Le dimissioni del pubblico
dipendente possono essere legittimamente revocate
dall'interessato fino al momento in cui non gli sia
stata formalmente comunicata la loro accettazione da
parte dell'amministrazione di appartenenza (Cons. Stato,
IV, 16 gennaio 2008, n. 73; 27 novembre 2008, n. 5860;
28 aprile 2010, n. 1927).
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI -
sentenza 4 luglio 2011 n. 3968
SENTENZA
sul ricorso numero di registro
generale 7906 del 2006, proposto da:
Ministero dell'Interno,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
contro
xxx rappresentato e difeso
dall'avvocato ....
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA
- SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA n. 1404/2005, resa
tra le parti, concernente CORSO DI FORMAZIONE PER IL
CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI AGENTE EFFETTIVO
Visti il ricorso in appello e i
relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del
giorno 14 giugno 2011 il Cons. Antonio Malaschini e
udito per le parti l’avvocato dello Stato Marchini;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. XXX, in data 3 ottobre 2002,
veniva immesso nei ruoli della Polizia di Stato con il
grado di agente ausiliario.
Su sua domanda, in data 25 ottobre
2004 veniva avviato presso la Scuola di ...per la
frequenza del 60° corso per il conseguimento della
qualifica di Agente effettivo.
Il 27 ottobre 2004, per ragioni
personali, il XXX decideva di dimettersi da tale corso,
sicché il Direttore della I Divisione della Direzione
Centrale per le risorse umane, con telegramma in pari
data, notificato il successivo 28 ottobre 2004, gli
comunicava essere in corso di perfezionamento il decreto
del Direttore centrale per le risorse umane, con cui
sarebbe stato disposta "la dimissione dal corso e la
conseguente cessazione dal servizio nei confronti
dell'agente ausiliario trattenuto della Polizia di Stato
xxx".
A seguito del verificarsi di nuove
circostanze, dopo circa 48 ore dalla primitiva richiesta
il dottor xxx chiedeva, tramite la Questura ..., di
essere riammesso al corso, anche in considerazione del
fatto che la sua assenza dal corso stesso risultava al
momento di soli due giorni.
In data 15 novembre 2004 il xxx
riceveva una nota con cui il citato Direttore della I
Divisione confermava quanto comunicato con la nota
notificata il 28 ottobre 2004.
In data 17 marzo 2005 egli riceveva
finalmente il decreto con cui il Direttore centrale
delle risorse umane gli dava notizia della dimissione
con cessazione dal servizio "a decorrere dal 28 ottobre
2004".
2. Avverso gli atti sopra citati
veniva presentato ricorso dinanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per la Calabria in data 10
maggio 2005.
Il Tribunale amministrativo
regionale per la Calabria, con sentenza n. 1404/2005
accoglieva il ricorso e disponeva l'ammissione
dell'odierno appellato al I Corso di formazione
successivo a quello di cui trattasi.
Riteneva lo stesso Tribunale
amministrativo che il telegramma del 27 ottobre 2004 e
la successiva nota del 15 novembre 2004 non avessero
natura provvedimentale e, pertanto, non fossero
autonomamente impugnabili. Solo il definitivo
provvedimento del 17 marzo 2005 poneva il ricorrente
nella condizione giuridica di impugnare l’atto a lui
lesivo.
Nel merito il ricorso veniva
ritenuto fondato, in quanto l’amministrazione non aveva
tenuto conto nelle proprie determinazioni della espressa
volontà di revoca delle dimissioni in precedenza
rassegnate.
3. Contro tale sentenza ricorreva
il Ministero dell'interno, ribadendo l'inammissibilità
del ricorso sollevato in primo grado ritenendo che, a
giudizio dell'amministrazione, fin dal telegramma sopra
ricordato del 27 ottobre 2004, o al più dalla successiva
nota del 15 novembre 2004, l'amministrazione avesse
comunicato una decisione già adottata, successivamente
trasfusa nel decreto del 27 marzo 2004.
Sosteneva l'amministrazione
appellante che le due prime note sopra richiamate non
avevano fatto altro che anticipare la comunicazione al
xxx del tenore di un decreto recante la data del 27
ottobre 2004, che sarebbe stato notificato allo stesso,
nella sua integralità, il 17 marzo 2005.
