Il sabato
è equiparato ai giorni festivi (in virtù della novella
di cui all'art. 2, co. 11, d.l. n. 263 del 2005, in
vigore dal 1° marzo 2006) solo al fine del compimento
degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che
scadono di sabato, onde consentire agli avvocati di
procedere ai relativi adempimenti, concernenti i termini
di notifica e deposito che scadono di sabato, il
successivo lunedì; a tutti gli altri effetti il sabato è
considerato giorno lavorativo. Il c.p.a. esplicita
l'applicabilità della disciplina sul sabato anche al
processo amministrativo (art. 52, co. 5, c.p.a).Questa
regola, però, vale solo per i termini che si calcolano
in avanti, e non anche per i termini che si calcolano a
ritroso; infatti l'art. 52, co. 5, c.p.a. estende al
sabato solo la proroga di cui al comma 3, ossia la
proroga dei giorni che scadono di giorno festivo, e
dunque non anche il meccanismo di anticipazione di cui
al co. 4; ne consegue che se un termine a ritroso scade
di sabato, esso non va anticipato al venerdì, così come
se il termine a ritroso scade di domenica, va anticipato
al sabato e non al venerdì.
(Cons. St. Sez.
V, 31.5.2011 n. 3252). Pres. f.f. Branca, Est.
Quadri - Provincia di Pavia
(avv. Ferrari) c. Fondazione V e altro (avv.ti Zanuttigh
e Scoca) - (Riforma T.A.R. LOMBARDIA - MILANO, Sez. IV
n. 7136/2010-)CONSIGLIO
DI STATO Sez. V - 25 luglio 2011, Sentenza n. 4454
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Computo dei termini
- Sabato - Equiparazione ai giorni festivi - Limiti -
Art. 52, c. 5 c.p.a.
Il sabato è equiparato ai giorni festivi (in virtù della
novella di cui all'art. 2, co. 11, d.l. n. 263 del 2005,
in vigore dal 1° marzo 2006) solo al fine del compimento
degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che
scadono di sabato, onde consentire agli avvocati di
procedere ai relativi adempimenti, concernenti i termini
di notifica e deposito che scadono di sabato, il
successivo lunedì; a tutti gli altri effetti il sabato è
considerato giorno lavorativo. Il c.p.a. esplicita
l'applicabilità della disciplina sul sabato anche al
processo amministrativo (art. 52, co. 5, c.p.a).Questa
regola, però, vale solo per i termini che si calcolano
in avanti, e non anche per i termini che si calcolano a
ritroso; infatti l'art. 52, co. 5, c.p.a. estende al
sabato solo la proroga di cui al comma 3, ossia la
proroga dei giorni che scadono di giorno festivo, e
dunque non anche il meccanismo di anticipazione di cui
al co. 4; ne consegue che se un termine a ritroso scade
di sabato, esso non va anticipato al venerdì, così come
se il termine a ritroso scade di domenica, va anticipato
al sabato e non al venerdì.
(Cons. St. Sez. V, 31.5.2011 n. 3252). Pres. f.f.
Branca, Est.
Quadri - Provincia di Pavia (avv. Ferrari) c. Fondazione
V e altro (avv.ti Zanuttigh e Scoca) - (Riforma T.A.R.
LOMBARDIA - MILANO, Sez. IV n. 7136/2010) - CONSIGLIO
DI STATO, Sez. V - 25 luglio 2011, n. 4454
DIRITTO DELL’ENERGIA - Autorizzazione alla costruzione
ed esercizio di impianti di energia da fonti rinnovabili
- Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Conferenza di servizi -
Proprietari dei terreni interessati da servitù di
elettrodotto - Titolarità di diritti partecipativi -
Esclusione. In tema di autorizzazione alla
costruzione ed all’esercizio degli impianti di energia
elettrica prodotta da fonti rinnovabili, l’art. 12 del
d. lgs. n. 387/2003 prevede un procedimento ispirato a
principi di semplificazione e accelerazione, che
sostituisce tutti i pareri e le autorizzazioni
necessari, tramite il modulo della conferenza di servizi
(Cons. St. Sez. VI, 22.2.2010 n. 1020). La lettera e la
ratio dell’art. 14 ter della legge n. 241/1990 sul
funzionamento della conferenza di servizi, richiamata
dall’art. 12, prevede la partecipazione delle sole
autorità amministrative interessate direttamente al
provvedimento da emanare, che sono destinatarie
immediate e beneficiarie delle garanzie partecipative
previste per i lavori della conferenza (Cons. St. Sez.
V, 13.9.2010, n. 6562; 4.3.2008, n. 824).E’ pertanto da
escludersi che le società proprietarie dei terreni
interessati da servitù di elettrodotto, in quanto non
destinatarie dell’atto finale, siano titolari di diritti
partecipativi al procedimento di rilascio di
autorizzazione unica prevista dal citato art. 12 Pres.
f.f. Branca, Est. Quadri - Provincia di Pavia (avv.
Ferrari) c. Fondazione V e altro (avv.ti Zanuttigh e
Scoca) - (Riforma T.A.R. LOMBARDIA - MILANO, Sez. IV n.
7136/2010) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 25 luglio
2011, n. 4454
DIRITTO DEL’ENERGIA - Impianti di energia da fonti
rinnovabili - Autorizzazione - Conferenza di servizi -
Partecipazione dei proprietari di terreni interessati da
servitù di elettrodotto - Termini applicabili. Anche
ove si ritenesse che la determinazione
dell’amministrazione di invitare alla conferenza di
servizi i soggetti proprietari dei terreni interessati
da servitù di elettrodotto comportasse l’ accettazione
di un loro coinvolgimento anche nel procedimento di
autorizzazione, non si potrebbe comunque loro applicare
altro termine se non quello di cinque giorni di cui le
stesse amministrazioni partecipanti beneficiano,
stabilito dall’art. 14 ter della L n. 241/1990. Non può,
invero, ritenersi applicabile l’art. 10 bis della legge
n. 241/1990 sul preavviso di rigetto (che prevede un
termine di dieci giorni), nei confronti di soggetti
diversi dal richiedente l’autorizzazione. Pres. f.f.
