Nelle ipotesi di “mero
mutamento soggettivo nella titolarità di un credito già
ammesso al passivo” non è necessaria l’insinuazione al
passivo. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la
sentenza n. 17036/2011.
“È noto peraltro
- chiarisce la Corte - che il nuovo testo dell’art. 115
l. fall. introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2006 prevede, al
secondo comma, che il curatore, se prima della
ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti,
<<attribuisce le quote di riparto ai concessionari,
qualora la cessione sia stata tempestivamente
comunicata, unitamente alla documentazione che attesti,
con atto recante le sottoscrizioni autenticate di
cedente e cessionario, l’intervenuta cessione>>,
provvedendo, poi, alla “rettifica formale” dello stato
passivo”. “Inoltre, il d.lgs. correttivo del 12
settembre 2007 n. 169 ha introdotto nel secondo comma
dell’art. 115 l. fall. un’ulteriore norma in virtù della
quale le stesse disposizioni previste per il pagamento
dei crediti ceduti si applicano anche in caso di
surrogazione del creditore”. Ragion per cui, “è stato
escluso, l’onere di insinuazione al passivo anche per il
fideiussore che abbia eseguito il pagamento dopo il
fallimento”. “In tal modo - conclude la Suprema corte -
il legislatore ha inteso eliminare il dibattito in
ordine alla necessità di insinuazione al passivo […]
nelle ipotesi di mero mutamento soggettivo nella
titolarità di un credito già ammesso al passivo”.
|