La stessa ratio della disciplina
sulla partecipazione al procedimento (anche quello di
irrigazione delle sanzioni amministrative di cui alla l.
n. 689/1981), non esclude affatto che l'avvio del
procedimento possa essere preceduto o supportato da
controlli, accertamenti, ispezioni svolti senza la
partecipazione del diretto interessato, che sarà edotto
di queste attività con una successiva comunicazione e
sarà, pertanto, messo nella condizione di intervenire
nella procedura e di verificare e, se del caso,
contestare la veridicità o esattezza degli accertamenti
compiuti e la stessa idoneità degli strumenti tecnici
utilizzati
N. 01276/2011
REG.PROV.COLL.
N. 00828/2009
REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro
generale 828 del 2009, proposto da:
Ceresa Snc di Ceresa Massimiliano,
Stefano & C., rappresentato e difeso dagli avv. Alberto
Maraschi, Paola Raffaglio, con domicilio eletto presso
Paola Raffaglio in Brescia, via Ferramola, 3;
contro
Comune di Spino D'Adda,
rappresentato e difeso dall'avv. Brunello De Rosa, con
domicilio eletto presso Laura Setti in Brescia, via L.
Beretta, 5;
per l'annullamento
dell’ordinanza 23.6.2009 del
Sindaco di Spino d’Adda n. 20 reg. ord. - prot. N.
10450, notificato in pari data presso la sede operativa
della società ricorrente, sita in Spino d’Adda - via
Mons. Quaini n. 18 - con la quale si ingiunge di
realizzare adeguate opere presso l’unità locale sita nel
territorio di quel comune al fine di garantire che le
emissioni acustiche causate dall’attività del
supermercato siano conformi ai valori limite previsti
dalla legge”.
Visti il ricorso e i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio di Comune di Spino D'Adda;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del
giorno 13 luglio 2011 il dott. Sergio Conti e uditi per
le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 16.7.2009
e depositato presso la Segreteria della Sezione il
3.8.2009, “La Ceresa Snc di Ceresa Massimiliano, Stefano
& C.” impugna l’ordinanza in data 23.6.2009 del Sindaco
di Spino d’Adda, con la quale si ordina di provvedere -
entro 30 gg. - a far realizzare adeguate opere presso il
locale in via mons. Quaini n. 18, al fine di garantire
che le emissioni acustiche causate dall’attività del
supermercato siano conformi ai valori limite previsti
dal DPCM 14.11.1997.
La ricorrente articola le seguenti
doglianze:
1) “Illegittimità dell’atto
impugnato per violazione dell'art. 9 L. n. 447/95 e,
comunque, perché inficiato da vizio di eccesso di potere
per difetto di istruttoria”; in quanto l’atto sarebbe
stato adottato per tutelare solo due soggetti, il
rilievo fonometrico da parte dell’ARPA è avvenuto in
assenza di contraddittorio e con grave vizio
metodologico per aver svolto le misurazioni del rumore
ambientale e di quello residuo per un periodo
estremamente ridotto ed in orari differenti e per aver
erroneamente affermato il superamento del limite
differenziale;
2) “Illegittimità dell’atto
impugnato per vizio di eccesso di potere nella parte in
cui, del tutto ingiustificatamente, detta indirizzi
organizzativi all’imprenditore privato”; sostenendo
altresì che il provvedimento risulterebbe del tutto
generico.
Si è costituito in giudizio
l’intimato Comune di Spino d’Adda, chiedendo il rigetto
del gravame.
Alla Camera di consiglio del
30.9.2009 (ord. N. 595/09) la Sezione ha accolto la
domanda incidentale di sospensione degli effetti
dell’atto impugnato.
Con atto notificato il 24.11.2010 e
depositato il 15.12.2010, il Comune ha richiesto la
revoca dell’ordinanza cautelare n. 595/09, in quanto la
società La Ceresa si sarebbe reiteratamente rifiutata di
dare seguito a quanto in detta ordinanza previsto.