Branca, Est. Quadri - Provincia di Pavia (avv. Ferrari)
c. Fondazione V e altro (avv.ti Zanuttigh e Scoca) -
(Riforma T.A.R. LOMBARDIA - MILANO, Sez. IV n.
7136/2010) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 25 luglio
2011, n. 4454
DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 -
Comunicazione di avvio del procedimento - Destinatari -
Proprietari di suoli confinanti con l’area di intervento
- Esclusione. La p.a. è tenuta a notificare la
comunicazione di avvio del procedimento amministrativo
ai soli soggetti nei confronti dei quali il
provvedimento finale è destinato a produrre effetti
diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi
(Cons. Stato Sez. IV Sent., 03-03-2009, n. 1213), tra
cui non sono ricompresi, in base al chiaro disposto
dell’art. 12 d. lgs. n. 387/2003, i proprietari di suoli
confinanti con l’area di intervento. Pres. f.f. Branca,
Est. Quadri - Provincia di Pavia (avv. Ferrari) c.
Fondazione V e altro (avv.ti Zanuttigh e Scoca) -
(Riforma T.A.R. LOMBARDIA - MILANO, Sez. IV n.
7136/2010) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 25 luglio
2011, n. 4454
DIRITTO DELL’ENERGIA - Conferenza di servizi ex art. 12,
c. 3 d.lgs. n. 387/2003 - Convocazione - Termine di
trenta giorni - Termine di 180 gg. per la conclusione
del procedimento - Natura acceleratoria. Il termine
di trenta giorni entro il quale la conferenza di servizi
deve essere convocata ai sensi dell’art. 12, c. 3 del
d.lgs. n. 387/2003 ha natura acceleratoria, non
potendosi considerare il mancato rispetto di tale
termine, per di più giustificato dalla complessità
dell’istruttoria, come vizio del provvedimento finale.
Parimenti, il superamento del termine finale di 180
giorni previsto dall’art. 12, comma 4 (nel testo
all’epoca vigente), per la conclusione del procedimento
di autorizzazione non priva l’amministrazione del potere
di adottare il provvedimento finale, dovendo essere
riconosciuta anche a questo termine natura acceleratoria
e non perentoria ( Cons. St. 11.5.2010, n. 2825). Pres.
f.f. Branca, Est. Quadri - Provincia di Pavia (avv.
Ferrari) c. Fondazione V e altro (avv.ti Zanuttigh e
Scoca) - (Riforma T.A.R. LOMBARDIA - MILANO, Sez. IV n.
7136/2010) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 25 luglio
2011, n. 4454
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti a fonti rinnovabili -
Ubicazione in zona agricola - Possibilità - Art. 12
d.lgs. n. 387/2003. L’art. 12 d. lgs. n. 387/2003
consente l’ubicazione di impianti a fonti rinnovabili
anche in zone classificate agricole. Pres. f.f. Branca,
Est. Quadri - Provincia di Pavia (avv. Ferrari) c.
Fondazione V e altro (avv.ti Zanuttigh e Scoca) -
(Riforma T.A.R. LOMBARDIA - MILANO, Sez. IV n.
7136/2010) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 25 luglio
2011, n. 4454
VIA - Provvedimento di esclusione - Efficacia -
Pubblicazione sul B.U.R. - Necessità - Esclusione - Art.
32 d.lgs. n. 152/2006. L’efficacia del provvedimento
regionale di esclusione dalla procedura di VIA, ai sensi
dell’art. 32 d. lgs. n. 152 del 2006 (nel testo
all’epoca vigente), non dipende dalla sua pubblicazione,
che non risulta prescritta come obbligatoria per legge.
E’ pertanto irrilevante la mancata pubblicazione sul
B.U.R. ai fini della decorrenza del termine per
l’impugnazione, che deve farsi pertanto decorrere per il
soggetto che si ritenga leso dalla piena conoscenza dei
suoi elementi essenziali, quali l’autorità emanante, la
data, il contenuto dispositivo ed il suo effetto lesivo,
salva la possibilità di proporre motivi aggiunti ove
dalla conoscenza integrale del provvedimento emergano
profili di illegittimità specifici ed ulteriori relativi
al suo contenuto (Cons.
St. Sez. IV, 13.6.2011, n. 3583, Sez. V, 23.5.2011, n.
2842). Pres. f.f. Branca, Est.
Quadri - Provincia di Pavia (avv. Ferrari) c. Fondazione
V e altro (avv.ti Zanuttigh e Scoca) - (Riforma T.A.R.
LOMBARDIA - MILANO, Sez. IV n. 7136/2010) - CONSIGLIO
DI STATO, Sez. V - 25 luglio 2011, n. 4454
www.AmbienteDiritto.it
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 04454/2011REG.PROV.COLL.
N. 10144/2010 REG.RIC.
N. 10147/2010 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10144 del 2010,
proposto da:
Provincia di Pavia, in persona del Presidente p.t.,
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Franco
Ferrari, con domicilio eletto presso il medesimo in
Roma, via di Ripetta, 142;
contro
Fondazione Vera Coghi, e Società Agricola Sviluppo Srl,
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.,
rappresentate e difese dagli avv. Loriana Zanuttigh e
Franco Gaetano Scoca, con domicilio eletto presso Franco
Gaetano Scoca in Roma, via G.Paisiello, 55;
nei confronti di
Regione Lombardia, Comune di Olevano di Lomellina, Maire
Tecnimont Spa, Comune di Castello D'Agogna, Biomasse
Olevano Srl;
sul ricorso numero di registro generale 10147 del 2010,
proposto da:
Maire Tecnimont Spa e Biomasse Olevano a r.l., in
persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.,
rappresentate e difese dagli avv. Roberto Santucci,
Emiliano Strinati, Domenico Ielo e Arturo Cancrini, con
domicilio eletto presso Arturo Cancrini in Roma, via G.
