Teresa paciotti
Tre gradi di giudizio per far
comprendere a un marito che l’alloggio di cui lo stesso
è divenuto titolare in costanza di matrimonio entra a
far parte della comunione legale e quindi appartiene
anche alla moglie. La comunione dei beni è regolata
dall’art. 177 del Codice Civile, il quale dispone che
costituiscono oggetto della comunione gli acquisti
compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante
il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni
personali. Ora, poiché l’immobile in questione era stato
donato al figlio dalla madre, originaria socia di una
cooperativa edilizia e a seguito del suo recesso il
figlio era subentrato nella posizione giuridica della
madre e che, nel comunicare tale recesso dalla società,
aveva anche manifestato la volontà che le unità
immobiliari per le quali aveva già versato parte del
corrispettivo venissero assegnate al figlio, questi,
sulla base del rilievo di essere stato formalmente
immesso nel possesso delle unità immobiliari in
questione, prima del matrimonio, anche se che l’atto di
assegnazione era stato stipulato successivamente, ha
convenuto in giudizio la moglie separata, per sentir
accertare il proprio pieno diritto di proprietà
relativamente all’immobile in questione.
Domanda rigettata dal Tribunale. Il
giudice di prime cure osserva che, nel caso di alloggio
di cooperativa edilizia, il momento dell’acquisto va
individuato nella data di stipulazione del contratto di
trasferimento del diritto dominicale, mentre la qualità
di socio e la prenotazione dell’alloggio in tale veste
esercitata si risolvono in diritti di credito del socio
nei confronti della cooperativa. Stessa sorte in
appello. La Corte di Appello di Palermo conferma la
sentenza di primo grado. Infondate le censure
dell’appellante, anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo
avesse dimostrato che il danaro utilizzato per il
pagamento del mutuo fosse provento di attività propria,
in quanto, ai sensi dell’art. 177, primo comma, lett.
A), cod.civ., gli acquisti compiuti dai coniugi in
costanza di matrimonio fanno parte della comunione,
salvo che si tratti di beni personali. Né nella specie
poteva configurarsi una donazione indiretta, poiché
prima della stipula dell’atto di assegnazione non era
mai stato pagato il prezzo dell’appartamento, versato
poi in parte minima con danaro contante di entrambi i
coniugi e per la maggior misura con l’accollo di un
mutuo. Il marito non si da per vinto e promuove ricorso
per Cassazione. Con la Sentenza n. 16305/2011, la
Suprema Corte ha rigettato il ricorso. La comunione
legale tra i coniugi riguarda gli acquisti, ovvero gli
atti implicanti l’effettivo trasferimento della
proprietà della res o la costituzione di diritti reali
sulla medesima, non quindi le semplici situazioni
obbligatorie, per la loro stessa natura relativa o
personale, pur se strumentali all’acquisizione di una
res. Ne consegue che, in tema di assegnazione di alloggi
di cooperative edilizie, il momento determinativo
dell’acquisto della titolarità dell’immobile da parte
del singolo socio, onde stabilire se il bene ricada
nella comunione legale tra coniugi, è quello della
stipula del contratto di trasferimento del diritto
dominicale, poiché solo con la conclusione di tale
negozio il socio acquista, irrevocabilmente, la
proprietà dell’alloggio, mentre la semplice qualità di
socio e la correlata “prenotazione”, in tale veste,
dell’alloggio, si pongono quali vicende riconducibili
solo a diritti di credito nei confronti della
cooperativa, inidonei, in quanto tali, a formare oggetto
della communio inciders familiare. Nel caso di specie la
stipulazione è avvenuta in epoca successiva al
matrimonio. Per cui correttamente il giudice di merito
ha ritenuto, sulla base dell’orientamento della
giurisprudenza di legittimità, che il bene de quo
facesse parte della comunione, poiché non si trattava di
bene personale, intendendosi per tale quello di uso
strettamente personale o destinato all’esercizio della
professione, ovvero acquistato con danaro del coniugo
purché proveniente dalla vendita di beni personali.
Anna Teresa Paciotti |