Come indicato dalla Corte
Costituzionale (a partire dalla sentenza n. 359 del
2003), la sociologia ha mutuato il termine mobbing da
una branca dell'etologia per designare un complesso
fenomeno consistente in una serie di atti o
comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in
essere nei confronti di un lavoratore da parte dei
componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal
suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione
ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di
escludere la vittima dal gruppo. Ciò implica l'esistenza
di uno o più soggetti attivi cui i suindicati
comportamenti siano ascrivibili e di un soggetto passivo
che di tali comportamenti sia destinatario e vittima.
Per quanto concerne i soggetti
attivi vengono in evidenza le condotte - commissive o,
in ipotesi, omissive - che possono estrinsecarsi sia in
atti giuridici veri e propri sia in semplici
comportamenti materiali aventi in ogni caso, gli uni e
gli altri, la duplice peculiarità di poter essere, se
esaminati singolarmente, anche leciti, legittimi o
irrilevanti dal punto di vista giuridico, e tuttavia di
acquisire comunque rilievo quali elementi della
complessiva condotta caratterizzata nel suo insieme
dall'effetto e talvolta, secondo alcuni, dallo scopo di
persecuzione e di emarginazione.
Per quanto riguarda il soggetto
passivo si pongono principalmente problemi di
individuazione e valutazione delle conseguenze dei
comportamenti medesimi. Tali conseguenze, secondo le
attuali acquisizioni, possono essere di ordine diverso.
Infatti, la serie di condotte in cui dal lato attivo si
concretizza il mobbing può determinare: l'insorgenza nel
destinatario di disturbi di vario tipo e a volte, di
patologie psicotiche, complessivamente indicati come
sindrome da stress post traumatico; il compimento, da
parte del soggetto passivo medesimo o nei suoi
confronti, di atti che portano alla cessazione del
rapporto di lavoro (rispettivamente: dimissioni o
licenziamento), anche indipendentemente dall'esistenza
dei disturbi di tipo psicologico o medico di cui si è
detto sopra: l'adozione, da parte della vittima, di
altre condotte giuridicamente rilevanti, ed
eventualmente illecite, come reazione alla persecuzione
ed emarginazione.
La domanda di risarcimento del
danno proposta dal lavoratore per mobbing in relazione a
comportamenti datoriali che si assumono influenti sul
licenziamento subito è soggetta a circostanziata e
precisa allegazione e prova in ordine agli specifici
fatti asseritamente lesivi.
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