Il diritto di percepire gli assegni
di mantenimento riconosciuti, in sede di separazione, da
sentenze passate in giudicato o, come nella specie, da
verbali di separazione consensuale omologata puo' essere
modificato, ovvero estinguersi del tutto, solo
attraverso la procedura prevista dall'articolo 710
c.p.c. (oltre che per accordo tra le parti) (Sez. 1, n.
8235/2000). Pertanto, correttamente la Corte del merito,
in difetto di accordo tra le parti in ordine all'entita'
del gia' previsto aumento del contributo al
raggiungimento della maggiore eta', ha provveduto a
determinare la nuova misura dell'assegno.
Corte di Cassazione Sezione 1
Civile, Sentenza del 22 luglio 2011, n. 16127
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella -
Presidente
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere
Dott. DOGLIOTTI Massimo -
Consigliere
Dott. SCHIRO' Stefano - Consigliere
Dott. DIDONE Antonio - rel.
Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC. GI. (c.f. (OMESSO)),
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPE AMEDEO
126, presso l'avvocato D'ELIA PAOLA, rappresentato e
difeso dall'avvocato FENGA CARMELA, giusta procura a
margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
DE. DO. EL. EM. (C.F. (OMESSO)),
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. TOMMASO
D'AQUINO 119, presso l'avvocato FAMIANI SALVATORE,
rappresentata e difesa dall'avvocato GATTO ANTONIO,
giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso il decreto della CORTE
D'APPELLO di MESSINA depositato il (OMESSO);
udita la relazione della causa
svolta nella pubblica udienza del 24/05/2011 dal
Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;
udito il P.M., in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. LETTIERI Nicola che
ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con decreto del 6.7.2005 il
Tribunale di Messina ha dichiarato inammissibile la
domanda di modifica delle condizioni di separazione
consensuale, proposta da De. Do. El. Em. nei confronti
del coniuge Sc. Gi. , perche' era pendente, fra le
parti, il giudizio di cessazione degli effetti civili
del matrimonio. Con il decreto impugnato (depositato il
(OMESSO)) la Corte di appello di Messina ha accolto il
reclamo proposto dalla De. Do. , ha revocato la
dichiarazione di inammissibilita' della domanda di
modifica delle condizioni di separazione e, in
accoglimento della stessa, ha condannato lo Sc. a
corrispondere alla reclamante, con decorrenza dalla
domanda, un assegno dell'importo di euro 150,00 mensili
(originariamente non previsto e in considerazione del
mutamento delle condizioni economiche dei coniugi) a
titolo di contributo al mantenimento della medesima
nonche' un assegno dell'importo di euro 461,52 (cosi'
elevato quello originariamente previsto di euro 361,52
fino alla maggiore eta') a titolo di contributo per il
mantenimento della figlia Va. , divenuta maggiorenne.
Contro il decreto della Corte di appello Sc. Gi. ha
proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso la De. Do. .
2.1.- Con il primo motivo il
ricorrente denuncia violazione degli articoli 177, 710 e
711 c.p.c.; Legge n. 898 del 1970, articoli 4 e 5
lamentando che sia stata ritenuta ammissibile la domanda
di modifica delle condizioni della separazione
nonostante che fosse gia' pendente il giudizio per la
cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3.1.- Il motivo e' infondato
perche' secondo la piu' recente e prevalente
giurisprudenza di questa Corte l'assegno di
mantenimento, in favore di uno dei due coniugi in regime
di separazione, e' dovuto fino al passaggio in giudicato
della sentenza che pronuncia il divorzio, la quale segna
il venir meno del presupposto di detto mantenimento,
cioe' del vincolo matrimoniale; con la conseguenza che
questa non comporta il venir meno dell'interesse al
ricorso in cassazione avverso la sentenza che riconosce
e quantifica l'assegno di mantenimento (Sez. 1, Sentenza
n. 813 del 15/01/2009).
Proprio perche' l'assegno di
mantenimento in favore di uno dei coniugi in regime di
separazione e' dovuto fino al passaggio in giudicato
della sentenza che pronuncia il divorzio, deve sempre
ritenersi ammissibile - proprio per l'opportunita' del
"simultaneus processus" innanzi allo stesso giudice per
la definizione delle questioni patrimoniali
indubbiamente connesse - la domanda di adeguamento
dell'assegno di separazione nel corso del giudizio di
divorzio, anche se il coniuge che tale adeguamento
richiede non si opponga alla pronuncia di scioglimento o
di cessazione degli effetti civili del matrimonio e
richieda, contestualmente, la corresponsione
dell'assegno di divorzio ai sensi della Legge n. 898 del
1970, articolo 5 e sempre che non si richieda, per lo
stesso periodo, la concessione di entrambi gli assegni
(Sez. 1, Sentenza n. 7488 del 24/08/1994).
