Ai fini della operatività della
tutela reale ex art. 18 St. Lav. contro i licenziamenti
individuali illegittimi, il computo dei dipendenti (il
cui numero deve essere superiore a 15), va accertato
sulla base del criterio della normale occupazione, il
quale implica il riferimento all'organigramma produttivo
oppure, in mancanza, alle unità lavorative necessarie
secondo la normale produttività dell'impresa, valutate
con riguardo al periodo di tempo antecedente al
licenziamento e non anche a quello successivo (Cass. 4
settembre 2003, n. 12909) ed eventualmente comprensive,
secondo i criteri stabiliti dalla rispettiva disciplina,
dei lavoratori con contratto a termine o part-time
verticale, nell'ipotesi in cui la variabilità del
livello occupazionale sia strutturalmente connessa al
carattere dell'attività produttiva.
In particolare, ai fini della
sussistenza del requisito numerico, rilevante ai sensi
dell'art. 18 St. Lav. per l'applicabilità della tutela
reale, il giudice deve accertare - con indagine di fatto
insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente
motivata - la normale produttività dell'impresa (o della
singola sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto
autonomo) facendo riferimento agli elementi
significativi al riguardo, quale ad esempio, la
consistenza numerica del personale in un periodo dì
tempo anteriore al licenziamento, che deve essere
congruo per durata e in relazione alla attività e alla
natura dell'impresa.
La riduzione del numero dei
dipendenti in prossimità del licenziamento vale,
peraltro, ad escludere la ricorrenza del suddetto
presupposto, quando essa risulti frutto non di condotte
elusive del datore di lavoro ma di oggettive condizioni
di mercato o di comprovate esigenze economiche
dell'impresa tali da far ragionevolmente ritenere una
ormai stabile contrazione dell'attività produttiva e,
conseguentemente, una definitiva riduzione della
manodopera al di sotto del numero di quindici
dipendenti.
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