Avv. Renato D'Isa
il commento originale
Corte di Cassazione, II sezione
penale, Sentenza 4 agosto 2011, n. 31072. Sussistente il
reato di rapina quando il colpevole agisce a scopo di
ritorsione per un rapporto sentimentale finito male.
Il testo integrale[1]
Corte di Cassazione, sezione II,
sentenza, n.31072 depositata il 4.8.2011
La scure della Suprema Corte di
cassazione in danno di un giovane del Burkina Faso che,
per essere stato “mollato” dalla fidanzata, aveva
pensato che la vendetta migliore fosse quella di
riprendersi, con la forza, un orologio che le aveva
regalato all’inizio della relazione.
La ripicca
Inutile il tentativo del ricorrente
di giustificare il suo gesto, come una reazione
rabbiosa all’abbandono e in cui mancava completamente lo
scopo di lucro a fronte di un litigio tra ex amanti, e
l’impiego della violenza non era finalizzato
all’impossessamento del bene.
La Suprema corte però ha affermato,
senza alcuna attenuante, che per la configurabilità del
delitto di rapina, non si richiede lo scopo dell’agente
di procurare a sé o agli altri un profitto di natura
economica, ma è, al contrario sufficiente che il
colpevole abbia operato un soddisfacimento di qualsiasi
fine o bisogno, anche di carattere psichico.
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