Ha replicato, con memoria
depositata il 27.12.2010, la ricorrente.
Alla camera di consiglio del
12.1.2011 fissata per la disamina di detta istanza, le
parti hanno concordato sull’opportunità di pervenire in
tempi rapidi alla trattazione nel merito.
In vista della pubblica udienza del
13.7.2011 le parti hanno depositato documenti e memorie.
All’esito della discussione alla
pubblica udienza il ricorso è stato trattenuto per la
decisione.
DIRITTO
Con il ricorso all’esame, “La
Ceresa Snc di Ceresa Massimiliano, Stefano & C.” – che
gestisce un supermercato in Spino d’Adda alla via mons.
Quaini n. 18 – ha impugnato l’ordinanza sindacale con la
quale, richiamati gli esposti presentati da due
cittadini residenti nell’attiguo stabile (Bisetto
Stefano e Roverselli Alfredo) e i rilievi effettuati
dall’ARPA (all’uopo incaricata) le è stato ordinato di
provvedere, entro 30 gg., a far realizzare adeguate
opere presso il locale, al fine di garantire che le
emissioni acustiche causate dall’attività del
supermercato siano conformi ai valori limite previsti
dal DPCM 14.11.1997, con onere di presentare, dopo
l’esecuzione delle opere di messa a norma, di una
dettagliata relazione da parte di tecnico acustico ai
sensi dell’art. 2, c.6 e ss. L. n. 447/95 circa gli
interventi di insonorizzazione eseguiti ela valutazione
di impatto acustico prodotto dalle sorgenti interne.
La ricorrente articola due censure:
1) la violazione dell'art. 9 L. n.
447/95 e il difetto di istruttoria; poiché l’ordinanza
contingibile si porrebbe al di fuori del suo ambito di
intervento in quanto adottata per tutelare solo due
soggetti, e perché il rilievo fonometrico da parte
dell’ARPA è avvenuto in assenza di contraddittorio, con
grave vizio metodologico per aver svolto le misurazioni
del rumore ambientale e di quello residuo per un periodo
estremamente ridotto ed in orari differenti e per aver
erroneamente affermato il superamento del limite
differenziale;
2) eccesso di potere per aver
ingiustificatamente dettato indirizzi organizzativi
all’imprenditore privato; sostenendo altresì che il
provvedimento risulterebbe del tutto generico.
Il risulta comunque infondato,
sicché il Collegio è dispensato dal soffermarsi a
verificare se fosse o meno necessario evocare in
giudizio Bisetto Stefano e Roverselli Alfredo da
configurarsi come controinteressati (in particolare il
primo, posto che l’impugnata ordinanza sindacale, nel
dispositivo, espressamente prevede: “più precisamente
opportuni interventi nei confronti del Sig. Bisetto
Stafano ..”).
In Lombardia, la L.R. 10.8.2001 n.
13 -Norme in materia di inquinamento acustico - all’art.
15 (Controlli e poteri sostitutivi) prevede che “Le
attività di vigilanza e controllo in materia di
inquinamento acustico sono svolte dai comuni e dalle
province nell'ambito delle competenze individuate dalla
legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi
del supporto dell'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente ai sensi della legge regionale 14 agosto
1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente - ARPA).” (c.1).
Il c. 2 del cit.art. 15 specifica
che: “Per le attività di vigilanza e controllo di cui al
comma 1, il comune o la provincia effettuano precise e
dettagliate richieste all'ARPA privilegiando le
segnalazioni, gli esposti, le lamentele presentate dai
cittadini residenti in ambienti abitativi o esterni
prossimi alla sorgente di inquinamento acustico per la
quale sono effettuati i controlli. Gli oneri per le
attività di vigilanza e controllo effettuate ai sensi
del presente comma sono a carico dell'ARPA, così come
stabilito dall'art. 26, comma 5, della L.R. n. 16/1999.