Mercalli, 13;
contro
Fondazione Vera Coghi e Societa' Agricola Sviluppo a
r.l., in persona dei rispettivi rappresentanti p.t.,
rappresentate e difese dagli avv. Franco Gaetano Scoca e
Loriana Zanuttigh, con domicilio eletto presso Franco
Gaetano Scoca in Roma, via Giovanni Paisiello 55;
nei confronti di
Regione Lombardia, Provincia di Pavia, Comune di
Castello D'Agogna;
Comune di Olevano di Lomellina, in persona del Sindaco
p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Alfredo Codacci
Pisanelli e Graziano Lissandrin, con domicilio eletto
presso Alfredo Codacci Pisanelli in Roma, via Claudio
Monteverdi, 20;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Forenergy S.r.l., Gruppo biomassa Europa s.r.l.,
Consorzio Forestale Unione Agricoltori di Pavia, Società
Agricola Dendron s.s., Società agricola Terra s.s.,
Società agricola Boffelli Mariangela e Società agricola
Il glicine s.s.rappresentate e difese dagli avv.
Giuseppe Lombardi, Mauro Pisapia e Daniele Vagnozzi, con
domicilio eletto presso Daniele Vagnozzi in Roma, viale
Angelico, 103;
Terna Rete Elettrica Nazionale società per azioni,
rappresentata e difesa dagli avv. Giancarlo Bruno,
Stefano Mastrolillie Filomena Passeggio, con domicilio
eletto presso Stefano Mastrolilli in Roma, via F. Denza,
15;
per la riforma
quanto al ricorso n. 10144 del 2010:
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE IV
n. 07136/2010, resa tra le parti, concernente
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
quanto al ricorso n. 10147 del 2010:
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE IV
n. 07136/2010, resa tra le parti, concernente
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Fondazione
Vera Coghi e di Società Agricola Sviluppo Srl nonché del
Comune di Olevano di Lomellina;
Visti gli appelli incidentali;
Visti gli atti di intervento ad adiuvendum di Terna Rete
Elettrica Nazionale società per azioni e di Forenergy
S.r.l., Gruppo biomassa Europa s.r.l., Consorzio
Forestale Unione Agricoltori di Pavia, Società Agricola
Dendron s.s., Società agricola Terra s.s., Società
agricola Boffelli Mariangela e Società agricola Il
glicine s.s.;
Viste le ordinanze in data 24.1.2011;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2011
il Cons. Francesca Quadri e uditi per le parti gli
avvocati Ferrari , Zanuttigh ,Santucci, Cancrini,
Pisapia, Bruno e Codacci Pisanelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Fondazione Vera Coghi e la Società Agricola Sviluppo
s.r.l. hanno impugnato dinanzi al T.a.r. Lombardia il
decreto n.10682/01-10-2008, recante l’autorizzazione
integrata ambientale per la realizzazione di impianto
per la produzione di energia elettrica a biomassa
legnosa da realizzarsi nel Comune di Olevano da parte di
Maire Tecnimont s.p.a., lamentando eccesso di potere
sotto il profilo della carenza di istruttoria e
dell’insufficiente valutazione dei presupposti nonché
violazione della normativa in materia di valutazione di
impatto ambientale.
Con ricorso per motivi aggiunti, le stesse ricorrenti
hanno impugnato il decreto n. 2678/17.03.2008 di
esclusione dell’impianto dalla procedura di valutazione
di impatto ambientale ai sensi dell’art. 32 del d. lgs.
n. 152/2006 per perplessità della procedura di verifica,
contraddittorietà, mancata comunicazione di avvio del
procedimento e violazione delle regole di
partecipazione.
Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, le
ricorrenti hanno impugnato l’autorizzazione n. 01/09 n.
35275/07 del 15 gennaio 2009 con la quale sono stati
autorizzati la costruzione e l’esercizio dell’impianto ,
incluse le opere connesse ed infrastrutturali
indispensabili alla costruzione dell’impianto, da
ubicarsi sui terreni accatastati al N.C.T. foglio 7,
partt. 14, 17, 18, 21 e 22 del Comune di Olevano
Lomellina nonchè la costruzione e l’esercizio della
sottostazione e linea elettrica delle opere funzionali
all’immissione nella Rete Elettrica Nazionale
dell’energia prodotta ed è stato infine apposto il
vincolo preordinato all’espropriazione, per violazione
dell’art. 12 d. lgs. n. 387 del 2003 e delle regole
sulla partecipazione al procedimento. Le ricorrenti, pur
essendo soggetti interessati in quanto destinatari della
procedura di espropriazione, non sarebbero state
avvisate del procedimento, essendosi provveduto alla
loro convocazione solo in occasione della terza seduta
della conferenza di servizi, a pochissimi giorni dalla
data in cui era stata fissata, con frustrazione del
diritto di effettiva partecipazione. Inoltre, le
ricorrenti non sarebbero state messe in grado di
esaminare la documentazione depositata dalla Maire
Tecnimont per essere stata questa integrata
successivamente alla conferenza di servizi.
Con un successivo ricorso, la Società Agricola Sviluppo
s.r.l. ha impugnato il decreto di esproprio per opere di
pubblica utilità (opere infrastrutturali e sottoservizi
accessori) n. 567 del 23.11.2009, per illegittimità
derivata , insufficiente motivazione, carenza di
istruttoria.
Il T.a.r. , riuniti i ricorsi, ha respinto quello
diretto all’annullamento dell’autorizzazione integrata
ambientale ed ha dichiarato irricevibile per tardività
quello diretto contro il decreto di esclusione
dell’impianto dalla proceduta di VIA.
Ha, invece, accolto il secondo ricorso per motivi
aggiunti , annullando l’autorizzazione per la
costruzione e l’esercizio dell’impianto , della
sottostazione, della linea elettrica e delle opere
funzionali all’immissione dell’energia prodotta nella
rete e, di conseguenza, l’apposizione del vincolo
espropriativo, giudicando applicabile alla fattispecie
il termine di dieci giorni stabilito dall’art. 10 –bis
della legge n. 241 del 1990 rispetto al quale l’invito
spedito sei giorni prima della data di convocazione
della conferenza di servizi era da considerarsi tardivo
e lesivo delle garanzie partecipative .
