Secondo il TAR (sentenza n. 2099
del 19 agosto 2011) il provvedimento di ammonimento del
Questore nei confronti di un soggetto che pone in essere
atti persecutori non deve essere preceduto dalla
comunicazione di avvio del procedimento data la sua
natura di provvedimento cautelare e preventivo,
finalizzato a che tali atti non siano ripetuti e non
cagionino esiti irreparabili. Inoltre, lo stesso
articolo 7 della legge 241/1990 esclude dall’obbligo di
comunicazione dell’avvio del procedimento i casi in cui
vi siano ragioni di celerità peculiari al procedimento
stesso.
Nel caso di specie il soggetto
destinatario dell’ammonimento aveva posto in essere vere
e proprie condotte intrusive nella vita privata della
moglie, installando apposite apparecchiature atte a
registrarne la conversazioni sia in casa che in auto.
Il molestatore aveva quindi
promosso ricorso per violazione dell’art. 7 della legge
sul procedimento, in quanto l’amministrazione aveva
omesso di comunicargli l’avvio del procedimento e non lo
aveva quindi messo in condizioni di essere sentito.
Il TAR lo ha rigettato
sottolineando come l’amministrazione in questi casi
possa effettuare le proprie valutazioni sulla base delle
sole circostanze di fatto allegate dalla vittima e del
corredo probatorio che la stessa è in grado di produrre
in sede procedimentale. Il
destinatario del provvedimento può
al più far valere le proprie ragioni in un secondo
momento, in sede di ricorso gerarchico ovvero di riesame
all’autorità procedente che, in caso di allegazione di
nuovo materiale probatorio, è tenuta a riaprire il
procedimento. |