Svolgimento del processo
Con sentenza del 17 settembre 2008 la Corte di appello
di Napoli accoglieva l’appello della s.p.a. Nuova
Tirrena di Assicurazioni, Riassicurazioni e
Capitalizzazioni avverso la sentenza non definitiva del
Tribunale di Napoli e dichiarava prescritta l’azione di
risarcimento danni - quantificati in Euro 37.261,26 -
esercitata dai suoi genitori il (omissis) a seguito
delle gravi lesioni con postumi invalidanti subite dalla
figlia S.A., investita dall'auto di V..A. il 20
(omissis), poiché la prima costituzione in mora era del
3 luglio 2001 si che la prescrizione biennale, essendo
applicabile l’art. 2947 secondo comma cod. civ. non
essendo stata proposta querela per le lesioni colpose -
artt. 590 cod. pen. come modificato dall' art. 92 legge
689/1981, era decorsa.
Ricorrono per cassazione A..S. e i suoi genitori S.V. e
M..V.. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Deducono i ricorrenti: "Errores in procedendo ed
iudicando a seguito di falsa applicazione di legge sui
presupposti giuridici. Travisamento e/o erronea
interpretazione dei principi giuridici vigenti in
materia:violazione e falsa applicazione dell'art. 2947
comma 2 c.c." ed invocando il principio affermato da
questa Corte a Sezioni Unite con sentenza 2733/2008,
concludono con il seguente quesito di diritto: "dica la
Suprema Corte di Cassazione se può essere richiesto il
risarcimento del danno derivante da sinistro provocato
da veicolo, oltre il biennio dall' evento, se il danno è
la conseguenza di un reato penalmente non perseguito,
anche a querela di parte, che prevede un termine di
prescrizione più lungo, cinque anni, e pertanto
l’applicabilità al caso in esame dell'ipotesi
disciplinata dall'art. 2947 c.c. comma 3, enunciando il
principio di diritto che ne deriva e al quale la stessa
“Corte di appello avrebbe dovuto attenersi".
Il motivo è manifestamente fondato alla luce della
sentenza precitata delle Sezioni Unite secondo cui se
l'illecito civile è considerato dalla legge come reato,
benché il giudizio penale non sia stato promosso, anche
per difetto di querela, all'azione risarcitoria si
applica l'eventuale più lunga prescrizione prevista per
il reato (art. 2947, terzo comma, prima parte, cod. civ.)
onde consentire al giudice civile di accertare "incidenter
tantum", e con gli strumenti probatori ed i criteri
propri del procedimento civile, la sussistenza di una
fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in
tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed
oggettivi. Detto termine decorre dalla data del fatto,
da intendersi riferito al momento in cui il soggetto
danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando
l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione
delle conoscenze scientifiche - sufficiente conoscenza
della rapportabilità causale del danno lamentato.
Infatti come emerge dalla narrativa i giudici di merito
hanno accertato che l’incidente è avvenuto il 20
novembre 1996 e la prima costituzione in mora ai sensi
dell'art. 2943, ultimo comma, cod. civ. è del 3 luglio
2001 e perciò l’azione risarcitoria esercitata con la
citazione del 13 gennaio 2003 per le lesioni colpose
gravi subite da A..S. non era estinta.
Il secondo motivo, con cui i ricorrenti denunciano vizi
di ultra petizione su punti non oggetto di impugnativa
da parte dell'appellante - errores in procedendo e
iudicando - intervenuto giudicato" che concludono con il
seguente quesito di diritto: "Voglia la Suprema Corte di
Cassazione dire se la Corte di appello è incorsa nella
ipotesi di ultra petizione laddove senza alcuna
richiesta specifica delle parti esamini e valuti erroneo
il ragionamento giuridico e di fatto formulato dal
giudice di primo grado, se tale ragionamento e
ricostruzione fattuale non sono specificatamente
indicati e/o riportati nei motivi di gravame ed accerti
la Corte se vi è stata violazione del principio tra il
chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c. e
l’intervenuto giudicato indicando il principio di
diritto nell'interesse della legge" è formulato per mero
scrupolo e ritenendo assorbente il primo e perciò va
dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Concludendo il primo motivo di ricorso va accolto, la
sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per
l’esame di merito.
Il Giudice di rinvio provvederà altresì a liquidare le
spese, anche del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara
assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Corte di appello di Napoli, altra Sezione,
anche per le spese del giudizio di cassazione. |