Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

Onorari e diritti: il pagamento dopo la sentenza definitiva-Cassazione civile , sez. III, sentenza 20.06.2011 n° 13482-Altalex.it

Manuela Rinaldi)

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

 

 

La parte che nel processo soccombe dovrà pagare anche le consultazioni e la corrispondenza informativa tra il proprio legale e l’avversario.

Così i giudici della Suprema Corte, nella sezione terza civile, si sono espressi con la sentenza 20 giugno 2011, n. 13482 con cui è stato respinto il ricorso della parte soccombente che era stata condannata al pagamento delle spese legali.

Il Tribunale aveva confermato che per l’attività espletata dovesse essere remunerata anche quella successiva all’emanazione della sentenza, così come erano state rimborsate le voci di richiesta e ritiro copia della stessa.

I giudici di legittimità, confermando il pensiero dei “colleghi di primo grado” (e “invertendo la rotta” rispetto al 2002, anno di approvazione delle norme sulla tariffa) hanno precisato, nella decisione de qua, che in dipendenza del mutamento del testo normativo di riferimento, “deve affermarsi che gli onorari e i diritti di procuratore per le voci tariffarie consultazioni con il cliente e corrispondenza informativa con il cliente sono ripetibili nei confronti della parte soccombente in sede di precetto intimato dalla parte vittoriosa anche successivamente e in relazione alla sentenza definitiva”.

È legittimo, quindi, pretendere competenze e spese non liquidate dal giudice, in quanto ciò risponde ai principi in tema di autoliquidazione in sede di precetto, quando le stesse riguardino attività connesse alla sua predisposizione o, in ogni caso, comprese nell’intervallo tra la liquidazione (contenuta nel titolo) e le successive iniziative (legittime) del creditore al fine di poter conseguire quanto in proprio favore statuito in quest’ultimo.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE

Sentenza 20 giugno 2011, n. 13482

Svolgimento del processo

1. R.P.F. è condannato alle spese di un giudizio relativo ad un contratto di locazione stipulato dalla sua defunta consorte con G.C., con sentenza del Tribunale di Torino - sez. dist. di Susa n. 61/06 del 17-20.10.06. recante tra l'altro condanna alle spese in danno del R. per Euro 124,32 per esborsi, Euro 1.100,60 per diritti ed Euro 1.100,00 per onorari, oltre rimborso forfetario, CPA e IVA (sentenza che risulta confermata dalla Corte di Appello di Torino con sentenza 25.2.08 n. 203).

Ricevuto in data 20.10.06 un "deconto" da parte dei legali del G. con concessione di un termine di sette giorni per il pagamento spontaneo, il R. spedisce, in data 26.10.06, un assegno circolare per la minore somma ritenuta effettivamente dovuta, ma il G. procede a notificare alla controparte, contestualmente, il 9.11.06 il titolo esecutivo ed il relativo precetto per la somma ritenuta ancora dovuta, pari ad Euro 668,92 (o, secondo altri atti, Euro 671,34).

2. Avverso tale precetto si oppone il R., dapprima al giudice di pace di Susa e poi, da questi dichiarata la propria incompetenza, al Tribunale di Torino - sez. dist. di Susa: il quale peraltro rigetta l'opposizione con sentenza n. 122/08 pubbl. il 27.10.08, con cui:

- riconosce doversi remunerare anche tutta l'attività professionale successiva all'emanazione della sentenza, comprese le "spese successive occorrendo";

- ritiene irrilevante che le prestazioni siano anteriori o successive all'invio del "deconto", la debenza del quale comunque conferma;

- qualifica dovute le voci di richiesta e ritiro copia sentenza, ma inammissibili le questioni sulle spese della fase dinanzi al GdP e di altri processi tra le parti;

- in dispositivo, oltre a rigettare l'opposizione al precetto, dichiara in separato capo l'opponente tenuto al pagamento delle somme da detto atto recate (quantificate in Euro 668,92) e lo condanna alle spese di quel giudizio.

Avverso tale sentenza, che si deduce notificata il 17.11.08 sia pure in forma incompleta per la carenza di una pagina, propone ricorso per cassazione R.P.F., al quale resiste con controricorso G.C..