Parimenti, ha accolto il ricorso avverso il decreto di
esproprio , considerandolo automaticamente caducato a
seguito dell’annullamento dell’autorizzazione contenente
la dichiarazione di pubblica utilità delle opere da
realizzare e impositiva del vincolo preordinato
all’esproprio.
Hanno proposto impugnazione parziale della sentenza, con
separati appelli, sia la Provincia di Pavia che la Maire
Tecnimont, unitamente alla società Biomasse Olevano
s.r.l. nel frattempo subentrata come beneficiaria
dell’autorizzazione unica e della procedura
espropriativa.
Le appellanti sostengono che erroneamente il T.a.r.
avrebbe considerato eccessivamente breve il termine di
convocazione dei soggetti - individuati solo in
prossimità della terza seduta della conferenza di
servizio in ragione dell’inoltro in data 21.11.2008
dell’istanza per l’apposizione del vincolo di
espropriazione su aree di loro proprietà – prevedendo
l’art. 14 ter della legge n. 241 del 1990 il termine
minimo di cinque giorni intercorrente tra la data di
convocazione e quella di fissazione della conferenza di
servizi. Sarebbe, peraltro, inapplicabile la disciplina
del preavviso di provvedimento negativo di cui all’art
10 bis, stante la diversità di ratio rispetto alla
convocazione in conferenza di servizi. Inoltre, il
provvedimento finale sarebbe stato adottato solo in data
15.1.2009, consentendo al privato di svolgere tutte le
proprie osservazioni in chiave partecipativa nei 42
giorni successivi alla conferenza di servizi, margine di
tempo congruo e consistente.
Peraltro , secondo la Maire tecnimont, la Fondazione
Vera Coghi e la Società Agricola erano pienamente a
conoscenza del procedimento espropriativi, avendo
organizzato in data 14.11.2008 un convegno
sull’argomento. Nè le stesse avevano indicato elementi
conoscitivi che avrebbero potuto condurre ad un esito
diverso, nel caso in cui pure fosse stato concesso un
termine più lungo tra la convocazione e la conferenza di
servizi.
Quanto all’annullamento del decreto di esproprio, la
Provincia sostiene che sarebbe stata inammissibile la
prospettazione, accolta dal T.a.r. , di illegittimità
derivata da un provvedimento fatto oggetto di un diverso
giudizio. Quanto alle censure rivolte contro
quest’ultimo provvedimento, relative alla inadeguatezza
della soluzione progettuale delle infrastrutture ,
supportata da una perizia tecnica, la Provincia contesta
la richiesta di un inammissibile sindacato di merito
delle valutazioni tecnico-discrezionali
dell’amministrazione procedente, peraltro compiute già
in occasione della dichiarazione di pubblica utilità,
risalente all’approvazione del progetto, e non
contestate in occasione dell’impugnazione di quel
provvedimento. Anche le doglianze rivolte contro i
provvedimenti di subentro della società Biomasse di
Olevano, subentrata nel procedimento ablatorio avviato
da Maire Tecnimont, ed i verbali di immissione in
possesso e di accertamento dello stato di consistenza
sarebbero inammissibili per carenza di interesse e per
mancanza di specifiche censure.
In entrambi gli appelli si sono costituite con
controricorso le ricorrenti in primo grado che i)
resistono ai motivi di gravame; ii) ripropongono i
motivi di ricorso rimasti assorbiti di violazione
dell’art. 12, commi 3 d. lgs. 387/2003 per essere stata
convocata con ritardo la conferenza di servizi ,
dell’art. 12, comma 4 per non essere stato preso in
considerazione il parere negativo del Comune di Castello
d’Agogna e per essere stato superato il termine di 180
giorni stabilito per il procedimento di autorizzazione
unica, dell’art. 12, comma 7 per essere stata omessa la
valutazione della tradizione agroalimentare dell’area;
iii) propongono appello incidentale relativamente alla
reiezione dei ricorsi avverso l’autorizzazione integrata
ambientale, per mancata valutazione da parte del T.a.r.
dei vizi attinenti alle macroscopiche contraddizioni,
carenze e lacune progettuali poste in luce dalle perizie
prodotte, ed avverso il decreto regionale di esclusione
dalla VIA, erroneamente giudicato irricevibile data la
mancata conoscenza per omessa pubblicazione del
provvedimento sul BURL o sul sito informatico
dell’amministrazione regionale e la sua illegittimità
per violazione delle regole di partecipazione,
violazione dell’art. 32 d. lgs. 15272006 e difetto di
motivazione e di istruttoria.
Sono intervenuti in giudizio a sostegno delle appellanti
le società indicate in epigrafe titolari di contratti di
fornitura alla centrale di prodotto legnoso, il Comune
di Olevano Lomellina e la società Terna – Rete elettrica
Nazionale s.p.a..
Le parti hanno depositato ampie memorie nel corso del
giudizio.
All’udienza del 10 maggio, i ricorsi sono stati discussi
ed il Collegio se ne è riservata la decisione.
DIRITTO
1.Va, preliminarmente, disposta la riunione degli
appelli proposti avverso la medesima sentenza.
2.Va, poi, dichiarato ammissibile l’intervento spiegato
in appello a sostegno delle appellanti da Terna s.p.a. ,
in quanto proprietaria della rete elettrica nazionale e
concessionaria dell’attività di trasmissione
dell’energia elettrica , interessata alla realizzazione
delle opere elettriche per la connessione alla rete dei
soggetti che producono energia elettrica utilizzando
fonti rinnovabili, e dalle società agricole, in quanto
titolari di rapporti di fornitura di materiale legnoso
alla centrale a biomasse.