Quanto alla questione dell'avvenuta
pronuncia del provvedimento presidenziale in corso di
giudizio divorzile e in ordine all'influenza sul
procedimento di revisione, va rilevata l'assoluta
novita' della questione e la conseguente
inammissibilita' della censura svolta al riguardo.
2.2.- Con il secondo motivo parte
ricorrente denuncia violazione degli articoli 10, 12 e
14 c.p.c., degli articoli 112 e 156 c.p.c. e formula il
quesito se vi e' stata violazione, ex articolo 11 Cost.,
degli articoli 10, 12 e 14 c.p.c. e dell'articolo 112
c.p.c. e dell'articolo 156 c.p.c., comma 7, da parte
della Corte d'appello di Messina che in sede di reclamo,
nel giudizio di modifica delle condizioni di
separazione, ha disposto l'aumento dell'assegno di
contributo al mantenimento in favore della figlia Va. ,
giudicando relativamente all'adempimento di obbligazioni
assunte in sede di separazione consensuale senza tener
in buon conto, a supporto del disposto aumento, la
presenza di giustificati motivi. La Corte di merito
avrebbe confuso una mera lamentela della reclamante con
una richiesta giudiziale. Avrebbe, poi, motivato
l'aumento del contributo per la figlia con la
preesistenza dell'obbligo assunto in sede di separazione
e tale controversia, secondo il ricorrente,
apparterrebbe alla competenza funzionale del tribunale.
2.2.- Il motivo e' infondato
perche' risulta dal provvedimento impugnato che la
domanda di revisione delle condizioni di separazione e'
stata espressamente proposta anche in relazione al
contributo per il mantenimento della figlia minore, come
d'altra parte risulta dalle conclusioni del ricorso,
trascritte nel controricorso da parte resistente.
Inoltre, il diritto di percepire
gli assegni di mantenimento riconosciuti, in sede di
separazione, da sentenze passate in giudicato o, come
nella specie, da verbali di separazione consensuale
omologata puo' essere modificato, ovvero estinguersi del
tutto, solo attraverso la procedura prevista
dall'articolo 710 c.p.c. (oltre che per accordo tra le
parti) (Sez. 1, n. 8235/2000). Si' che correttamente la
Corte del merito, in difetto di accordo tra le parti in
ordine all'entita' del gia' previsto aumento del
contributo al raggiungimento della maggiore eta', ha
provveduto a determinare la nuova misura dell'assegno.
2.3.- Con il terzo motivo parte
ricorrente denuncia violazione di legge e formula il
quesito se vi e' stata violazione, ex articolo 111
Cost., dell'articolo 156 c.c., comma 7, della Legge n.
898 del 1970, articoli 5 e 9 e succ. modifiche ed
integrazioni e dell'articolo 2697 c.c., da parte della
Corte di appello di Messina che in sede di reclamo ex
articolo 739 c.p.c., ha ritenuto la sopravvenienza di
fatti nuovi tali da alterare la situazione preesistente
disponendo, con motivazione apparente e/o perplessa ed
in mancanza di qualsivoglia prova, la modifica delle
condizioni di separazione.
La Corte di merito avrebbe
confrontato il reddito del ricorrente nel 1997 con
quello del 2003, anziche' confrontare quello del 2000
(epoca della separazione) con quello, immutato, del
2003.
3.3.- Sul terzo motivo e' infondata
l'eccezione di inammissibilita' formulata dalla
resistente perche' trattasi di ricorso proposto nella
vigenza del nuovo articolo 360 c.p.c., u.c..
Nondimeno, il motivo e'
inammissibile per violazione del requisito di
autosufficienza e di quello di specificita' non essendo
stato indicato, nel ricorso, l'ammontare del reddito
preso in considerazione ne' quello che la Corte avrebbe
dovuto prendere in considerazione. Talche' la censura
appare diretta soltanto ad ottenere una diversa lettura
ed un diverso apprezzamento degli elementi probatori,
peraltro neppure specificamente indicati come richiesto
dall'articolo 366 c.p.c., n. 4.
Al rigetto del ricorso consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimita' che liquida in complessivi euro
1.400,00 di cui euro 200,00 per esborsi oltre spese
generali ed accessori come per legge. In caso di
diffusione del presente provvedimento omettere le
generalita' e gli altri dati identificativi delle parti
a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003,
articolo 52 in quanto imposto dalla legge.
|