Più in generale, l'art. 9 primo
comma della L. 26.10.1995 n. 447 – legge quadro
sull'inquinamento acustico - dispone: “Qualora sia
richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela
della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il
presidente della provincia, il presidente della giunta
regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente,
secondo quanto previsto dall'articolo 8 della L. 3 marzo
1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri,
nell'ambito delle rispettive competenze, con
provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso
temporaneo a speciali forme di contenimento o di
abbattimento delle emissioni sonore, inclusa
l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.
Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è
riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei
ministri”.
Un consistente indirizzo
giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Lecce, Sez. I, 11.1.2006,
n. 488, TAR Milano, Sez. IV, 27.12.2007 n. 6819, T.A.R.
Brescia, Sez. II, 2.11.2009 n. 1814), al quale il
Collegio aderisce, ha evidenziato che:
- la norma non può essere
riduttivamente intesa come una mera (e, quindi,
pleonastica) riproduzione, nell'ambito della normativa
di settore in tema di tutela dall'inquinamento acustico,
del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente
tradizionalmente riconosciuto dal nostro ordinamento
giuridico al Sindaco (quale Ufficiale di Governo) in
materia di sanità ed igiene pubblica, ma che invece la
stessa deve essere logicamente e sistematicamente
interpretata nel particolare significato che assume
all'interno di una normativa dettata -in attuazione del
principio di tutela della salute dei cittadini previsto
dall'art. 32 della Costituzione- allo scopo primario di
realizzare un efficace contrasto al fenomeno
dell'inquinamento acustico, tenendo nel dovuto conto il
fatto che la Legge n. 447/1995 (nell'art. 2 primo comma
lettera "a") ha ridefinito il concetto di inquinamento
acustico, qualificandolo come "l'introduzione di rumore
nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da
provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività
umane", sancendo espressamente che esso concreta (in
ogni caso) "un pericolo per la salute umana";
- conseguentemente l'utilizzo del
particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente
delineato dall'art. 9 della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447
deve ritenersi ("normalmente") consentito allorquando
gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle
competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale
rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento
acustico, tenuto conto sia che quest'ultimo -
ontologicamente (per esplicita previsione dell'art. 2
della stessa L. n° 447/1995 )- rappresenta una minaccia
per la salute pubblica, sia che la Legge quadro
sull'inquinamento acustico non configura alcun potere di
intervento amministrativo "ordinario" che consenta di
ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle
emissioni sonore inquinanti;
- in siffatto contesto normativo,
l'accertata presenza di un fenomeno di inquinamento
acustico (pur se non coinvolgente l'intera collettività)
appare sufficiente a concretare l'eccezionale ed urgente
necessità di intervenire a tutela della salute pubblica
con l'efficace strumento previsto (soltanto) dall'art. 9
primo comma della citata Legge n. 447/1995.;
- la tutela della salute pubblica
non presuppone necessariamente che la situazione di
pericolo involga l'intera collettività ben potendo
richiedersi tutela alla P.A. anche ove sia in
discussione la salute di una singola famiglia (o anche
di una sola persona)
- non può essere certamente
reputato ordinario strumento di intervento (sul piano
amministrativo) la facoltà riconosciuta dal Codice
Civile al privato interessato di adire l'Autorità
Giudiziaria Ordinaria per far cessare le immissioni
dannose che eccedano la normale tollerabilità" (cfr.
T.A.R. Lecce, 11.1.2006, n. 488).
Così inquadrata la valenza e
latitudine della disposizione, va respinto il primo
profilo del primo motivo, così come il secondo motivo,
con il quale si sostiene erroneamente che sarebbero
impartite direttive vincolanti all’imprenditore, dato
che l’ordinanza non fa che imporre il rispetto di un
limite di rumore violato lasciando al responsabile la
concreta individuazione delle misure da adottarsi.
Parimenti infondato risulta il
secondo profilo del primo motivo (l’esecuzione del
rilievo fonometrico da parte dell’ARPA in assenza di
contraddittorio), poiché la tipologia di accertamenti di
cui trattasi presuppone necessariamente il fatto che
essi siano eseguiti almeno una volta senza preavviso al
fine di monitorare le normali condizioni di
funzionamento ed emissione (che potrebbero essere
alterate laddove l'interessato fosse preventivamente
avvisato) (cfr. TRGA Trento 27.6.2005 n. 174).
