Avv. Paolo Nesta


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AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 18 ST. LAV. IL NUMERO DEI DIPENDENTI VA ACCERTATO SULLA BASE DEL CRITERIO DELLA NORMALE OCCUPAZIONE - Con riguardo al tempo antecedente al licenziamento (Cassazione Sezione Lavoro n. 17394 del 19 agosto 2011, Pres. Lamorgese, Rel. Tria).-Legge e giustizia.it

 

 

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Ai fini della operatività della tutela reale ex art. 18 St. Lav. contro i licenziamenti individuali illegittimi, il computo dei dipendenti (il cui numero deve essere superiore a 15),  va accertato sulla base del criterio della normale occupazione, il quale implica il riferimento all'organigramma produttivo oppure, in mancanza, alle unità lavorative necessarie secondo la normale produttività dell'impresa, valutate con riguardo al periodo di tempo antecedente al licenziamento e non anche a quello successivo (Cass. 4 settembre 2003, n. 12909) ed eventualmente comprensive, secondo i criteri stabiliti dalla rispettiva disciplina, dei lavoratori con contratto a termine o part-time verticale, nell'ipotesi in cui la variabilità del livello occupazionale sia strutturalmente connessa al carattere dell'attività produttiva.

 

In particolare, ai fini della sussistenza del requisito numerico, rilevante ai sensi dell'art. 18 St. Lav. per l'applicabilità della tutela reale, il giudice deve accertare - con indagine di fatto insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata - la normale produttività dell'impresa (o della singola sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo) facendo riferimento agli elementi significativi al riguardo, quale ad esempio, la consistenza numerica del personale in un periodo dì tempo anteriore al licenziamento, che deve essere congruo per durata e in relazione alla attività e alla natura dell'impresa.

 

La riduzione del numero dei dipendenti in prossimità del licenziamento vale, peraltro, ad escludere la ricorrenza del suddetto presupposto, quando essa risulti frutto non di condotte elusive del datore di lavoro ma di oggettive condizioni di mercato o di comprovate esigenze economiche dell'impresa tali da far ragionevolmente ritenere una ormai stabile contrazione dell'attività produttiva e, conseguentemente, una definitiva riduzione della manodopera al di sotto del numero di quindici dipendenti.

 

 

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