Motivi della decisione

3. Il ricorrente censura la gravata sentenza mediante: 3.1. un primo motivo (rubricato come "1-2"), di "violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in relazione agli artt. 91 e 474 c.p.c., anche in relazione al D.M. 8 aprile 2004, n. 127 (regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile ...), nonchè in relazione all'art. 1175 c.c., art. 1176 c.c., comma 1, artt. 1184 e 1187 c.c., in relazione anche all'art. 2963 c.c."; motivo concluso con i seguenti tre quesiti: 1) è legittima la pretesa della parte vincitrice di ripetere, nei confronti della parte soccombente, il rimborso di spese di lite non ancora effettuate all'atto del pagamento o comunque non liquidate dal Giudice? 2) Nell'eventualità di adempimento dell'obbligazione di pagamento effettuata a mezzo assegno circolare, inviato tramite lettera raccomandata, in quale termine può dirsi perfezionato l'adempimento? 3) Viola il principio di cui all'art. 1375 c.c., secondo cui le obbligazioni devono essere adempiute secondo buona fede, la parte che, in epoca anteriore al termine concesso al debitore per effettuare il pagamento, pone in essere attività, nella specie richiesta di copia della sentenza, richiesta di notifica e cosi via, destinate ad incrementare il quantum dell'obbligazione in onere del debitore?;

3.2. un secondo motivo (rubricato come "3"), di "violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in relazione all'art. 91 c.p.c. e al D.M. 8 aprile 2004, n. 127, tabella B1 e B2 (regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile ...)"; motivo concluso con il seguente quesito: è legittima la pretesa della parte vincitrice di ripetere, successivamente alla sentenza definitiva, nei confronti della parte soccombente, il rimborso di spese di lite relative alle seguenti prestazioni professionali: sessione cliente, corrispondenza informativa?;

3.3. un terzo motivo (rubricato come "4"), di "violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per avere omesso la motivazione circa il seguente punto decisivo della controversia: la ripetibilità o meno nei confronti del soccombente delle prestazioni professionali non ancora eseguite"; motivo che non risulta però concluso con una sintesi ex art. 366-bis c.p.c., comma 2;

3.4. un quarto motivo (rubricato come "5"), di "violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in relazione all'art. 615 c.p.c., comma 1, art. 616 c.p.c. in relazione all'art. 474 c.p.c. e art. 481 c.p.c., comma 2"; motivo concluso con il seguente quesìto: costituisce duplicazione del titolo esecutivo la sentenza che, nella causa instaurata con atto di citazione in opposizione a precetto, statuisce la condanna dell'opponente al pagamento della somma portata dal precetto, anzichè semplicemente confermare, in caso di rigetto dell'opposizione, l'efficacia del precetto opposto?. 4. L'intimato G.C. replica che vanno tenute distinte le attività collegate all'emanazione della sentenza da quelle prodromiche all'inizio dell'esecuzione; deduce avere il suo legale chiesto le copie autentiche solo il 27.10.06, decorso il termine di cortesia concesso per l'adempimento spontaneo, anche in vista di una notificazione da avviare il successivo lunedì 30; sostiene la correttezza della motivazione sull'irrilevanza del compimento delle attività professionali prima o dopo l'invio del "deconto"; contesta la giurisprudenza di merito addotta da controparte e la tesi del perfezionamento del pagamento al momento della spedizione dell'assegno circolare; nega la prospettata mancanza di buona fede;

argomenta per la spettanza dei compensi per corrispondenza informativa e sessione col cliente nel vigore della tariffa forense 2004 (che modifica quella del 1994 sul punto della non spettanza dopo le sentenze definitive); adduce la spettanza delle voci per precetto, nonostante la facoltà del precettante di formarlo di persona;

contesta ampiamente nel merito il penultimo motivo; sull'ultimo esclude la pratica reiterabilità della condanna, comunque esclusa dal fatto che nella gravata sentenza ci si riferisce al precetto l'opposizione al quale viene rigettata, ma rimettendosi alle valutazioni di questa Corte.

5. I motivi di ricorso vanno esaminati separatamente, per tutti peraltro preliminarmente ricordando che il singolo motivo di cassazione, nel regime dei quesiti di cui all'art. 366-bis cod. proc. civ. (tuttora applicabile alla fattispecie, nonostante la sua applicazione, in ragione della disciplina transitoria di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, essendo il provvedimento oggetto del presente ricorso stato pubblicato tra il 2.3.06 ed il 4.7.09), è delimitato dalla concreta formulazione del quesito stesso.

