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In tema di reati fiscali, la Corte
di Cassazione con la sentenza n. 30566, depositata il 2
agosto 2011 ha stabilito che deve essere esclusa la
qualificazione dell'omesso versamento delle ritenute
previdenziali e assistenziali (di cui all'articolo 2,
comma 1 bis, della legge 638/83) come reato permanente:
detta fattispecie ha infatti natura di reato omissivo
istantaneo, in quanto si realizza nel momento in cui
scade il termine per provvedere al versamento delle
ritenute previdenziali e assistenziali. La terza sezione
civile ha infatti spiegato che "sia la sentenza
impugnata che gli stessi ricorrenti hanno erroneamente
qualificato la violazione (...)come reato permanente,
sia pure traendone conseguenze diverse in ordine alla
cessazione della permanenza, mentre detta fattispecie ha
natura di reato omissivo istantaneo (...) Deriva da tale
qualificazione della fattispecie criminosa - ha concluso
la Corte - non solo l'applicabilità dell'indulto al
reato continuato di cui alla contestazione, la cui
consumazione è cessata il 16 marzo 2004 (...) ma altresì
la estinzione per prescrizione della singole vicende
unificate dal vincolo della continuazione".
- Autore: Luisa Foti)
Vedi sotto testo sentenza
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