Avv. Renato D'Isa
Il commento originale
Corte di Cassazione – Sezione V
penale – Sentenza 4 agosto 2011 n. 31117. Per il reato
di bancarotta fraudolenta la prescrizione decorre dalla
sentenza dichiarativa di fallimento e non dal concordato
preventivo.
Il testo integrale[1]
Corte di Cassazione, V sezione,
sentenza n. 31117 del 4 agosto 2011
Lo ha deciso la Corte di cassazione
con la sentenza n. 31117/2011.
Anche se sovente si realizza una
continuità tra i due procedimenti, entrambi generati
dallo stato di insolvenza dell’impresa, le due procedure
rimangono sostanzialmente distinte sotto il profilo
genetico, sostanziale e processuale.
Per i Giudici della S.C., però, se
non può negarsi un nesso funzionale tra concordato e
fallimento ciò non consente di omologare a tutti gli
effetti le due procedure.
E questo perché nel primo caso è
necessario un decreto con omologa, nel secondo una
sentenza, ma soprattutto perché in fase concordataria
l’imprenditore non perde il possesso dell’impresa.
Sotto il profilo processuale mentre
per la bancarotta l’azione penale può essere esercitata
anche prima della sentenza dichiarativa di
fallimento,[…] questa possibilità non è data per il
concordato preventivo.
In definitiva, se in alcuni casi,
come per la data che dà avvio al periodo sospetto per
l’azione revocatoria, è possibile risalire a ritroso nel
tempo per individuare la data saliente, ciò non vale
complessivamente per le masse passive.
Perciò, non scattando
l’assorbimento cronologico tra fallimento e concordato,
pertanto, la conclusione che la prescrizione decorre
dalla successiva sentenza dichiarativa di fallimento.
Avv. Renato D’Isa |