6. Ciò posto, quanto al primo motivo (di cui sopra al punto 3.1.), esso è infondato:

6.1. il primo dei tre quesiti (rubricato come "1-2") in cui esso si articola (è legittima la pretesa della parte vincitrice di ripetere, nei confronti della parte soccombente, il rimborso di spese di lite non ancora effettuate all'atto del pagamento o comunque non liquidate dal Giudice?) è manifestamente incongruente con il thema decidendum e comunque tale da qualificare infondata la censura:

6.1.1. in primo luogo, è in astratto pienamente legittimo pretendere spese e competenze non liquidate dal giudice, rispondendo questo a generali principi in tema di cd. autoliquidazione in sede di precetto, quando esse riguardano attività, normalmente connesse alla sua predisposizione o comunque abitualmente comprese nell'intervallo tra la liquidazione contenuta nel titolo e le successive legittime iniziative del creditore per conseguire quanto in suo favore in quest'ultimo statuito; il difetto di specificazione, nel quesito, delle voci che esulerebbero sia dalla previa liquidazione che da tale normale serie causale impedisce poi, in concreto, di valutare la congruità del motivo e la sua pertinenza alla fattispecie, ovvero la sua idoneità a determinare una diversa soluzione della medesima;

6.1.2. la comunicazione in cui si risolve il "deconto" pare consistere in un atto stragiudiziale volto a favorire lo spontaneo adempimento del debitore, il quale potrà certamente ritenersi in tutto o - come poi è successo nel caso in esame - solo in parte obbligato e determinarsi di conseguenza;

6.1.3. non può allora riferirsi la "pretesa" del creditore alla dichiarazione di credito contenuta nel "deconto", atteso che solo con il precetto quegli quantifica il suo credito nel suo preciso ammontare;

6.1.4. nel caso di specie, se non altro nel quesito il debitore non si duole dell'inserimento nel precetto di spese successive o non liquidate e comunque l'intero suo impianto difensivo contesta la correttezza dell'inserimento in quello di alcune voci e non già l'effettivo espletamento delle relative attività, sia pure in tempo successivo:

circostanza quest'ultima che resta, nonostante il suo carattere invece decisivo, del tutto incontestata;

6.1.5. comunque, bene può il creditore prospettare nel "deconto" - che è certamente cosa diversa dal precetto - anche attività future e meramente eventuali, che si rendessero necessarie in relazione alla condotta del debitore, salvo poi a non esigerle ove, in dipendenza di quest'ultima, si rendessero superflue;

6.1.6. anche nel precetto, d'altro canto, possono ammettersi spese o competenze per attività non ancora espletate, purchè normalmente riconducibili allo sviluppo procedimentale, a condizione poi che esse siano effettivamente poste in essere e potendo contestare l'intimato la loro debenza appunto con la prospettazione del loro mancato espletamento;

6.2. anche il secondo dei tre quesiti in cui il primo motivo (rubricato come "1-2") si articola (nell'eventualità di adempimento dell'obbligazione di pagamento effettuata a mezzo assegno circolare, inviato tramite lettera raccomandata, in quale termine può dirsi perfezionato l'adempimento?) merita risposta tale da qualificare, se non inammissibile per le incongrue modalità di formulazione (meramente esplorative e cioè non tali da individuare una soluzione quale che sia, ponendo un autentico interpello a questa Corte, anzichè prospettare la fondatezza di almeno una tesi), infondato il motivo:

6.2.1. a parte il caso - che qui non ricorre e neppure viene prospettato - in cui tale modalità di pagamento sia in qualche modo riconducibile alla volontà espressa o presunta (ad esempio, per una reiterata prassi intercorrente tra solvens ed accipiens, ovvero in base ad altri elementi di fatto che consentano di qualificare seria l'offerta) delle parti, nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore ad Euro 12.500 o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato (ed al domicilio del creditore) o mediante consegna di assegno circolare:

nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, come, invece, può nel secondo solo per giustificato motivo, da valutare secondo le regole della correttezza e della buona fede oggettiva;

l'estinzione dell'obbligazione con l'effetto liberatorio per il debitore si verifica nel primo caso con la consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell'inconvertibilità dell'assegno (Cass. Sez. Un., 18 dicembre 2007, n. 26617; sulla prima affermazione, vedi anche Cass. 1 dicembre 2010, n. 24402; sulla seconda, vedi anche Cass. 10 marzo 2008, n. 6291);