In base al consolidato principio per cui nel giudizio
amministrativo deve considerarsi ammissibile
l’intervento in appello – ferma restando l’accettazione
dello stato e del grado in cui il giudizio si trova - di
soggetti non aventi la posizione di parti formali in
primo grado qualora essi possano subire anche
indirettamente un pregiudizio o possano tutelare una
situazione di vantaggio attraverso la definizione della
controversia ( Cons. St. Sez. V, 8.9.2010, n. 6520;
9.3.2009, n.1365), va riconosciuta la legittimazione ad
intervenire a quei soggetti che, in quanto titolari di
rapporti contrattuali dipendenti dall’esercizio
dell’impianto, possono subire indirettamente un
pregiudizio dall’annullamento delle autorizzazioni
oggetto di impugnazione.
Quanto alla identificazione del titolo legittimante
l’intervento, occorre richiamare l’orientamento (di
recente, cfr. con ampi richiami anche alla disciplina
introdotta dal c.p.a. sostanzialmente confermativa della
previgente, Cons. St. Sez. IV, 30.11.2010 n. 8363)
secondo cui l'indagine deve essere condotta in astratto,
tenuto conto della causa petendi quale si desume dal
complesso delle affermazioni del soggetto che agisce in
giudizio, indipendentemente dalla esistenza e validità
dei rapporti che legherebbero l'interventore ai
ricorrenti, in base alla affermazione della titolarità
di un interesse dipendente e riflesso rispetto a quello
azionato o comunque di un interesse di fatto, che si
traduce in una più vantaggiosa aspettativa tale da
legittimare la partecipazione al giudizio.
Il Collegio ritiene, pertanto, sufficiente sia
l’allegazione di Terna in riferimento all’interesse
discendente dalla connessione alla rete di trasmissione
nazionale dell’impianto, sia quella delle società
agricole, che hanno, peraltro, depositato documentazione
relativa agli accordi per la fornitura di materiale
legnoso idonea, benché mancante di alcune parti in
riferimento alle condizioni economiche, a dimostrare, al
momento dell’intervento in giudizio ed indipendentemente
dai denunciati intrecci societari, irrilevanti ai fini
considerati, una posizione di vantaggio conseguente alla
realizzazione ed all’esercizio della centrale.
Il loro intervento ad adiuvandum deve, pertanto, essere
dichiarato ammissibile.
3. Anche l’eccezione di tardività della memoria di
Tecnimont in quanto depositata sabato 23 aprile è da
respingere.
A riguardo, va confermato il recente orientamento della
Sezione (Cons. St. Sez. V, 31.5.2011 n. 3252),secondo
cui il sabato è equiparato ai giorni festivi (in virtù
della novella di cui all'art. 2, co. 11, d.l. n. 263 del
2005, in vigore dal 1° marzo 2006) “solo al fine del
compimento degli atti processuali svolti fuori
dell'udienza che scadono di sabato, onde consentire agli
avvocati di procedere ai relativi adempimenti,
concernenti i termini di notifica e deposito che scadono
di sabato, il successivo lunedì; a tutti gli altri
effetti il sabato è considerato giorno lavorativo……..Il
c.p.a. esplicita l'applicabilità della disciplina sul
sabato anche al processo amministrativo (art. 52, co. 5,
c.p.a., in tal senso si era già espressa la preferibile
giurisprudenza, cfr. Cons. St., sez. IV, 18 febbraio
2008, n. 446).Questa regola, però, vale solo per i
termini che si calcolano in avanti, e non anche per i
termini che si calcolano a ritroso; infatti l'art. 52,
co. 5, c.p.a. estende al sabato solo la proroga di cui
al comma 3, ossia la proroga dei giorni che scadono di
giorno festivo, e dunque non anche il meccanismo di
anticipazione di cui al co. 4; ne consegue che se un
termine a ritroso scade di sabato, esso non va
anticipato al venerdì, così come se il termine a ritroso
scade di domenica, va anticipato al sabato e non al
venerdì.”
4. Venendo ai motivi di appello proposti dalle
appellanti in merito all’annullamento
dell’autorizzazione unica alla costruzione ed
all’esercizio dell’impianto, occorre stabilire se
l’amministrazione provinciale, nell’invitare le società
proprietarie di terreni interessati da servitù di
elettrodotto e da vincolo preordinato all’esproprio a
partecipare solo alla terza seduta della conferenza di
servizi convocata ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. n.
387 del 2003, con uno spazio temporale di sei giorni tra
la convocazione e la celebrazione, abbia violato le
garanzie partecipative del procedimento amministrativo.
4.1 Ritiene il Collegio che occorra considerare , data
la rilevanza che il dato assume per le prerogative
partecipative delle appellate, partitamente il
provvedimento impugnato in relazione all’autorizzazione
alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto di
produzione di energia da fonte rinnovabile alimentato a
biomassa legnosa ed all’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio per le porzioni di particelle
interessate dalle opere connesse e infrastrutturali di
cui alla richiesta presentata dalla Maire Tecnimont in
data 21.11.2008, successivamente alle prime due sedute
della conferenza di servizi.
Per quanto riguarda l’autorizzazione alla costruzione ed
all’esercizio degli impianti di energia elettrica
prodotta da fonti rinnovabili, l’art. 12 del d. lgs. n.
387/2003 prevede un procedimento ispirato a principi di
semplificazione e accelerazione, che sostituisce tutti i
pareri e le autorizzazioni necessari, tramite il modulo
della conferenza di servizi (Cons. St. Sez. VI,
22.2.2010 n. 1020).
La lettera e la ratio dell’art. 14 ter della legge n.
241/1990 sul funzionamento della conferenza di servizi,
richiamata dall’art. 12, prevede la partecipazione delle
sole autorità amministrative interessate direttamente al
provvedimento da emanare, che sono destinatarie
immediate e beneficiarie delle garanzie partecipative
previste per i lavori della conferenza (Cons. St. Sez.
V, 13.9.2010, n. 6562; 4.3.2008, n. 824).
E’ pertanto da escludersi che le società proprietarie
dei terreni circostanti, in quanto non destinatarie
dell’atto finale, fossero titolari di diritti
partecipativi al procedimento di rilascio di
autorizzazione unica prevista dal citato art. 12 ,con la
conseguenza che nessun obbligo sussisteva per
l’amministrazione di convocazione alla conferenza di
servizi anteriormente all’istanza della Marie Tecnimont
(pervenuta tra la seconda e la terza seduta della
conferenza di servizi) di apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio su alcune particelle
interessate da opere infrastrutturali.