Va soggiunto che (cfr. doc. n. 6
sia della ricorrente sia del Comune) che in data
20.3.2099 è stata emessa dall’Amministrazione
comunicazione di avvio del procedimento amministrativo
“per indagini fonometriche relative al rispetto dei
limiti fissati dalla normativa vigente” indirizzata alla
odierna ricorrente.
Peraltro, la stessa ratio della
disciplina sulla partecipazione al procedimento (anche
quello di irrigazione delle sanzioni amministrative di
cui alla l. n. 689/1981), non esclude affatto che
l'avvio del procedimento possa essere preceduto o
supportato da controlli, accertamenti, ispezioni svolti
senza la partecipazione del diretto interessato, che
sarà edotto di queste attività con una successiva
comunicazione e sarà, pertanto, messo nella condizione
di intervenire nella procedura e di verificare e, se del
caso, contestare la veridicità o esattezza degli
accertamenti compiuti e la stessa idoneità degli
strumenti tecnici utilizzati (cfr Cons. St., Sez. V, 5
marzo 2003, n. 1224, TAR Puglia, Bari Sez. I 26.9.2003
n. 3591).
Può quindi passarsi alla disamina
degli ulteriori profili – aventi carattere per così dire
“sostanziale” – della prima censura, con cui si lamenta
che: a) le misurazioni sono avvenute per un periodo
estremamente ridotto; b) le misurazioni del rumore
ambientale sono intervenute alle 10.00 circa, mentre la
misurazione del rumore di fondo è intercorsa a
mezzogiorno, allorquando le altre sorgenti di rumore
erano praticamente assenti; c) l’ aver erroneamente
affermato il superamento del limite differenziale.
Le doglianza non hanno fondamento.
Va richiamato il sistema normativo.
Il D.P.C.M. 14 novembre 1997 che
reca “valori limite assoluti di immissione” all’art. 3
stabilisce: “1. I valori limite assoluti di immissione
come definiti all'art. 2, comma 3, lettera a), della
legge 26 ottobre 1995, n. 447, riferiti al rumore
immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le
sorgenti sono quelli indicati nella tabella C allegata
al presente decreto.2. Per le infrastrutture stradali,
ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti
sonore di cui all'art. 11, comma 1, legge 26 ottobre
1995, n. 447, i limiti di cui alla tabella C allegata al
presente decreto, non si applicano all'interno delle
rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi
decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette
sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti
assoluti di immissione. 3. All'interno delle fasce di
pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse da quelle
indicate al precedente comma 2, devono rispettare i
limiti di cui alla tabella B allegata al presente
decreto. Le sorgenti sonore diverse da quelle di cui al
precedente comma 2, devono rispettare, nel loro insieme,
i limiti di cui alla tabella C allegata al presente
decreto, secondo la classificazione che a quella fascia
viene assegnata.”
Il successivo art. 4 - rubricato
valori limite differenziali di immissione - stabilisce:
“1. I valori limite differenziali di immissione,
definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26
ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e
3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti
abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree
classificate nella classe VI della tabella A allegata al
presente decreto. 2. Le disposizioni di cui al comma
precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto
ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile: a)
se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a
50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il
periodo notturno; b) se il livello del rumore ambientale
misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A)
durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo
notturno. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo
non si applicano alla rumorosità prodotta: dalle
infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e
marittime; da attività e comportamenti non connessi con
esigenze produttive, commerciali e professionali; da
servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso
comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno
dello stesso”.
Va chiarito che il rumore
ambientale è costituito da tutte le sorgenti di rumore
esistenti in un dato luogo e durante un determinato
tempo. Il rumore ambientale è costituito dall’insieme
del rumore residuo, per tale intendendosi il rumore
rilevato quando si esclude la specifica sorgente
disturbante, e da quello che prodotto dalla specifica
sorgente disturbante.