6.2.2. non è peraltro qui in contestazione l'idoneità del mezzo, che per vero l'accipiens non contesta in quanto tale, ma l'identificazione del tempo in cui esso produce l'effetto proprio del pagamento;

6.2.3. è ovvio che la deroga alla norma generale in tema di modalità di effettuazione del pagamento, quand'anche tollerata, non possa però produrre ulteriori effetti, in favore del derogante ed in difetto di espressa o tacita volontà delle parti coinvolte, in ordine anche a tale ultimo profilo;

6.2.4. pertanto, prescelto a suo rischio e sotto la sua responsabilità il debitore il suddetto mezzo di pagamento alternativo a quello solo previsto dalla legge, egli accetta le correlate conseguenze negative (in base al principio cuius commoda eius et incommoda) dei tempi di viaggio, consegna e cambio, i quali non possono andare a danno del creditore;

6.2.5. il tempo dell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria in caso di pagamento a mezzo di assegno circolare va quindi identificato in quello in cui il creditore, che non si dolga dell'imperfezione del mezzo di pagamento o non adduca altri giustificati motivi, si riceve, cambiandolo nelle forme prescritte dalla legge ed usando al riguardo l'ordinaria diligenza, il controvalore pecuniario del detto titolo di credito;

6.2.6. va escluso qualsiasi effetto favorevole per il solvens a decorrere dalla data della sola spedizione del detto assegno circolare.

6.3. Anche il terzo dei tre quesiti (rubricato come "1-2") in cui il primo motivo si articola Viola il principio di cui all'art. 1375 c.c., secondo cui le obbligazioni devono essere adempiute secondo buona fede, la parte che, in epoca anteriore al termine concesso al debitore per effettuare il pagamento, pone in essere attività, nella specie richiesta di copia della sentenza, richiesta di notifica e cosi via, destinate ad incrementare il quantum dell'obbligazione in onere del debitore?) è formulato in termini tali da comportare l'infondatezza della censura:

6.3.1. vi sono preliminarmente contestazioni sulla data di espletamento delle attività indicate e comunque di quelle espressamente menzionate nel quesito, cioè la richiesta della copia della sentenza e la richiesta di notifica;

6.3.2. più radicalmente, peraltro, dette attività prescindono del tutto dall'adempimento (spontaneo o provocato con l'invito in cui il "deconto" pare consistere) di controparte, in difetto di elementi concreti (quali ad es. una dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, che invece nel caso di specie l'animosità tra le parti riferita alla fase precedente alla formazione del titolo giudiziale può bene escludersi) che possano fare legittimamente presumere la totale superfluità di detti adempimenti, che invece normalmente attengono alla fase successiva alla pronuncia di un titolo giudiziale;

6.3.3. infatti, tanto la richiesta della copia che quella di notifica sono invero legittimamente finalizzate alla disamina del titolo, ai fini di un'eventuale sua impugnazione o dell'attivazione del termine breve di impugnazione al fine di conseguirne al più presto il passaggio in giudicato;

6.3.4. non pone pertanto e normalmente in essere alcun comportamento contrario a buona fede il creditore in forza di titolo esecutivo giudiziale che espleta, anche nelle more del termine concesso per il pagamento spontaneo, attività normalmente finalizzate al conseguimento della definitività di quel titolo.