Ma anche in merito alla partecipazione a tale seduta, è
da escludersi , alla luce dei principi richiamati in
ordine alla disciplina della conferenza di servizi, che
essa potesse riguardare aspetti estranei all’apposizione
del vincolo e relativi all’attività valutativa della
soluzione progettuale preordinata al rilascio
dell’autorizzazione unica.
Inappropriato è, quindi, il richiamo operato dal T.a.r.
alla brevità del termine concesso ed al diniego di
rinvio della seduta richiesto allo scopo di consentire
una compiuta valutazione della questione da parte delle
ricorrenti, per tale intendendo una valutazione della
Fondazione e della S.A.S. sull’autorizzazione alla
realizzazione dell’impianto e non solo sulla procedura
espropriativa.
Peraltro, ove anche si ritenesse che la determinazione
dell’amministrazione di invitare alla conferenza di
servizi la Fondazione e la S.A.S. comportasse l’
accettazione di un loro coinvolgimento anche nel
procedimento di autorizzazione, non si potrebbe comunque
applicare altro termine se non quello di cui le stesse
amministrazioni partecipanti beneficiano, stabilito
dall’art. 14 ter , che è di cinque giorni e risulta
nella specie pienamente rispettato, essendo stata
depositata agli atti del giudizio copia del fax che reca
il positivo rapporto di trasmissione alle ore 17.30 del
27 novembre .
Non può, invero, ritenersi applicabile alla fattispecie,
diversamente da quanto affermato dal T.a.r., l’art. 10
bis della legge n. 241/1990 sul preavviso di rigetto
(che prevede un termine di dieci giorni), che è stato
introdotto dalla legge n. 15 del 2005 al fine di
consentire il contraddittorio tra privato ed
amministrazione prima dell'adozione di un provvedimento
negativo , allo scopo di far interloquire il privato
sulle ragioni ritenute dall'amministrazione ostative
all'accoglimento della sua istanza (Cons. Stato Sez. VI,
17-01-2011, n. 256) e va, comunque, interpretato alla
luce del successivo art. 21 octies comma 2, che impone
al Giudice di valutare il contenuto sostanziale del
provvedimento e di non annullare l'atto nel caso in cui
le violazioni formali non abbiano inciso sulla
legittimità sostanziale del medesimo (Cons. Stato Sez.
V, 07-09-2009, n. 5235).
Nel caso in esame non è, infatti, neanche configurabile
un’ istanza delle appellate sulla quale
l’amministrazione fosse tenuta a pronunciarsi, per
essere il procedimento in corso diretto esclusivamente
all’emanazione dell’autorizzazione unica ex art. 12, che
evidentemente sfugge all’applicazione dell’art. 10 bis
nei riguardi di soggetti diversi dal richiedente
l’autorizzazione stessa.
Né le garanzie partecipative possono ritenersi violate
sotto il profilo dell’omessa comunicazione di avvio del
procedimento di autorizzazione, ex art. 7 della legge n.
241/1990. In base a piani principi, la p.a. è tenuta a
notificare la comunicazione di avvio del procedimento
amministrativo ai soli soggetti nei confronti dei quali
il provvedimento finale è destinato a produrre effetti
diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi
(Cons. Stato Sez. IV Sent., 03-03-2009, n. 1213), tra
cui non sono ricompresi, in base al chiaro disposto
dell’art. 12 d. lgs. n. 387/2003, i proprietari di suoli
confinanti con l’area di intervento.
4.2 Chiarito, quindi, che nessuna garanzia partecipativa
è stata violata nei confronti delle appellate quanto al
procedimento di autorizzazione alla costruzione ed
all’esercizio dell’impianto, occorre verificare se
sussistono ragioni per escludere parimenti , come
sostenuto dalle appellanti, la violazione del diritto di
partecipazione della Fondazione e della S.A.S riguardo
all’apposizione del vincolo espropriativo su talune
particelle di loro proprietà interessate dalle opere
connesse e infrastrutture indispensabili alla
costruzione ed all’esercizio dell’impianto, e se,
quindi, risulti rispettato l’obbligo di comunicazione e
di applicazione delle garanzie procedimentali per il
provvedimento di approvazione del progetto che valga
come dichiarazione di pubblica utilità , indifferibilità
ed urgenza e di apposizione del vincolo espropriativo.
A riguardo, occorre rilevare che, a seguito della
richiesta avanzata dalla Maire Tecnimont,
l’amministrazione ha provveduto, mediante convocazione
del 26 novembre 2008 alla seduta della conferenza di
servizi, ad avvisare le appellate così come gli altri
soggetti (Tenimento Castello S.S. e Rete Ferroviaria
Italiana) interessati dallo stesso vincolo, che non
hanno opposto motivi ostativi. Nella nota di
convocazione si dà avviso circa l’istanza di apposizione
di vincolo preordinato all’esproprio con dichiarazione
di pubblica utilità delle particelle interessate dalle
opere.
Il Collegio giudica tale comunicazione individuale
satisfattiva delle esigenze di partecipazione del
privato inciso dal procedimento espropriativo e
tempestiva rispetto alla data di adozione del
provvedimento finale (15.1.2009) da parte
dell’amministrazione, sia ai sensi dell’art.7 della
legge n. 241/1990, sia ai sensi dell’art. 11 del D.P.R.
8.6.2001, n. 327. Invero, le interessate hanno avuto la
possibilità di disporre di un lasso di tempo sufficiente
(48 giorni) per manifestare le proprie osservazioni
relativamente alla procedura di espropriazione. Nè può
considerarsi rilevante, ai fini considerati, la
circostanza che l’evasione all’istanza di accesso in
data 10.12.2008 sia posteriore all’adozione del
provvedimento, dal momento che gli atti richiesti non si
riferiscono né al procedimento di autorizzazione unica
né, tantomeno, all’apposizione del vincolo, bensì al
diverso procedimento di rilascio dell’autorizzazione
integrata ambientale.