A tal riguardo occorre precisare
che il valore limite differenziale è quel valore dato
dalla differenza tra il livello equivalente di rumore
ambientale e il rumore residuo. Tenendo presente la
definizione di rumore residuo che è il rumore che
residua una volta eliminata la sorgente disturbante il
valore differenziale esprime lo specifico grado di
inquinamento acustico della specifica fonte disturbante.
In altre parole il valore
differenziale esprime il contributo che una specifica
fonte dà al livello di inquinamento generale.
I valori limite sono di 5 db per il
periodo diurno e di 3 db per il periodo notturno (art. 4
D.P.C.M. 14 novembre 1997).
Tali valori differenziali non si
applicano quando comunque il rumore ambientale è al di
sotto di determinati valori e precisamente 50 db(A) per
il periodo diurno e 40 db (A) per il periodo notturno
misurati a finestre aperte e 35 db(A) per il periodo
diurno e 25 db (A) per il periodo notturno misurati a
finestre chiuse.
Si tratta ovviamente di limiti da
applicarsi disgiuntamente nel senso che anche il
superamento di uno solo di essi consente l’applicazione
del valore differenziale. Ciò è fatto palese dalla
circostanza che il rumore viene definito in tali casi
trascurabile. Orbene è evidente che, essendo il rumore
sempre lo stesso, per ritenersi trascurabile non deve
superare i parametri di cui sopra per cui il superamento
anche di uno solo di essi implica l’applicazione dei
valori limite differenziali (cfr. T.A.R. Liguria, Sez.
I, 15 marzo 2010, n. 1166).
Con riguardo alla fattispecie
all’esame, va rilevato che la relazione dell’ARPA in
data 13.5.2009 (doc. 8 del Comune) rappresenta che “I
rilievi fonometrici sono stati effettuati dalle 9:30
alle 12:30 del 30.4.-2009", specificando che: <<Le
misure sono state eseguite al primo piano dello stabile
di via Mons. Quaini n. 16/Z a Spino d'Adda, nel
soggiorno dell'abitazione del Sig. Bisetto Stefano, alla
presenza del proprietario. Tale appartamento è risultata
essere il più disturbato dall'attività della società in
oggetto. Il soggiorno ha una portafinestra che si
affaccia sulla zona di carico/scarico del supermercato.
Il disturbo è causato dall'attività
del supermercato, in particolare dai camion, dalla
movimentazione dei carrelli utilizzati per lo scarico
delle merci e dal funzionamento delle ventole di
aereazione installate nella sala macchine.
La descrizione dettagliata delle
condizioni di misure di risultati è riportata nel
certificato di misura allegato, da considerarsi parte
integrante di questa relazione. L'esito dei rilievi
riassunto nella Tab.1. Si segnala la presenza di un
cantiere edile nelle vicinanze. Essendo l'attività
temporanea di contributi rumorosi provenienti da esso
sono stati esclusi dalle misure riportate in tabella.>>
Dalla tabella emerge che nel punto
di misura è stato rilevato rumore ambientale pari a 51.5
dB(A) (con il funzionamento delle sole ventole di
aerazione della sala macchine), e di 59.5 dB(A) (con
attivi solo camion, scarico merci, movimentazione
carrelli), e un rumore residuo i 43.0 dB(A).
La relazione ARPA rassegna le
seguenti conclusioni:
<< Il comune di Spino d'Adda ha
realizzato il piano d'azzonamento acustico del
territorio comunale previsto dal comma uno, lettera a),
dell'articolo 6 della legge quadro sull'inquinamento
acustico n. 447/95 (Delibera di approvazione del
consiglio comunale n. 30 del 25.11.2008).
Il piano colloca l'abitazione del
sig. Stefano Bisetto in classe IV (Aree di intensa
attività umane).