I provvedimenti che il xxx avrebbe
dovuto tempestivamente impugnare avrebbero dovuto quindi
essere quelli del 27 ottobre 2004 e del 15 novembre
2004, con i quali veniva portata a sua conoscenza la
decisione dell'amministrazione di accettare le
dimissioni, risultando quindi priva di rilevanza
l'istanza dello stesso di poter essere riammesso al
corso, ritirando le dimissioni precedentemente avanzate.
Il decreto 17 marzo 2005 sarebbe stato in sostanza
meramente confermativo di una decisione già adottata e
comunicata il 27 ottobre 2004.
4. La causa veniva assunta in
decisione presso la VI Sezione del Consiglio di Stato,
nella pubblica udienza del 14 giugno 2011.
Il ricorso non può essere accolto.
Occorre in primo luogo ricordare
come il Consiglio di Stato abbia più volte avuto modo di
precisare che le dimissioni del pubblico dipendente
possono essere legittimamente revocate dall'interessato
fino al momento in cui non gli sia stata formalmente
comunicata la loro accettazione da parte
dell'amministrazione di appartenenza (Cons. Stato, IV,
16 gennaio 2008, n. 73; 27 novembre 2008, n. 5860; 28
aprile 2010, n. 1927).
La parte conclusiva del
procedimento in esame si è peraltro svolta
successivamente all'entrata in vigore della legge 11
febbraio 2005, n. 15 che, introducendo con l'articolo 15
un articolo 21-bis alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
statuisce che "il provvedimento limitativo della sfera
giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti
di ciascun destinatario con la comunicazione allo
stesso...".
Non potevano essere evidentemente
considerati formali provvedimenti di accettazione delle
dimissioni e di dismissione dal servizio nè il
telegramma del Direttore della I Divisione della
Direzione centrale per le risorse umane in data 27
ottobre 2004, nè la nota dello stesso Direttore con i
quali veniva comunicato essere in corso di
perfezionamento il decreto del Direttore centrale per le
risorse umane che avrebbe poi disposto le dimissioni dal
corso e la conseguente cessazione dal servizio
dell'agente.
Decreto successivamente adottato e
notificato solo il 17 marzo 2005.
Dal che due conseguenze.
In primo luogo, come ricorda il
Consiglio di Stato nella sentenza della IV Sezione 16
gennaio 2008, n. 73 la conoscenza del provvedimento ad
effetti negativi sul destinatario, collegata
all'accettazione delle dimissioni, è essenziale e non
può che avvenire attraverso la sua effettiva
comunicazione.
Secondo la citata sentenza non
possono aver rilievo alcuno modalità conoscitive
ritenute dall’amministrazione equivalenti.
Per cui solo attraverso la
comunicazione del decreto del Direttore centrale delle
risorse umane (e non con le note di "preannuncio" del
Direttore della I Divisione di tale Direzione centrale)
veniva a cessare la possibilità per il ricorrente in
primo grado di revocare le proprie dimissioni.
Come ulteriore conseguenza di
quanto sopra ricordato, solo da tale data (17 marzo
2005) poteva decorrere il termine per il ricorso, che
veniva poi effettivamente avanzato presso il Tribunale
amministrativo regionale per la Calabria il 10 maggio
2005.
Sembra quindi potersi pienamente
condividere la sentenza del giudice di primo grado che
ha ritenuto non condivisibile l'eccezione di tardività
dell'impugnazione.
Per completezza, il Collegio
ricorda che l’amministrazione non ha proposto alcuna
censura di merito avverso la sentenza appellata,
limitandosi a riproporre la sola eccezione di
inammissibilità avanzata in primo grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede
giurisdizionale, Sezione VI, respinge il ricorso
avanzato, confermando l’appellata sentenza.
Condanna la parte soccombente alle
spese quantificate in 2.000,00 (duemila/00) euro.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 14 giugno 2011 con l'intervento dei
magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Roberto Garofoli, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Antonio Malaschini, Consigliere,
Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il
04/07/2011 |