Con sentenza in data 20.05.2010 la
Corte d'Appello di Catania confermava la sentenza del
GIP del Tribunale di Catania 13.05.2008, appellata dal
PM, con cui S. M. è stato assolto perché il fatto non
sussiste dall'imputazione di cui agli art. 81 cpv, 609
quater, comma 1 n. 2 c.p. per avere, con più azioni
esecutive del medesimo disegno criminoso, compiuto atti
sessuali [rapporti orali] con I. B. R., di anni 14, che
gli era stata affidata, per ragioni d'istruzione,
essendo la stessa impiegata presso il suo studio
professionale quale apprendista segretaria.
Rilevava
la Corte che non era stata raggiunta la prova che
l'imputato avesse compiuto atti sessuali penalmente
rilevanti nel periodo 11 luglio-23 settembre 2005 in cui
la minore gli era sta affidata con mansioni di
segretaria, mentre era certo che rapporti sessuali erano
stati consumati quanto meno l'11 ottobre 2005 quando
l'affidamento era cessato.
Riscontrata
l'inattendibilità della persona offesa, alla stregua
delle sue evidenti menzogne su elementi essenziali della
vicenda, la corte, prese in esame le lettere che la
predetta aveva inviato durante il rapporto di lavoro al
legale (che le esibiva al PM); le intercettazioni
telefoniche e le captazioni ambientali, perveniva al
convincimento dell'esistenza di una relazione,
caratterizzata da reciproca attrazione sessuale e da
intima confidenza durante il rapporto di lavoro, ma non
sfociata nella consumazione di atti sessuali penalmente
rilevanti.
In
particolare, i biglietti e le letterine dimostravano che
la quattordicenne si era infatuata dello S. che
assecondava la sua passione amorosa platonicamente.
Non
era probante l'uso in una missiva del tu, né il fatto
che l'imputato avesse conservato gli scritti per parare
eventuali accuse di avere consumato rapporti sessuali
non consensuali.
Anche
le intercettazioni telefoniche (che avevano interessato
la convivente del professionista mostratasi gelosa
dell'I. al punto di accusarlo di fottere con la ragazza
e di appoggiarla nel culo; espressioni che la corte di
merito riconduceva a un mero convincimento della
convivente del quale non era stata indicata la matrice),
capillarmente analizzate, non avevano svelato elementi
denotanti con certezza che veri e propri atti sessuali
fossero stati consumati, fatta eccezione per quanto era
stato riscontrato nella captazione del l'11.10.2005,
vale a dire la consumazione di un coito orale.
Dalla
conversazione era emerso che S. aveva rimproverato la
ragazza di averlo tradito con un suo amico e che la
relazione sessuale durava da qualche giorno rimanendo
però incerto se ciò fosse avvenuto anche prima del 23
settembre.
La
corte territoriale, infine, non aderiva alla tesi
dell'accusa secondo cui gli atti sessuali consumati la
sera dell'11.10.2005 sarebbero punibili ai sensi
dell'art. 609 quater comma 1 n. 2 c.p. perché
riconducibili causalmente e psicologicamente a quel
rapporto d'affidamento per ragioni d'istruzione che era
iniziato con l'avvio di B. presso lo studio con funzioni
di apprendista segretaria e che si era concluso in
coincidenza della ripresa dell'anno scolastico.
Proponeva
ricorso per cassazione: il PG denunciando violazione di
legge e vizio di motivazione sul disconoscimento della
configurabilità del reato.
A
parere del PG la rilettura [eseguita mediante parziale
rivisitazione dei rilievi della corte d'appello] dei
dati emergenti dalle missive della minore, dalle
intercettazioni telefoniche e dalle captazioni
ambientali portava a opposto risultato considerando che
era stata illogicamente privilegiata l'inverosimile
spiegazione dell'imputato d'aver trattenuto gli scritti
(in una gli veniva dato il tu) perché lo gratificavano;
-
dalla conversazione tra l'imputato e B. del 22.07.2004
era emerso che essa aveva scritto che l'uomo le aveva
detto "che ho la pancia sexy e un bel seno";
-
nelle conversazioni intercettate il 26.08.2005 la gelosa
convivente aveva detto all'imputato «la appoggia nel
culo», «gli fa i pompini», «si permette di fottere con
lui»;
-
dalla conversazione tra S. e B. captata il 30.08.2005
emergerebbe che il primo non aveva esplicitamente
smentito alla convivente di avere commesso atti sessuali
con l'apprendista;
-
dalla captazione ambientale dell'11.10.2005 risultava
che l'imputato sospettava che la giovane lo tradisse con
un suo amico e l'aveva minacciata di lasciarla se avesse
scoperto che aveva fatto un pompino ad E. con cui aveva
litigato il "23 settembre 2005".
