprimere timori sulle tare genetiche. La Corte di cassazione con la sentenza 29424, respinge il ricorso del procuratore generale della Corte d’Appello di Bologna contro la scelta di bocciare una domanda di adozione a causa delle riserve espresse dalla coppia.

I timori espressi - Gli aspiranti genitori avevano, infatti, dichiarato la loro indisponibilità ad accogliere un bambino di religione diversa dalla cattolica, di origine rom o figlio di pazienti psichiatrici. Qualche perplessità, anche se non una totale chiusura, era stata espressa rispetto all’ipotesi di un bimbo di colore.  I coniugi avevano spiegato, in particolare,  il loro no al bambino rom, che nasceva dal timore di dover affrontare “difficoltà di carattere” che avrebbero reso difficile imporre posizioni e volontà diverse.

La necessità di un’accettazione senza riserve - Tanto era bastato ai giudici per respingere l’istanza della timorosa coppia, giudicata non idonea a farsi carico della responsabilità che un minore comporta. Le preclusioni dimostrate denotavano – secondo il collegio – un atteggiamento spaventato e difensivo “di fronte a incognite che nella adozione sono possibili se non altamente probabili e che invece non possono sussistere, affinché possa esservi quella accettazione totale e senza riserve che è il presupposto necessario per un buon incontro adottivo”.  Una decisione presa in linea con la legge 184/1983, che lascia al giudice il compito di valutare la capacità di entrambi i componenti della coppia di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare.

 

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