5.Una volta accolto il primo motivo di appello, occorre
esaminare gli ulteriori motivi avanzati in primo grado
dalle appellate contro il medesimo provvedimento,
giudicati assorbiti e riproposti con controricorso.
5.1 Infondato è il motivo afferente la violazione
dell’art. 12, comma 3 del d. lgs. n. 387/2003, attesa la
natura acceleratoria del termine di trenta giorni entro
il quale la conferenza di servizi deve essere convocata,
non potendosi considerare il mancato rispetto di tale
termine, per di più giustificato dalla complessità
dell’istruttoria, come vizio del provvedimento finale.
5.2 Parimenti da respingere è la censura fondata sul
superamento del termine finale di 180 giorni previsto
dall’art. 12, comma 4 nel testo all’epoca vigente, per
la conclusione del procedimento di autorizzazione. Anche
a questo termine deve essere riconosciuta natura
acceleratoria e non perentoria ( Cons. St. 11.5.2010, n.
2825) , con la conseguenza che il suo superamento non
priva l’amministrazione del potere di adottare il
provvedimento finale.
5.3 Ugualmente infondata è la doglianza secondo cui , a
seguito del parere sfavorevole reso dal Comune di
castello d’Agogna, la provincia avrebbe dovuto rimettere
la decisione alla giunta regionale, in base a quanto
previsto dal comma 4 nel testo all’epoca vigente.
Va osservato, a riguardo, che il parere sfavorevole – di
cui è peraltro dato atto nel provvedimento - è stato
manifestato tardivamente, a rettifica del precedente
assenso del medesimo comune , in occasione della terza
seduta della conferenza di servizi convocata in vista
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
Correttamente, pertanto, l’amministrazione non ne ha
tenuto conto , astenendosi dal rimettere il procedimento
alla giunta regionale.
5.4 Quanto alla mancata considerazione della tradizione
risicola dell’area, va osservato che l’art. 12 d. lgs.
n. 387/2003 consente l’ubicazione di impianti a fonti
rinnovabili anche in zone classificate agricole. In
disparte l’ammissibilità della censura, che investe una
valutazione discrezionale dell’amministrazione
sottoposta al sindacato giurisdizionale solo per profili
che attengano alla evidente illogicità, non rilevabile
nella fattispecie, si rileva che gli aspetti connessi
alla natura agricola dell’area sono stati valutati dal
Settore agricoltura della provincia di Pavia, che ha
espresso parere favorevole alla realizzazione
dell’impianto. Anche tale doglianza deve pertanto essere
respinta.
6.L’accoglimento dell’appello avverso la parte della
sentenza che ha annullato l’autorizzazione unica e
l’apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione
comporta la necessaria riforma anche della parte in cui
è stato accolto il ricorso contro il decreto di
esproprio, considerato caducato per effetto
dell’annullamento dell’autorizzazione dichiarativa della
pubblica utilità ed impositiva del vincolo.
Occorre, tuttavia, esaminare le censure a suo tempo
avanzate per vizi propri di quel provvedimento, non
vagliate in primo grado, in quanto riproposte con
controricorso.
Esse attengono alla carenza di istruttoria e di
motivazione in ordine alla soluzione progettuale che
avrebbe inutilmente penalizzato le aree di proprietà
S.A.S., per quanto riguarda l’aspetto viabilistico e la
servitù di elettrodotto. A riguardo, le appellate
richiamano il contenuto della perizia del dott. agr.
Corradini in cui sono esposte delle criticità del
progetto.
I motivi sono in parte inammissibili ed in parte
infondati.
Essi sono inammissibili per la parte in cui investono
valutazioni di merito riservate all’amministrazione. In
proposito basta rilevare che, secondo piani principi
(Cons. St. Sez. IV, 15.5.2008, n.2247), l'individuazione
dell' area ove ubicare un’ opera di pubblica utilità
(nella specie, allargamento della via e realizzazione
dei tralicci) “costituisce una scelta tecnico
discrezionale dell'amministrazione che resta
naturalmente sottratta al sindacato di legittimità,
salvo evidenti profili di illogicità o abnormità”,
profili che nel caso all'esame le osservazioni contenute
nella perizia , pur diffuse, non riescono ad
evidenziare.
Inoltre, essi sono infondati quanto alla supposta
insufficiente ponderazione degli interessi coinvolti, in
quanto il sacrificio delle specifiche ragioni
proprietarie esposte nelle osservazioni trova adeguato
riscontro - secondo quanto emerge dalle premesse del
provvedimento- nella coerenza delle opere con il
progetto approvato oggetto di autorizzazione unica e
nella loro indispensabilità rispetto all’impianto da
realizzare.
Cadute le censure avverso il decreto di esproprio, non
possono essere accolti neanche i motivi di ricorso
avverso le consequenziali determinazioni dirigenziali
ritenute affette da illegittimità derivata, compreso il
verbale di immissione in possesso e la redazione
contestuale dello stato di consistenza.
7.Una volta accolti gli appelli principali, occorre
esaminare l’appello incidentale della Fondazione Vera
Coghi e della S.A.S. rivolto contro i capi della
sentenza reiettiva dei ricorsi di primo grado diretti
all’annullamento dell’autorizzazione integrata
ambientale ed all’esclusione del procedimento dalla VIA.
7.1 Con un primo motivo, le appellanti incidentali
deducono che a fronte di puntuali censure inerenti
contraddizioni, carenze e lacune progettuali, il Tar
avrebbe omesso ogni approfondimento istruttorio, seppure
richiesto attraverso una domanda di consulenza tecnica
diretta a valutare la fattibilità dell’intervento
progettato e chiedono “un sindacato forte e penetrante
sulle questioni poste, valutando eventualmente
l’opportunità di disporre gli opportuni approfondimenti
istruttori se del caso disponendo consulenza tecnica”.
Il motivo è infondato.
