- Spataro - Materia:
Responsabilita' civile
Abstract: Segnalatami da @luciocincinnato,
l'ordinanza E' importante perche' afferma che la tesi di
parte e del Governo non sono sostenibili. Non vi e'
responsabilita' perche' non vi e' obbligo di controllo,
nel caso dei siti internet. Resto colpito negativamente
dalle argomentazioni del Governo, respinte con rigore e
fermezza dalla Corte.
Tuttavia il caso sembra lasciare
perplessi. Le parti chiedono condanna civile sulla base
della legge stampa per diffamazione per una notizia non
vera: l'arresto di taluno per un asserito reato. Il caso
sembra partire da un giornale telematico registrato e
con editore, non un semplice blogger.
ORDINANZA N. 337
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente:
Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Gaetano
SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria
NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo
GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,
Sergio MATTARELLA,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’articolo 11 della legge 8 febbraio
1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), promosso dal
Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica,
nel procedimento penale a carico di P.G. con ordinanza
del 24 gennaio 2011, iscritta al n. 144 del registro
ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno
2011.
Visto l’atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del
9 novembre 2011 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.
Ritenuto che il Tribunale di
Alessandria, in composizione monocratica, con ordinanza
depositata nella cancelleria della Corte il 24 gennaio
2011 ha sollevato, con riferimento all’articolo 3, primo
comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 11 della legge 8 febbraio 1948,
n. 47 (Disposizioni sulla stampa) «nella parte in cui
esclude dalla responsabilità civile ivi prevista il
proprietario ed editore del sito web, sul quale vengono
diffusi giornali telematici»;
che, come il giudicante riferisce,
egli è chiamato a pronunciare nel processo a carico di
P.G., imputato del delitto di cui all’art. 595 del
codice penale «perché, quale autore dell’articolo
“Minorenne costretta a prostituirsi: storia di amori,
sfruttamento e orge”, pubblicato sul sito ..., offendeva
la reputazione di B.R., falsamente indicando che questi
era stato arrestato per favoreggiamento. Con
l’aggravante di aver commesso il fatto con il mezzo
della stampa, attribuendo un fatto determinato»;
che, in prima udienza, la persona
offesa B.R. si era costituita parte civile, chiedendo la
citazione quale responsabile civile della E. s.r.l.,
società editrice del giornale on line, sul cui dominio
era comparso l’articolo ritenuto diffamatorio;
che, disposta dal giudicante la
citazione, la detta società si era costituita ed aveva
proposto istanza di esclusione, sulla quale il pubblico
ministero si era rimesso alla giustizia, mentre la parte
civile ne aveva chiesto il rigetto, con l’argomento che,
diversamente opinando, si sarebbe creata una
ingiustificata minor tutela delle vittime di reati
commessi mediante la diffusione in rete, rispetto a
quella prevista per i medesimi reati commessi col mezzo
della stampa;
che il responsabile civile è il
soggetto tenuto, a norma dell’art. 185, secondo comma,
cod. pen. a rispondere «a norma delle leggi civili» per
il fatto dell’imputato e con costui in solido;
che il soggetto chiamato a
rispondere come responsabile civile, a sostegno
dell’istanza di esclusione, ha dedotto l’impossibilità
di applicare al direttore del giornale telematico la
responsabilità penale per culpa in vigilando prevista
dall’art. 57 cod. pen. nei confronti del direttore o del
vice-direttore del periodico stampato, in ossequio al
principio di tassatività della fattispecie penale,
corollario del principio costituzionale di stretta
legalità, sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost.;
che, tuttavia, nel caso in esame,
ad avviso del rimettente, si verte in tema di
responsabilità civile, sicché viene in considerazione
non l’art. 57 o l’art. 57-bis cod. pen., ma il disposto
dell’art. 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante
«Disposizioni sulla stampa», ai sensi del quale «per i
reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente
responsabili, in solido con gli autori del reato e fra
di loro, il proprietario della pubblicazione e
l’editore»;
che neppure questa norma, peraltro,
consente un’interpretazione analogica, perché limita
espressamente la responsabilità civile dell’editore ai
reati commessi col mezzo della stampa, ossia con
riproduzioni tipografiche le quali vengano diffuse tra
il pubblico su supporto cartaceo;
che, ai sensi dell’art. 11 (recte:
art. 12) delle disposizioni sulla legge in generale,
stante il chiaro significato letterale della norma, non
è consentito il ricorso all’interpretazione analogica,
previsto dal secondo comma soltanto nel caso in cui si
verifichi un vuoto normativo;
che, tuttavia, ad avviso del
giudicante, è dubbia la compatibilità della norma col
principio di uguaglianza, sancito dall’art. 3 Cost., in
quanto essa accorda una tutela ingiustificatamente più
ampia alle persone offese da reati commessi col mezzo
della carta stampata, rispetto a quelle che il medesimo
reato abbiano subito col mezzo di un giornale
telematico;
che tale disparità di trattamento
non è giustificata, perché la diffusione della rete
internet, avvenuta negli ultimi anni, consente ai
giornali telematici una divulgazione potenzialmente
analoga, se non superiore, a quella dei giornali
stampati;
che la questione sarebbe rilevante,
perché il rimettente, applicando la norma de qua,
dovrebbe accogliere l’istanza di esclusione formulata
dal responsabile civile;
che nel giudizio dinanzi a questa
Corte è intervenuto, con atto depositato il 19 luglio
2011, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non
fondata, in quanto nella normativa vigente già sarebbe
possibile rinvenire la soluzione della questione stessa,
«nel senso che nulla osta all’applicazione della
disciplina dei reati commessi a mezzo della stampa,
prevista dalla legge n. 47 del 1948, anche
all’informazione on line, purché si tratti di
informazione professionale e registrata».
