Nel periodo sospetto anteriore alla
dichiarazione di fallimento o, nel caso di consecuzione
di procedure concorsuali, all'ammissione alla prima
delle procedure, non si pone la questione della prova
dello stato di insolvenza, che è oggetto di presunzione
iuris ed de iure, spiegando rilievo solo la conoscenza o
meno di detto stato
Cassazione, sez. I, 15 luglio 2011,
n. 15687
(Pres. Plenteda – Rel. Di Virgilio)
Svolgimento del processo
La Curatela del Fallimento
Magazzini D. s.n.c. dei F.lli D. nonché dei soci
illimitatamente responsabili D.P., E. ed A., agiva nei
confronti della C. s.r.l., esponendo che la società,
titolare di una catena di grandi magazzini di
abbigliamento nel Veneto orientale, ammessa alla
procedura di concordato il 22/12/1993, e poi dichiarata
fallita il xxxxxxx, aveva iniziato ad intrattenere, a
decorrere dalla metà degli anni ‘80 rapporti di
fornitura con la C. s.r.l., operante nel settore del
software; agli inizi, le parti avevano previsto il
pagamento delle forniture a mezzo di ricevute bancarie a
“30 giorni data fattura", ma già a decorrere dal 1991 le
ricevute non erano state più onorate e la Magazzini D.,
alla data dell'11 dicembre 1992, si era trovata esposta
nei confronti della convenuta per lire 38.316.711; tale
esposizione era stata ripianata a mezzo assegno solo per
l'importo di lire 316.711 e per il residuo la debitrice
aveva rilasciato cinque effetti cambiari, tratti sulla
società collegata Shopping S.r.l., che alla scadenza
erano rimasti insoluti e protestati; l'esposizione della
Magazzini D. nei confronti di C., intanto elevata a lire
57.221.218, era stata parzialmente ripianata con assegno
del 18 febbraio 93 della Magazzini D. per lire
57.994.477, da imputarsi all'esposizione nei confronti
di C. per lire 41.272.486, e con assegno in data 1
giugno 93 per lire 27.311.893 emesso da altra società
collegata, probabilmente postdatato.
Tanto premesso, il Fallimento
chiedeva la declaratoria di inefficacia ex art. 67, 2
comma L.F. dei detti pagamenti, per il complessivo
importo di lire 68.584.379. La convenuta si costituiva e
contestava la sussistenza del requisito soggettivo.
La causa veniva istruita con prove
orali; non compariva a rendere interrogatorio formale il
legale rappresentante della C..
Il Tribunale, con sentenza del 10
aprile 5 luglio 2001, accoglieva la domanda del
Fallimento.
Avverso tale sentenza C. S.r.l.
proponeva appello, sostenendo di non essere stata a
conoscenza dello stato di insolvenza della Magazzini D.,
per operare nel settore del software, totalmente diverso
da quello della D.; perché la modifica delle condizioni
di pagamento, inizialmente stabilita in 30 giorni dalla
fattura e la consegna dell'assegno postdatato, negato
peraltro dal Tribunale, potevano far presumere solo una
temporanea difficoltà; perché il primo pagamento,
avvenuto con assegno del 18 febbraio 1993, risaliva a 10
mesi prima della ammissione della società al concordato
preventivo, epoca in cui non vi era alcun sintomo
dell'insolvenza, come provato dall'incasso dell'assegno
del febbraio 1993;
infine, C. non aveva cessato la
collaborazione con la D. né agito in giudizio per il
recupero del credito.
La Corte d'appello, con sentenza
del 2/3/2005, ha respinto l'impugnazione.
La Corte territoriale, pur
ritenendo che, mutando le precedenti condizioni di
pagamento, il credito della Magazzini D. era stato in un
primo tempo soddisfatto con cessioni poi protestate nei
confronti della Shopping S.r.l., che era presumibile che
C. conoscesse i rapporti esistenti tra queste società,
avendo curato il settore informatico della Magazzini D.
e che dopo i protesti la società poi fallita si era
dimostrata incapace di pagare i propri debiti in unica
soluzione, ha concluso nel senso che tali elementi
potevano "suffragare solo l'ipotesi che l'appellante
fosse a conoscenza che la debitrice attraversasse un
periodo di temporanea illiquidità e non che fosse già
decotta".
Propone ricorso per cassazione il
Fallimento sulla base di due motivi.
Resiste la C. S.r.l. con
controricorso.
Il Fallimento ha depositato la
memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
1.1.- Con il primo motivo, il
Fallimento denuncia la violazione dell'articolo 67, 2
comma L.F., in relazione all'art. 5 della medesima
legge, per avere la Corte territoriale, in violazione
dell'interpretazione pacificamente accolta del concetto
di insolvenza, erroneamente ricondotto gli elementi di
prova offerti dalla Curatela nell'ambito della
temporanea illiquidità.
