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Corte di Cassazione, V sezione, sentenza n. 31117 del 4 agosto 2011. Per il reato di bancarotta fraudolenta la prescrizione decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento e non dal concordato preventivo-Guide legali.it

 

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Avv. Renato D'Isa

Il commento originale

Corte di Cassazione – Sezione V penale – Sentenza 4 agosto 2011 n. 31117. Per il reato di bancarotta fraudolenta la prescrizione decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento e non dal concordato preventivo.

 

Il testo integrale[1]

Corte di Cassazione, V sezione, sentenza n. 31117 del 4 agosto 2011

 

Lo ha deciso la Corte di cassazione con la sentenza n. 31117/2011.

 

Anche se sovente si realizza una continuità tra i due procedimenti, entrambi generati dallo stato di insolvenza dell’impresa, le due procedure rimangono sostanzialmente distinte sotto il profilo genetico, sostanziale e processuale.

 

Per i Giudici della S.C., però, se non può negarsi un nesso funzionale tra concordato e fallimento ciò non consente di omologare a tutti gli effetti le due procedure.

 

E questo perché nel primo caso è necessario un decreto con omologa, nel secondo una sentenza, ma soprattutto perché in fase concordataria l’imprenditore non perde il possesso dell’impresa.

 

Sotto il profilo processuale mentre per la bancarotta l’azione penale può essere esercitata anche prima della sentenza dichiarativa di fallimento,[…] questa possibilità non è data per il concordato preventivo.

 

In definitiva, se in alcuni casi, come per la data che dà avvio al periodo sospetto per l’azione revocatoria, è possibile risalire a ritroso nel tempo per individuare la data saliente, ciò non vale complessivamente per le masse passive.

 

Perciò, non scattando l’assorbimento cronologico tra fallimento e concordato, pertanto, la conclusione che la prescrizione decorre dalla successiva sentenza dichiarativa di fallimento.

 

 

Avv. Renato D’Isa

 

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