Considerato che il Tribunale di
Alessandria, in composizione monocratica, dubita, in
riferimento all’articolo 3, primo comma, della
Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art.
11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni
sulla stampa), nella parte in cui esclude dalla
responsabilità civile ivi prevista il proprietario ed
editore del sito web, sul quale sono diffusi giornali
telematici;
che, in tal modo, sarebbe accordata
una tutela ingiustificatamente più ampia alle persone
offese da reati commessi col mezzo della carta stampata,
rispetto alle persone che abbiano subito il medesimo
reato col mezzo di un giornale telematico, avente ormai
una diffusione potenzialmente analoga a quella dei
giornali stampati;
che, in base alla ricostruzione del
rimettente, la dichiarazione di illegittimità
costituzionale della norma censurata dovrebbe condurre a
qualificare come illecita la condotta di soggetti (il
proprietario e l’editore del sito web, sul quale vengono
diffusi giornali telematici recanti notizie ritenute
diffamatorie) non compresi nella previsione di detta
norma nel momento in cui la condotta stessa fu
realizzata;
che, tuttavia, l’eventuale
accoglimento della questione non potrebbe condurre ad
una pronuncia di condanna al risarcimento del danno del
presunto responsabile civile nel giudizio a quo, perché,
come è stato già chiarito, «una sentenza di questa Corte
non può avere l’effetto di rendere antigiuridico un
comportamento che tale non era nel momento in cui è
stato posto in essere» (sentenza n. 202 del 1991;
ordinanza n. 71 del 2009);
che, infatti, la condotta di un
soggetto può essere assunta a fonte di responsabilità
civile per il risarcimento dei danni soltanto se, quando
fu compiuta, sussisteva un preciso obbligo giuridico
sancito da una norma conoscibile dall’agente (sentenza
n. 202 del 1991 citata, punto 4 del Considerato in
diritto);
che, per conseguenza, la questione
di legittimità costituzionale sollevata dal rimettente
non è rilevante nel giudizio principale, nel quale la
persona offesa ha chiesto la citazione come responsabile
civile della società editrice del giornale online,
unicamente allo scopo di ottenere una condanna al
risarcimento del danno, che, per i motivi esposti, non
potrebbe essere, comunque, pronunciata;
che, pertanto, la detta questione
deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 11 della legge 8 febbraio
1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), «nella parte in
cui esclude dalla responsabilità civile ivi prevista il
proprietario ed editore del sito web, sul quale vengono
diffusi giornali telematici», sollevata, in riferimento
all’articolo 3, primo comma, della Costituzione, dal
Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica,
con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il
12 dicembre 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16
dicembre 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
L’ordinanza è' importante perche'
afferma che la tesi di parte e del Governo non sono
sostenibili. Non vi e' responsabilita' perche' non vi e'
obbligo di controllo, nel caso dei siti internet. Resto
colpito negativamente dalle argomentazioni del Governo,
respinte con rigore e fermezza dalla Corte.
Tuttavia il caso sembra lasciare
perplessi. Le parti chiedono condanna civile sulla base
della legge stampa per diffamazione per una notizia non
vera: l'arresto di taluno per un asserito reato. Il caso
sembra partire da un giornale telematico registrato e
con editore, non un semplice blogger.
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