Poiché l'abitazione non appartiene
alla classe VI (Aree esclusivamente industriali) è
possibile applicare il limite di immissione
differenziale. Questo limite si applica solamente
all'interno dell'abitazione (art. 4 del DPCM
14.11.1997).
Per l'applicazione del limite
differenziale è inoltre necessario che il rumore
ambientale superi la soglia di applicabilità (comma 1 e
2 dell'articolo 4 del DPCM 14-11-1997):
- a finestre aperte periodo diurno
(6:00 – 22:00) 50 dB(A) – periodo notturno (22:00 –
6:00) 40 dB(A)
- a finestre chiuse periodo diurno
(6:00 – 22:00) 35 dB(A) – periodo notturno (22:00 –
6:00) 25 dB(A)
Nell'abitazione del sig. Bisetto il
livello del rumore ambientale misurato nel soggiorno
supera il suddetto limite di applicabilità. Poiché la
differenza tra il rumore ambientale ed il rumore residuo
eccede i 5 dB(A), il limite differenziale diurno è
superato (comma 2 articolo 4 del DPCM 14 11.1997) per
entrambe le sorgenti considerate, movimentazione merce e
ventole nella sala macchine. Il superamento del limite
differenziale diurno implica automaticamente anche il
superamento di quello notturno per le sole ventole della
sala macchine. Infatti la movimentazione merci viene
solo nel periodo diurno>>.
Come si vede l’ARPA ha dato
corretta applicazione alla normativa sopra esposta.
Le descritte condizioni ambientali
danno conto della sufficienza della durata delle
rilevazioni, invero una volta che si accerti il
superamento dei limiti per una soglia sifigniticativa
non v’è alcuna ragione per protrarre ulteriormente
l’accertamento tecnico.
Inoltre, Arpa, nelle
controdeduzioni svolte su richiesta dell'Amministrazione
comunale ai rilievi sollevati in proposito dall’odierna
ricorrente, (con la nota in data 5.8.2009 prodotta come
doc. n. 12 del Comune) evidenzia che: "la misura del
rumore ambientale è stata eseguita quando le sorgenti
indagate erano in funzione (ventole di aereazione della
sala macchine, scarico merci, movimentazione carrelli,
ingresso-uscita camion). Tutti i risultati dei rilievi
fonometrici, come dichiarato nella nostra relazione
tecnica, non contengono contributi derivanti dalla
vicina attività temporanea del cantiere edile e in
quanto tale non rappresentativa della normale situazione
acustica della zona. Infine da rilevare che i livelli
del rumore ambientale misurati durante l'attività del
supermercato sono così elevati (59.5 db (A) che
prevalgono abbondantemente i potenziali contributi di
altre sorgenti di rumore presente nell'intorno, e che, a
parte il cantiere, non sono state sentite. Si fa
riferimento ad altri motori, condizionatori o altre
attività rumorose>>.
Invero, non sussiste alcuna
prescrizione che imponga di effettuare la misurazione
del rumore ambientale e di quello residuo nel medesimo
orario (ed invero tale concomitanza neppure è possibile
se non usando due apparecchiature distinte) ma solo
quella che impone di distinguere fra i due distinti
periodi diurno e notturno.
Infine,va osservato che irrilevante
risulta ai fini del presente giudizio il richiamo –
operato dal legale della ricorrente in sede di
discussione alla pubblica udienza del 13.7.2011 - alla
conclusioni cui è pervenuto, in sede di relazione, il
CTU incaricato dal Tribunale di Crema nell’ambito del
procedimento istaurato dalla Ceresa Snc avverso la
sanzione amministrativa irrogata. Invero, si tratta di
accertamenti posti in essere in altro procedimento e che
non hanno ancora trovato accoglimento da parte del
giudice, non essendo ivi intervenuta la sentenza.
Sussistono tuttavia giusti motivi
per addivenirsi alla compensazione, fra le parti, delle
spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso
in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera
di consiglio del giorno 13 luglio 2011 con l'intervento
dei magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere,
Estensore
Mario Mosconi, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/08/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)
|