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Gli enti sportivi sono tenuti a
tutelare la salute degli atleti anche attraverso la
prevenzione di eventi pregiudizievoli per la loro
integrità psicofisica, e ne rispondono in relazione
all'operato dei propri medici e del personale. Sono
applicabili le norme di cui al decreto 18.2.1982 in tema
di "tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica"
con particolare riferimento all'art. 1, ove è previsto
che "ai fini della tutela della salute coloro che
praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi
previamente e periodicamente al controllo dell'idoneità
specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono",
e all' art. 3 che statuisce che "ai fini del
riconoscimento dell' idoneità specifica ai singoli sport
i soggetti interessati devono sottoporsi agli
accertamenti sanitari previsti, in rapporto allo sport
praticato, nelle tabelle A e B di cui all'allegato 1 del
presente decreto, con la periodicità indicata nelle
stesse tabelle. Il medico visitatore ha facoltà di
richiedere ulteriori esami specialistici e strumentali
su motivato sospetto clinico. Gli sport non contemplati
nelle sopra citate tabelle sono assimilati, ai fini
degli accertamenti sanitari da compiersi, a quello che,
tra i previsti, presenta maggiore affinità con il
prescelto dell'interessato".
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