Quello dei rumori provenienti dagli
appartamenti dei nostri vicini di casa è argomento che
abbiamo trattato più volte. E’ bene, prima di vedere
come possiamo agire se nonostante i nostri richiami non
cambia nulla, fare una premessa. Al di là delle regole
scritte esiste bisogna sempre avere a mente che vale la
pena agire con un minimo di tolleranza. Non sempre ce ne
accorgiamo ma può anche accadere che chi si lamenta
delle intemperanze altrui sia poi egli stesso a non
recare disturbo.
La tutela si estende a tre livelli:
penale, civile e amministrativo.
Tutela penale
In questo caso ciò che si punisce
non è la condotta che ha causato un danno ma la condotta
in sé come potenzialmente lesiva dell’interesse pubblico
al riposo ed alla tranquillità delle persone (art. 659
c.p.). In più articoli, infatti, abbiamo evidenziato (e
criticato) il fatto che “ ai fini della configurabilita’
del reato di cui all'art. 659 cod. pen., e’ necessario
che le emissioni sonore rumorose siano tali da superare
i limiti della normale tollerabilita’, anche in
relazione alla loro intensita’, in modo da recare
pregiudizio alla tranquillita’ pubblica, ovvero alla
quiete ed al riposo di un numero indeterminato di
persone, anche se non e’ necessario che siano state
tutte disturbate in concreto, atteso che la valutazione
circa l'entita’ del fenomeno rumoroso va fatta in
relazione alla sensibilita’ media del gruppo sociale in
cui il fenomeno stesso si verifica, non assumendo
rilievo assorbente le lamentele di una o piu’ persone
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3678 del
01/12/2005-31/01/2006, Giusti). Trattasi, invero, di
reato di pericolo presunto; ai fini della sua
configurazione, pertanto, non e’ necessaria la prova
dell'effettivo disturbo di piu’ persone, ma e’
sufficiente l'idoneita’ del fatto a disturbare un numero
indeterminato di persone”. (Trib. Bari 24 settembre
2007). Ad ogni modo, come direbbero gli antichi, dura
lex sed lex: chi volesse avvalersene potrebbe segnalare
i fatti all’autorità di pubblica sicurezza.
Tutela civile
I riferimenti qui sono l’art. 844
c.c. (Immissioni intollerabili) e gli eventuali
regolamenti contrattuali. Spetta a chi lamenta la
violazione di queste norme dare prova dell’illiceità
della condotta altrui. Pure qui deve essere ben chiara
una cosa. La Cassazione ha specificato che “il limite di
tollerabilità non è assoluto, ma relativo alla
situazione ambientale, secondo le caratteristiche della
zona, per cui tale limite è più basso in zone destinate
ad insediamenti abitativi, ma è anche vero che la
normale tollerabilità non può essere intesa come assenza
assoluta di rumore. In altri termini, il fatto che un
rumore venga percepito non significa anche che sia
intollerabile” (Cass. 11 febbraio 2011 n. 3440). Come
dire: non esiste il diritto al silenzio.
Tutela amministrativa
Molti regolamenti di polizia locale
sanzionano i rumori e gli schiamazzi. Per ottenere la
tutela da parte della polizia locale è necessario
consultare tali atti normativi ed eventualmente
chiederne l’intervento nei casi in cui fosse possibile
farlo e lo si ritenesse necessario.
Avv. Alessandro Gallucci |