Col
secondo motivo il ricorrente denunciava erronea
interpretazione del concetto di affidamento di cui
all'art. 609 quater comma 1 n. 2 c.p. operante anche se
non più attuale al momento del fatto, sicché gli atti
sessuali commessi a rapporto di affidamento cessato
potevano essere ricondotti, nel caso di specie,
causalmente e psicologicamente al detto rapporto perché
gli effetti della posizione di supremazia del datore di
lavoro, che vizia il consenso, si proiettano oltre
l'ambito spaziale e temporale del rapporto.
Chiedeva
l'annullamento della sentenza impugnata.
Il
primo motivo è inammissibile perché articola censure di
ordine meramente fattuale, improponibili in sede di
legittimità.
E'
stata, infatti, avanzata una diversa ricostruzione dei
fatti segnalando alcuni elementi che sono stati
congruamente valutati dai giudici di merito i quali
hanno adottato una decisione che non presenta alcuna
lacuna motivazionale, né cadute logiche sull'esame dei
dati probatori raccolti (compresa la captazione
ambientale dell'11.10.2005 da cui non è dato inferire
che il 23 settembre 2005 “seguendo le condivisibili
considerazioni svolte dalla Corte ...vi era stato già il
compimento di atti sessuali tra l'imputato e la minore,
consistenti in rapporti orali” stante che la Corte aveva
semplicemente notato che “fare un pompino ...è un atto
sessuale evidentemente tipico e caratteristico del modo
in cui, da parte dei due uomini, ci si aspetta che la l.
si comporti nella relazione sessuale con loro”.
Non
è, quindi, ravvisabile l'asserita illogicità della
motivazione che, per essere apprezzabile come vizio
denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore
tale da essere percepibile ictu oculi, dovendo il
sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a
rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti
le minime incongruenze e considerandosi disattese l'e
deduzioni difensive che, anche se non espressamente
confutate, siano logicamente incompatibili con la
decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico
e adeguato le ragioni del convincimento (Cass. SSUU n.
24/1999, 24.11.1999, Spina, RV. 214794).
Il
ricorrente lamenta che i giudici di merito abbiano
travisato le prove raccolte, ma la censura, priva di
valide argomentazioni di supporto, si risolve in
asserzioni totalmente avulse da quanto esposto con
dovizia di approfondimenti dalla corte territoriale che
ha vagliato le acquisizioni processuali e i rilievi
dell'atto di appello ritenendoli inidonei a sovvertire
la decisione di primo grado.
Pertanto
la decisione sulla responsabilità, contrariamente al
dedotto, non si è sottratta all'obbligo di fornire un
quadro giustificativo della ritenuta non colpevolezza
dell'imputato, per il periodo in cui vigeva
l'affidamento della minore, in termini che certamente
non possono essere tacciati d'illogicità.
Il
secondo motivo è infondato.
Il
delitto di cui all'art. 609 quater, comma 1 n. 2, c.p.
riguarda il minore degli anni sedici ma maggiore degli
anni quattordici cui è riservata una tutela rispetto a
persone che su di lui possono esercitare suggestioni o
condizionamenti per il presentarsi di occasioni
frequenti di stretto contatto,. per l'instaurarsi ne:l
minore di uno speciale rapporto di fiducia; per il
pericolo che egli accondiscenda alle loro richieste per
assecondarle o per tema di reazioni così da determinare
una limitazione della libertà di scelta.
Questa
soggezione particolare impedisce di ritenere libero il
consenso prestato dal minore, perché il compimento degli
atti sessuali è reso possibile o agevolato dalla
sussistenza delle suddette qualità e dei rapporti ivi
indicati.
In
sostanza, il reato si configura quando s'instaura un
rapporto fiduciario che pone l'agente in una condizione
di preminenza e di autorità, anche morale, dovuta al
ruolo ricoperto.
Per
evitare indebite estensioni, è opportuno rilevare che
nel rapporto fiduciario quello che rileva è la qualità
rivestita da soggetti che hanno particolari rapporti con
i minori fra i quattordici e i sedici anni il cui
equilibrio psichico viene alterato e che possono essere
indotti a comportamenti non autonomamente ponderati e,
comunque, per i quali è difficile discernere un consenso
libero o plagiato.
Così
individuato il concetto di affidamento, è evidente che
non assumono rilievo le argomentazioni del ricorrente
circa l'operatività della posizione di garanzia
riconosciuta ai soggetti indicati nella norma de qua
quando venga a cessare il rapporto di affidamento, come
nel caso in esame, ostandovi sia il tenore letterale
della stessa, sia il divieto d''interpretarla in malam
partem sia il venir meno della presupposta condizione
d'inferiorità psichica.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso del PG. |