7. A non diversa conclusione, sia pure previa adeguata integrazione o correzione della motivazione dell'impugnata sentenza, deve giungersi per il secondo motivo (di cui sopra al punto 4.2: è legittima la pretesa della parte vincitrice di ripetere, successivamente alla sentenza definitiva, nei confronti della parte soccombente, il rimborso di spese di lite relative alle seguenti prestazioni professionali: sessione cliente, corrispondenza informativa?):

7.1. il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte (e precisamente Cass. 20 agosto 2002, n. 12270), a mente della quale gli onorari e i diritti di procuratore per le voci tariffarie "consultazioni con il cliente" e "corrispondenza informativa con il cliente" non sono ripetibili nei confronti della parte soccombente in sede di precetto intimato dalla parte vittoriosa anche successivamente ed in relazione alla sentenza definitiva;

7.2. tale pronuncia è relativa alla tariffa forense precedente quella attualmente in vigore, cioè quella recata dal D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 (in G.U. 21 ottobre 1994, n. 247), ma dal ricorrente è ritenuta applicabile anche al caso di specie, regolato invece, ratione temporis, dalla successiva tariffa;

7.3. detta pronuncia si basa su diversi ordini di argomentazioni:

7.3.1. un primo, testuale, per il quale nella previgente tariffa non era prevista (e precisamente in conclusione della parte 1^ della tabella B, dopo la voce 45, con la formula "i diritti di cui alle voci 2, 17, 20, 21 e 39 sono dovuti anche dopo ogni sentenza non definitiva, dopo ogni ordinanza collegiale, dopo ogni riassunzione del processo e fissazione di nuova udienza") la sentenza definitiva quale evento dopo il quale spettavano le voci in questione "... così chiaramente indicando eventi che implicano attività di impulso processuale prima della sentenza che chiude definitivamente il processo. Detta norma di chiusura non menziona la "sentenza definitiva" il che implica che la indicazione delle attività successive alla stessa cui conseguono diritti ed onorari deve intendersi tassativa poichè proprio dalla natura degli eventi processuali in precedenza indicati si evince come, una volta emessa la sentenza definitiva ed escluse alcune attività necessarie e consequenziali (come la registrazione), la fase di cognizione si intende chiusa e i diritti e gli onorari spettanti sono (eventualmente e solo) quelli indicati nella parte 2^ della Tabella.

Non si scorge, altrimenti, la ragione per cui, accanto alla sentenza non definitiva, l'organo deliberante tariffe, se avesse voluto seguire la ratio condivisa dal Tribunale, non abbia elencato anche la sentenza definitiva ...");

7.3.2. un secondo, sistematico, per il quale "... esiste ... una cesura netta tra il procedimento di cognizione (capo 1A) e quello di esecuzione (capo 2A) che processualmente ha inizio col pignoramento (art. 491 c.p.c.) e rispetto al quale il precetto è atto estrinseco e meramente preliminare avente, come è noto, natura sostanziale tanto da poter essere sottoscritto anche dalla parte personalmente o da un suo procuratore ad negotia piuttosto che da un difensore tecnico. Ciò spiega ancora la non necessità di una attività difensiva remunerata e preordinata, dopo la sentenza, alla intimazione del precetto. Questa succede alla formazione del titolo esecutivo e le prime attività difensive al riguardo contemplate sono la richiesta del titolo esecutivo e la sua disamina (voci 46 e 47 tab. 2A, collocate nel processo di esecuzione) ...";

7.4. il controricorrente argomenta contro detta pronuncia:

7.4.1. rilevando la mancata riproduzione, nella tariffa vigente al momento della pronuncia della sentenza che costituisce titolo esecutivo e della formulazione del precetto (quella tuttora in vigore, recata dal D.M. 8 aprile 2004, n. 127, in G.U. n. 115, suppl. ord. 18.5.04), della norma di chiusura della tab. B - parte I, con conseguente possibilità di riconoscere le voci senza alcuna limitazione;

7.4.2. rilevando che comunque anche la mera facoltatività della prestazione professionale dopo la pronuncia della sentenza non esclude che essa, ove in concreto espletata, sia poi remunerata, richiamando decisioni di merito sulla normalità od abitualità delle relative attività (consultazione e sessione) anche - se non proprio specialmente - dopo la sentenza definitiva.