1.2.- Con il secondo motivo, il
ricorrente denuncia la motivazione solo apparente,
insufficiente e, comunque, contraddittoria su punto
decisivo della controversia, per avere la Corte
territoriale raggiunto una conclusione incompatibile con
le premesse, attribuendo agli elementi considerati un
significato che va al di fuori del senso comune,
omettendo di considerare ulteriori circostanze obiettive
(e cioè che la D., a partire dalla fine del 1991, non
aveva onorato le ricevute bancarie; che nel corso del
1992,a fronte di un'esposizione di oltre 38 milioni di
lire, aveva corrisposto soltanto la modestissima somma
di lire 316.711; che parte del debito era stato
ripianato a mezzo di assegno postdatato emesso da
società collegata; che la società era amministrata delle
medesime persone fisiche che amministravano Computer
Veneto S.r.l. e General Computer S.r.l. che, al pari
della C., non riuscivano ad ottenere dalla D. il
regolare pagamento dei propri crediti), e concludendo in
modo assiomatico, senza spiegare il perché delle
conclusioni raggiunte, antitetiche rispetto a quelle
adottate dal Tribunale, pur muovendo dalle stesse
premesse.
2.1.- I due motivi di ricorso, in
quanto strettamente connessi, possono essere valutati
congiuntamente e sono da ritenersi infondati.
Quanto al vizio di violazione di
legge, è agevole rilevare che la censura appare diretta
a far valere la violazione dell'art.5, L.F., per avere
la Corte territoriale erroneamente ricondotto gli
elementi di prova offerti dalla Curatela nell'ambito
riduttivo della "temporanea illiquidità", anziché in
quello dell'incapacità di provvedere al pagamento durata
quasi un anno e mezzo, facendo così venir meno, di
riflesso, il requisito soggettivo della revocatoria.
Detta censura non coglie il profilo
proprio della fattispecie della revocatoria che qui
interessa, ovvero la conoscenza e comunque la percezione
dello stato di insolvenza della Magazzini D. da parte
della C. alla data di ricezione dei pagamenti per cui è
causa, e non già la qualificazione degli elementi
probatori offerti dalla Curatela in termini di
insolvenza anziché come temporanea illiquidità.
È noto infatti che nel periodo
sospetto anteriore alla dichiarazione di fallimento o,
nel caso di consecuzione di procedure concorsuali,
all'ammissione alla prima delle procedure (così Cass.
28445/08 e 2437/2006), non si pone la questione della
prova dello stato di insolvenza, che è oggetto di
presunzione iuris ed de iure, spiegando rilievo solo la
conoscenza o meno di detto stato (così Cass. 5953/1985 e
2936/1978).
Nel resto, quanto alla censura di
vizio di motivazione, vale il richiamo al principio
secondo il quale il vizio di omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione si configura solo quando dal
ragionamento del Giudice di merito sia riscontrabile il
mancato o insufficiente esame di punti decisivi della
controversia, prospettati dalle parti o rilevabili
d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le
argomentazioni addotte, tale da non consentire
l'identificazione del procedimento logico giuridico
posto a base della decisione,né tali vizi consistono
nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle
prove dato dal Giudice del merito rispetto a quello
preteso dalla parte, spettando solo al primo il compito
di individuare le fonti del proprio convincimento, di
assumere e valutare le prove, di controllarne
l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le
complessive risultanze del processo, quelle ritenute
maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti
ad essi sottesi, mentre alla Corte di cassazione non è
conferito il potere di riesaminare e valutare
autonomamente il merito della causa, ma solo quello di
controllare sotto il profilo logico e formale e della
correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti
dal Giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento
dei fatti (così Cass. 18119/08,23929/07, 15489/07,
16459/04, tra le tante).
Dal principio sopra esposto
consegue che non è sindacabile per vizio di motivazione
la sentenza di merito che abbia adeguatamente e
logicamente valorizzato le circostanze ritenute decisive
e gli elementi necessari per chiarire e sorreggere la
ratio decidendi (così le pronunce 20911/05 e 10330/03):
alla stregua di detti principi, deve concludersi nel
senso che le censure del Fallimento sono nella sostanza
inammissibilmente intese a prospettare una valutazione
diversa degli elementi presuntivi offerta dalla Corte
territoriale.
Quanto alla addotta mancanza, o
mera apparenza di motivazione, all'attribuzione agli
elementi presi in considerazione di un significato al di
fuori del senso comune, premesso che la prima censura
sarebbe più propriamente riconducibile al vizio di
violazione di legge, ex art. 360 n.3 c.p.c. (così le
pronunce 24985/06, 25494/06, 15523/06, tra le tante),
nel resto, va rilevato che la Corte territoriale ha
esposto, sia pure in maniera stringata, le ragioni del
proprio convincimento sulla base degli elementi
valutati, non in contrasto con la decisione, proprio in
forza della valutazione di merito degli indizi, come
tale insindacabile nella presente sede;
infine, il criterio logico seguito
dalla Corte territoriale, quale si evince alla stregua
della valutazione degli elementi presuntivi ritenuti
rilevanti, da conto delle ragioni del dissenso rispetto
alla decisione assunta dal Tribunale, così dovendosi
concludere per l'infondatezza dell'ultimo rilievo del
secondo motivo.
3.1.- Conclusivamente, va respinto
il ricorso. Le spese del presente giudizio di
legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il Fallimento a rifondere alla C. s.r.l. le
spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro
1500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese
generali ed accessori.
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