Confisca beni valore sproporzionato
redditoIl presupposto di operatività dell’istituto della
confisca di cui all’art. 12-sexies del d.l. n. 306/1992
è la presunzione di illiceità della provenienza delle
risorse patrimoniali di un dato soggetto, resosi autore
delle fattispecie di reato ivi richiamate. La norma
dispone infatti che “è sempre disposta la confisca del
denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il
condannato non può giustificare la provenienza e di cui,
anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta
essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi
titolo in valore sproporzionato al proprio reddito,
dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla
propria attività economica”.
Pur tuttavia – osserva la Corte -
appare evidente che ove le fonti di produzione del
patrimonio siano identificabili, siano lecite, e ne
giustifichino la titolarità in termini non
sproporzionati ad esse, è irrilevante che tali fonti
siano identificabili nei redditi dichiarati a fini
fiscali piuttosto che nel valore delle attività
economiche che tali entità patrimoniali producano, pur
in assenza o incompletezza di una dichiarazione dei
redditi.
Diversamente, si verrebbe a colpire
il soggetto, espropriandosene il patrimonio, non per una
presunzione di Illiceità, in tutto o in parte, della sua
provenienza ma per il solo fatto della evasione fiscale.
Ed infatti far conseguire la
confisca dei beni a fronte dell’inosservanza degli
obblighi di carattere fiscale non può dirsi
riconducibile allo spirito e alla ratio dell’istituto in
questione, che mira a colpire i proventi di attività
criminose e non a sanzionare la infedele dichiarazione
dei redditi, che si colloca in un momento successivo
rispetto a quello della produzione del reddito, e per la
quale soccorrono specifiche norme In materia tributaria,
non necessariamente implicanti responsabilità penali.
Una simile interpretazione è del resto confortata dal
tenore letterale della disposizione, che impedisce
l’ablazione del patrimonio quando, indifferentemente,
esso sia giustificato dal valore dei redditi formalmente
dichiarati ovvero dall’attività economica svolta,
quest’ultima normalmente produttiva di reddito
imponibile.
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