8. Ritiene il Collegio che la tesi del controricorrente sia fondata e che si debba giungere, nel vigore della tariffa forense attuale, a conclusione opposta rispetto a quella cui è pervenuta Cass. 12270/02:

8.1. effettivamente è venuta meno, nella parte dispositiva della tab. B - parte 2^ allegata alla tariffa, la specificazione "i diritti di cui alle voci 2, 17, 20, 21 e 39 sono dovuti anche dopo ogni sentenza non definitiva, dopo ogni ordinanza collegiale, dopo ogni riassunzione del processo e fissazione di nuova udienza": il preteso supporto testuale della tesi della non spettanza - che peraltro pure poteva ritenersi assai gracile, in quanto la congiunzione "anche" sembrava più che altro ampliare (con effetti esemplificativi e non tassativi od esclusivi) e non invece restringere l'ambito di operatività della previsione delle voci 20 e 21 (attuali 21 e 22) - più non sussiste;

8.2. il principio generale della tariffa, riferito espressamente agli onorari ma facilmente estensibile anche ai diritti, è espresso nell'art. 5, comma 6, del testo normativo premesso alla tariffa, a mente del quale "la liquidazione ... deve essere fatta in relazione a tutte le prestazioni effettivamente occorse ogni volta che vi sia stata una decisione anche se espressa con ordinanza collegiale o con sentenza non definitiva": ed è evidente che "decisione" è, a maggior ragione, anche la sentenza definitiva;

8.3. non può negarsi che, proprio dopo la sentenza definitiva ed in base a nozioni di comune esperienza, l'avvocato della parte vittoriosa normalmente (ed anzi ove voglia diligentemente e con scrupolo adempiere il suo mandato professionale) consulta il cliente sull'opportunità o meno di porla in esecuzione o di notificarla ai fini dell'attivazione del termine breve per l'impugnazione: sicchè non può negarsi che una specifica attività professionale possa essere legittimamente posta in essere proprio nella fase di transizione tra la quella di cognizione, culminata nella pronuncia del tìtolo, e quella di esecuzione, che inizierà solo dopo il vano decorso del termine del precetto;

8.4. del resto, il mandato ad litem conferito per la fase di cognizione si estende normalmente, cioè salvo che non consti una contraria o diversa volontà del mandante, anche alla fase di esecuzione, che della prima è la naturale prosecuzione e costituisce anzi quella in cui in concreto l'ordinamento assicura a chi ha ragione il conseguimento del bene della vita riconosciutogli dovuto;

8.5. pertanto, la mera facoltatività della redazione del precetto non elide il diritto al compenso per un'attività comunque normalmente riconducibile alla prestazione del difensore e che sia eventualmente in concreto posta in essere;

8.6. spetta così al creditore, beneficiario della sentenza esecutiva, che intenda intimare il precetto valutare se officiare da subito il professionista legale cui poi affidare l'incarico di rappresentarlo nell'eventuale processo esecutivo reso necessario dalla mancata spontanea ottemperanza del debitore intimato, oppur no;

8.7. ancora, per la fase di esecuzione la tariffa stessa prevede, al punto 74 della parte 2^ della tabella B, che "per ogni altra prestazione concernente il processo di esecuzione ed i procedimenti concorsuali, non prevista nel presente paragrafo e per i giudizi a cui diano luogo i processi medesimi, sono dovuti gli onorari e i diritti stabiliti nel paragrafo concernente le corrispondenti prestazioni": cosa che fonda, anche dal punto di vista testuale e ad avviso del collegio, l'astratta ammissibilità delle voci "consultazioni con il cliente" e "corrispondenza informativa";

8.8. resta beninteso salva la necessità, ma solo in caso di effettiva e specifica contestazione (che nel caso di specie - si torna a ripetere - manca, riferendosi quella del ricorrente all'ammissibilità in astratto), di valutare se dette attività, che pure possono normalmente presumersi (per quanto argomentato sopra al punto 8.3.), siano state in concreto espletate;

8.9. pertanto, in dipendenza del mutamento del testo normativo di riferimento, deve giungersi a conclusione opposta a quella della richiamata giurisprudenza ed affermarsi che gli onorari e i diritti di procuratore per le voci tariffarie "consultazioni con il cliente" e "corrispondenza informativa con il cliente" sono ripetibili nei confronti della parte soccombente in sede di precetto intimato dalla parte vittoriosa anche successivamente ed in relazione alla sentenza definitiva.

