Nadia B. dipendente della Cassa di
Risparmio di San Miniato, è stata licenziata con lettera
del 4 luglio 2003 pervenutale l'8 luglio, con
motivazione riferita all'esecuzione di operazioni non
conformi alle disposizioni aziendali in materia di
concessioni di credito. Ella ha impugnato il
licenziamento con lettera raccomandata del 5.9.2003
spedita per posta in pari data, e pervenuta al
destinatario l'8 settembre 2003. Successivamente ella ha
chiesto al Tribunale di Pisa di dichiarare
l'illegittimità del licenziamento per la tardività della
contestazione dell'addebito e per l'entità
sproporzionata della sanzione. L'azienda si è difesa
sostenendo, tra l'altro, che il licenziamento era stato
impugnato tardivamente in quanto tra la data della
ricezione della sua comunicazione (8.7.2003) e la data
in cui la lettera di impugnazione era pervenuta
all'azienda (8.9.2003) erano decorsi oltre 60 giorni. Il
Tribunale con sentenza dell'ottobre 2006 ha dichiarato
l'illegittimità del licenziamento per la tardività della
sanzione. L'azienda ha proposto appello censurando la
sentenza del Tribunale, tra l'altro, per non avere
accolto l'eccezione di tardività dell'impugnazione del
licenziamento. La Corte di Firenze ha accolto l'appello
e in riforma della sentenza impugnata ha rigettato la
domanda di annullamento del licenziamento. In
particolare la Corte ha aderito all'eccezione di
decadenza dall'impugnativa del licenziamento rilevando
che si trattava di un atto unilaterale recettizio che
produceva effetti di diritto sostanziale soltanto
allorché perveniva a conoscenza del destinatario. La
lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione
censurando la sentenza della Corte di Firenze per avere
ritenuta tardiva l'impugnazione del licenziamento
nonostante che essa fosse stata inviata prima della
scadenza del termine di 60 giorni.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n.
15158 dell'11 luglio 2011, Pres. Vidiri, Rel. Zappia) ha
accolto il ricorso richiamando la sentenza delle Sezioni
Unite n. 8830 del 14.4.2010. Con tale pronuncia - ha
osservato la Corte - le Sezioni Unite, intervenendo sul
tema della rilevanza della scissione degli effetti in
capo al titolare ed in capo al destinatario della
impugnazione del licenziamento ai sensi dell'art. 6
della legge n. 604 del 1966, hanno sancito che l'effetto
impeditivo della decadenza si riconnette puramente alla
formulazione di una dichiarazione impugnatoria e,
pertanto, la decadenza deve intendersi impedita nel
momento in cui detta dichiarazione è emessa dal soggetto
legittimato, e non, invece, nel successivo momento in
cui il destinatario l'ha ricevuta. Non rileva dunque, a
tali fini, che la comunicazione dell'impugnazione giunga
all'indirizzo del datore di lavoro: la natura recettizia
dell'impugnazione, quale atto unilaterale destinato in
certam personam, implica che gli effetti tipici e propri
di quell'atto, connessi al tenore ed al contenuto della
dichiarazione, si producano nel momento in cui il
destinatario abbia legale conoscenza dello stesso, ma
non comporta invece l'irrilevanza del comportamento del
dichiarante e degli effetti che eventualmente vi si
riconnettono con riferimento al periodo anteriore alla
receptio. Così, al momento della ricezione della
dichiarazione si produce l'effetto tipico della stessa,
consistente nella contestazione al datore di lavoro
dell'illegittimità del recesso, mentre il comportamento
del lavoratore interessato, utile ad impedire la
decadenza dal diritto di conseguire la pronuncia di
annullamento del recesso datoriale, viene a compiersi
nel momento in cui la dichiarazione impugnatoria è
emessa e, dunque, nel momento in cui detta dichiarazione
è esternata dal dichiarante e posta al di fuori della
personale sfera di disponibilità di questo, in
particolare una volta che sia avvenuta la consegna
all'ufficiale postale della missiva raccomandata
destinata ad essere recapitata al datore di lavoro.
Sussiste cioè, sul piano logico, una scissione tra il
comportamento interruttivo della decadenza, correlato
alla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario ovvero
all'agente postale, ed il perfezionamento della
fattispecie impugnatoria, correlato alla ricezione
dell'atto da parte del destinatario, coerentemente alla
natura recettizia dell'impugnazione (Cass. SS. UU.,
14.4.2010 n. 8830; Cass. Sez. Lav. 4.10.10 n. 20556).
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