Home page
Note legali e privacy
Dove siamo
Profilo e attività
Avvocati dello Studio
Contatti
Cassa
di Previdenza e deontologia forense
Notizie di cultura e di utilità varie |
Con la sentenza n. 30187,
depositata il 28 luglio 2011, la Corte di Cassazione ha
stabilito che se l'imputato è stato assolto dal delitto
di ingiuria ad opera del Giudice di pace, con la
connessa esclusione della condanna alla pena pecuniaria,
il giudice dell'appello (attivato dalla parte civile)
non può pronunciarsi con riferimento alla responsabilità
penale ma dovrebbe soltanto conoscere incidenter tantum
della medesima al fine della responsabilità civile
dell'imputato. I giudici della quinta sezione penale
hanno infatti spiegato che, dopo le modificazioni
introdotte dall'articolo 6 della legge 46/2006
all'articolo 576 Cpp, la parte civile ha facoltà di
proporre appello agli effetti della responsabilità
civile contro la sentenza di proscioglimento pronunciata
dal giudizio di primo grado. E il principio deve essere
affermato in particolare davanti al giudice di pace con
ricorso immediato, atteso che la regola generale dettata
dall'articolo 576 Cpp è applicabile anche al processo
davanti al magistrato onorario in virtù dell'articolo 2
del D.lgs 274/00.
- Autore: Luisa Foti) |
|
|
Legislazione e normativa nazionale
Dottrina e sentenze
Consiglio Ordine Roma: informazioni
Rassegna stampa
del giorno
Articoli, comunicati e notizie
Interventi, pareri e commenti degli Avvocati
Formulario di atti e modulistica
Informazioni di contenuto legale
Utilità per attività legale
Links
a siti avvocatura e siti giuridici
|