Il Collegio condivide la motivazione del T.a.r. laddove
ha giudicato le censure mosse come dirette a sollecitare
un sindacato di merito inammissibile. A riguardo, si
osserva che la consulenza tecnica può essere disposta
non per sostituire la valutazione dell'amministrazione,
ma per ricostruire nel modo più compiuto i fatti
accaduti e per verificare, a seconda dei casi, se la
contestata valutazione sia manifestamente irragionevole
o adeguatamente motivata. Solo nel caso in cui le
valutazioni dell’amministrazione si dimostrino affette
da manifesta irragionevolezza o non adeguata motivazione
il riscontro può condurre all’annullamento dell’atto
(Cons. Stato Sez. IV , 21-05-2008, n. 2404 ;Sez. VI ,
22-11-2006, n. 6835).
Nella specie, correttamente il T.a.r. non ha riscontrato
nel provvedimento impugnato i profili di illogicità,
irragionevolezza o travisamento che ne avrebbero
permesso il sindacato ed ha pertanto escluso l’esigenza
di disporre una consulenza tecnica.
Da tali conclusioni non intende discostarsi il Collegio
, che pertanto respinge il motivo di ricorso e la
richiesta di disporre consulenza tecnica.
7.2 La sentenza è da confermarsi anche riguardo alla
pronuncia di irricevibilità per tardività del ricorso
per motivi aggiunti notificato in data 16 marzo 2009 per
l’annullamento del provvedimento regionale di esclusione
dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.
Va, in primo luogo, osservato che, in disparte la
precisazione di cui al punto 3 del decreto, in cui la
regione dispone l’inserimento del provvedimento
nell’apposito registro e nell’elenco da pubblicarsi
periodicamente sul B.U.R.L., da intendersi come forma di
pubblicità facoltativa, l’efficacia dell’atto, ai sensi
dell’art. 32 d. lgs. n. 152 del 2006 nel testo all’epoca
vigente, non dipende dalla sua pubblicazione, che non
risulta prescritta come obbligatoria per legge. E’
pertanto irrilevante la mancata pubblicazione sul
B.U.R.L. ai fini della decorrenza del termine per
l’impugnazione, che deve farsi pertanto decorrere per il
soggetto che si ritenga leso dalla piena conoscenza dei
suoi elementi essenziali, quali l’autorità emanante, la
data, il contenuto dispositivo ed il suo effetto lesivo,
salva la possibilità di proporre motivi aggiunti ove
dalla conoscenza integrale del provvedimento emergano
profili di illegittimità specifici ed ulteriori relativi
al suo contenuto (Cons. St. Sez. IV, 13.6.2011, n. 3583,
Sez. V, 23.5.2011, n. 2842).
Nella specie, il provvedimento, risalente al marzo 2008,
risulta indicato nei suoi elementi essenziali nel
decreto n. 10682 dell’ 1.10.2008 di autorizzazione
integrata ambientale e nei suoi allegati (in cui sono
illustrate anche le ragioni dell’esclusione), e ad esso
contiene, peraltro, riferimenti il ricorso introduttivo,
tuttavia rivolto all’annullamento della sola
autorizzazione integrata ambientale. Rispetto a tale
dimostrata piena conoscenza, l’impugnazione dell’atto
solo attraverso il ricorso per motivi aggiunti
notificato il 15 marzo 2009 è, pertanto, tardiva.
Né un diverso termine di decorrenza può essere invocato
in relazione alla richiesta di accesso rispetto alla cui
evasione da parte della Regione Lombardia l’impugnazione
si profilerebbe tempestiva.
Invero, il principio per cui la conoscenza del
provvedimento amministrativo si realizza quando
l’interessato ha contezza dell’esistenza dell’atto e
della sua lesività non può soffrire deroghe per effetto
di atti di iniziativa di parte, quale la richiesta di
accesso, tali da dilatare il termine di impugnazione.
L’integrazione della conoscenza dell’atto nella sua
completezza può, infatti, offrire la possibilità di
avanzare nuove censure tramite motivi aggiunti, ma non
determina il venir meno dell’onere di impugnazione
tempestiva dalla piena conoscenza del provvedimento e
della sua lesività (Cons. St. Sez. IV, 5.3.2010, n.
1298).
Anche tale motivo di ricorso deve, pertanto, essere
respinto con conseguente esonero dalla necessità di
esame delle censure di merito relative al provvedimento
impugnato.
8. Conclusivamente,respinta ogni istanza istruttoria,
gli appelli principali riuniti vanno accolti, mentre gli
appelli incidentali vanno respinti. In parziale riforma
della sentenza di primo grado, devono essere respinti il
secondo ricorso per motivi aggiunti volto
all’annullamento dell’autorizzazione prot. 35275/07 del
15 gennaio 2009 ed il ricorso RG n. 278/2010 avverso il
decreto di esproprio n. 567 del 23.11.2009 nonché
avverso la determinazione dirigenziale n. 67231 del
13.11.2009, la determinazione n. 1712 del 17 novembre
2009, il verbale di immissione in possesso e la
redazione contestuale dello stato di consistenza n.
72192 del 7 dicembre 2009 .
La complessità della controversia giustifica la
compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Quinta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in
epigrafe proposto, così provvede:
- riunisce gli appelli NR 10144/2010 e NR 10147/2010 ;
- accoglie gli appelli principali;
- respinge gli appelli incidentali;
- per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di
primo grado, che per il resto conferma, respinge il
secondo ricorso per motivi aggiunti per l’annullamento
dell’autorizzazione prot. 35275/07 del 15 gennaio 2009
ed il ricorso per l’annullamento del decreto di
esproprio n. 567 del 23.11.2009, della determinazione
dirigenziale n. 67231 del 13.11.2009, della
determinazione n. 1712 del 17 novembre 2009, del verbale
di immissione in possesso e della redazione contestuale
dello stato di consistenza n. 72192 del 7 dicembre 2009
.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno
10 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Marzio Branca, Presidente FF
Francesco Caringella, Consigliere
Roberto Chieppa, Consigliere
Eugenio Mele, Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/07/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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