9. Al contrario, il terzo motivo di ricorso (di cui sopra al punto 4.3: "violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per avere omesso la motivazione circa il seguente punto decisivo della controversia: la ripetibilità o meno nei confronti del soccombente delle prestazioni professionali non ancora eseguite") è inammissibile per mancata formulazione del momento di sintesi, ai sensi dell'art. 366-bis cpv. cod. proc. civ.:

9.1. il quesito è imposto anche per tale tipologia di motivo (come puntualizza già Cass. 18 luglio 2007, ord. n. 16002, con indirizzo ormai consolidato, a partire da Cass. Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603: v., tra le ultime, Cass. 30 dicembre 2009, ord. n. 27680) dalla norma appena richiamata (come introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, applicabile - in virtù dell'art. 27, comma 2, medesimo decreto - ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), in virtù della disciplina transitoria dell'art. 58 della medesima legge);

9.2. per il vizio di motivazione la consolidata giurisprudenza di questa Corte esige che il quesito indichi in modo sintetico, evidente ed autonomo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (da ultimo, v. Cass., ord. 30 dicembre 2009, n. 27680): occorrendo, in particolare, la formulazione conclusiva e riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo del ricorso, nel quale e comunque anche nel quale si indichi non solo il fatto controverso riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, ma anche - se non soprattutto - quali siano le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass., ord. 18 luglio 2007, n. 16002);

9.3. per mera completezza può peraltro rilevarsi che, ad ogni buon conto, la gravata sentenza ha espressamente affermato che vi è stata attività successiva anche al "deconto" e non ha comunque statuito che spettano spese o competenze per attività non ancora espletate, dichiarando dovuta la somma di cui al precetto: e comunque si è visto che le voci successive, prospettate come eventuali nel "deconto", sono legittimamente incluse nel precetto in quanto effettivamente e legittimamente - con la sola puntualizzazione della voce per sessioni e corrispondenza, qui ritenuta dovuta in mutamento della pregressa giurisprudenza - intervenute nelle more tra formazione del titolo giudiziale e intimazione del precetto.

10. E' infine infondato anche l'ultimo motivo di ricorso (di "violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in relazione all'art. 615 c.p.c., comma 1, art. 616 c.p.c. in relazione all'art. 474 c.p.c. e art. 481 c.p.c., comma 2"; motivo concluso con il seguente quesito: costituisce duplicazione del titolo esecutivo la sentenza che, nella causa instaurata con atto di citazione in opposizione a precetto, statuisce la condanna dell'opponente al pagamento della somma portata dal precetto, anzichè semplicemente confermare, in caso di rigetto dell'opposizione, l'efficacia del precetto opposto?):

10.1. in primo luogo, la sentenza così recita in dispositivo:

"respinge in toto le domande proposte dalla parte opponente;

conseguentemente dichiara tenuto il sig. R.P.F. al pagamento di Euro 668,92 in favore della parte convenuta in opposizione di cui al precetto indicato in atti";

10.2. la formulazione letterale del titolo esclude quindi un autonomo titolo di condanna, perchè "dichiarare tenuto" potrebbe già di per sè non equivalere a "condannare", per l'etimologia stessa delle due espressioni, a meno che la condanna non si possa ricavare per implicito;

10.3. una tale ricavabilità per implicito va esclusa, attesa la stretta connessione letterale tra il rigetto della opposizione al precetto e la declaratoria dell'obbligo di pagamento delle somme da quello recate: sicchè è solo quest'ultimo obbligo che viene definitivamente riconosciuto - e, con tutta evidenza - una - sola volta come sussistente;

10.4. ne conseguirebbe la radicale illegittimità di qualsiasi eventuale duplicazione di esecuzioni, fondata la prima sul titolo di cui al precetto e l'altra, se separata, sul capo della sentenza di declaratoria dell'obbligo di pagare le somme di cui al precetto (ma beninteso fondando la sentenza stessa autonomo titolo di condanna per il capo sulle spese di quel grado di giudizio);

10.5. pertanto, non costituisce alcuna duplicazione - e tanto meno indebita - di titolo esecutivo la contemporanea pronuncia di rigetto dell'opposizione a precetto e di declaratoria di sussistenza del credito da questo recato.

11. Il ricorso va nel suo complesso rigettato, corretta o integrata la motivazione della gravata sentenza in ordine alla spettanza delle voci per sessione con il cliente e corrispondenza informativa. Quanto alle spese di lite, esse non possono che conseguire alla prevalente soccombenza del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna R.P.F. al pagamento, in favore di G.C., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici