La ritenzione, in compensazione o
in garanzia, non costituisce appropriazione indebita ex
art. 646 c.p. solo quando il credito vantato dall'agente
nei confronti del proprietario del bene è certo, liquido
ed esigibile, ossia determinato nel suo ammontare e non
controverso nel titolo
Cassazione, sez. II Penale, 20
luglio 2011, n. 28875
(Pres. Casucci - Rel Rago)
Fatto
p.1. Con ordinanza del 4/02/2011,
il Tribunale di Ragusa confermava il decreto emesso in
data 11/01/2011 con il quale il g.i.p. del Tribunale
della medesima città aveva disposto il sequestro
preventivo di un'autovettura Mercedes tg … in possesso
di B.S. e B.G., indagati del reato di cui all'art. 646
c.p. per non avere riconsegnato alla società di leasing,
nonostante l'avvenuta risoluzione del contratto, la
suddetta auto.
p.2. Avverso l'ordinanza, entrambi
gli indagati, a mezzo del proprio difensore, hanno
proposto un unico ricorso in cassazione deducendo
violazione dell'art. 646 c.p. per non avere il tribunale
considerato che, nella fattispecie in esame, non era
neppure configurabile in astratto l'ipotizzato reato di
appropriazione indebita atteso che i ricorrenti non
avevano mai avuto alcuna intenzione di impossessarsi
dell'auto, tant'è che, con lettera del 6/05/2010,
avevano invitato la società di leasing ad effettuare il
materiale ritiro. Nella fattispecie, quindi, era
ravvisabile, al più, una controversia di natura
civilistica. Il tribunale, poi, non aveva considerato
che era stata dedotta una compensazione e che la
denuncia di furto avrebbe dovuto eliminare ogni dubbio
circa la chiara buona fede dei ricorrenti.
Diritto
p.3. La censura è fondata per le
ragioni di seguito indicate.
Il tribunale, in ordine
all'eccezione dei ricorrenti che, a sostegno della loro
buona fede, avevano prodotto la lettera con la quale, a
seguito della diffida, avevano invitato la società di
leasing a ritirare l'autovettura, l'ha respinta
rilevando che, ai sensi dell'art. 8.2 del contratto, i
ricorrenti erano obbligati “alla immediata restituzione
nel luogo indicato dal concedente del bene”.
Ad avviso del Tribunale, la
suddetta norma era sufficiente per far ritenere la
sussistenza del fumus delicti.
Sennonché, va replicato che la
suddetta motivazione è fuorviante rispetto alla prova
dell'elemento psicologico del reato di appropriazione
indebita.
Infatti, la violazione della citata
norma pattizia, può, al più, dare luogo ad una
responsabilità civile, ma non si capisce come dovrebbe
refluire anche sulla prova dell'elemento psicologico del
contestato reato di appropriazione indebita.
È vero che è sufficiente la sola
configurabilità astratta del reato ma, nel caso di
specie, non spiega il tribunale neppure quali siano gli
elementi fattuali dai quali desumere la sussistenza
degli estremi dell'ipotizzato reato.
Altro punto su cui il tribunale
omette qualsiasi motivazione, è la dedotta
compensazione: in proposito, va osservato che, per
costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità,
che qui va ribadita, la ritenzione, in compensazione o
in garanzia, non costituisce appropriazione indebita ex
art. 646 c.p. solo quando il credito vantato dall'agente
nei confronti del proprietario del bene è certo, liquido
ed esigibile, ossia determinato nel suo ammontare e non
controverso nel titolo: ex plurimis Cass. 1746/1985 Rv.
171990 - Cass. 45992/2007 Rv. 238899 - Cass. 6080/2009
Rv. 243280. In conclusione, essendo la motivazione
carente, l'ordinanza va annullata con rinvio al
tribunale di Ragusa per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con
rinvio al Tribunale di Ragusa per nuovo esame.
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