"le spese sostenute dai familiari
della vittima di un fatto illecito per partecipare alle
esequie del loro congiunto, ivi comprese quelle di
viaggio, in quanto normali e doverose secondo la
coscienza sociale ed il costume, vanno comprese fra i
danni derivanti dal fatto illecito in base ad un nesso
di regolarità causale, e, come tali, sono risarcibili (cfr.
Cass., 21/05/1977, n. 2124), potendo essere liquidati
anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. (v. Cass.,
15/2/1971, n. 373)." Fonte: Cassazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente
Dott. AMATUCCI Alfonso –
Consigliere
Dott. AMENDOLA Adelaide –
Consigliere
Dott. GIACALONE Giovanni –
Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro –
rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 24677/2006 proposto da:
... ... ... ... considerati
domiciliati “ex lege” in ROMA presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall’avvocato ... con studio in ... , giusta delega in
atti; – ricorrenti -
contro
... ASSICURAZIONI S.P.A., ...; –
intimati -
sul ricorso 29752/2006 proposto da:
... ASSICURAZIONI S.P.A., in
persona del procuratore speciale Dott. ... elettivamente
domiciliato in ROMA, ... presso lo studio dell’avvocato
... che lo rappresenta e difende giusta delega a margine
del controricorso e ricorso incidentale; – ricorrente -
contro
... ... ... ... considerati
domiciliati “ex lege” in ROMA presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall’avvocato ... con studio in ... giusta delega in
atti; – controricorrenti -
contro
...; – intimato -
avverso la sentenza n. 214/2005
della CORTE DI APPELLO DI LECCE – SEZIONE DISTACCATA DI
TARANTO – SEZIONE UNICA CIVILE, emessa il 18/5/2005,
depositata il 22/06/2005, R.G.N. 336/03;
udita la relazione della causa
svolta nella Pubblica udienza del 25/02/2011 dal
Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato ...;
udito l’Avvocato ... (per delega
dell’Avv. ...);
udito il P.M., in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio,
che ha concluso per il ricorso principale:
accoglimento 5^, 6^ e 8^ motivo e
rigetto degli altri; ricorso incidentale: inammissibile
1^ motivo, accoglimento 2^ motivo di ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 22/6/2005 la Corte
d’Appello di Lecce, in parziale accoglimento del gravame
interposto dai sigg.ri ... ... ... e ... e in parziale
riforma della sentenza Trib. Taranto 21/8/2002 di
condanna della società ... Assicurazioni s.p.a. e del
sig. ... al risarcimento – in via solidale – dei danni
dai medesimi subiti in conseguenza del decesso del sig.
.... (rispettivamente, marito della prima e padre dei
secondi) all’esito di sinistro stradale avvenuto il ...
in agro di ... per fatto e colpa del ... rideterminava
l’ammontare liquidato dal giudice di prime cure nella
complessiva somma di Euro 350.000,00 (di cui Euro
250.000,00 a titolo di danno patrimoniale), oltre ad
interessi e rivalutazione monetaria.
Avverso la suindicata pronunzia del
giudice della corte di merito la ... e gli ****
propongono ora ricorso per cassazione, affidato ad 8
motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la
società ... Assicurazioni s.p.a., che spiega altresì
ricorso incidentale sulla base di 2 motivi, illustrati
da memoria, cui resistono con controricorso la ... e gli
....
La ... e gli ... hanno presentato
altresì note d’udienza.
Motivi della decisione
Con il 1^ motivo i ricorrenti in
via principale denunziano violazione e falsa
applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.
360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Si dolgono che la corte di merito
abbia omesso di esaminare la questione della
responsabilità della compagnia assicuratrice per mala
gestio, erroneamente ritenendo insussistente il
colpevole ritardo nella liquidazione del danno, per
essersi la medesima “in corso di causa … adoperata per
transigere le controversie insorte con i trasportati ...
e ...”.
Lamentano che erroneamente la corte
di merito ha limitato l’ammontare del risarcimento del
danno patrimoniale alla somma di Euro 250.000 “attese le
conclusioni formulate in prime cure”, laddove la domanda
era stata estesa “a quella maggiore o minore somma che
si / riterrà più equa”.
Si dolgono che la corte di merito
abbia respinto la domanda di risarcimento del danno da
perdita di chance avanzata dalla ... per ravvisata
mancanza di prova della perdita del risultato, anzichè
della mera possibilità di conseguirlo.
Lamentano essere stata omessa la
pronunzia relativamente al danno da perdita del rapporto
parentale, in ordine al quale non può ovviare il
riferimento alle Tabelle, giacchè le Tabelle di Lecce
fanno riferimento al danno morale soggettivo, ma “nulla
dicono a proposito del danno da rottura del rapporto
parentale”; e, per altro verso, la compagnia
assicuratrice non è stata condannata al pagamento al
fondo di garanzia della somma ai sensi del D.L. n. 857
del 1976, art. 3 (conv. in L. n. 39 del 1977).
Con il 2 motivo i ricorrenti
denunziano violazione e falsa applicazione degli artt.
1218 e 1224 c.c., L. n. 990 del 1969, art. 22, L. n. 990
del 1969, art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., in relazione
all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su punto
decisivo della controversia, in relazione all’art. 360
c.p.c., comma 1, n. 5.
Si dolgono che la corte di appello
abbia ritenuto insussistente il colpevole ritardo nella
liquidazione del danno, erroneamente argomentando dal
rilievo che la medesima si era “in corso di causa …
adoperata per transigere le controversie insorte con i
trasportati ... e ...”.
Con il 3^ motivo i ricorrenti
denunziano violazione e falsa applicazione dell’art. 111
Cost., art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360
c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa motivazione su
punto decisivo della controversia, in relazione all’art.
360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Lamentano che erroneamente la corte
di merito ha limitato l’ammontare del risarcimento del
danno patrimoniale alla somma di Euro 250.000 “attese le
conclusioni formulate in prime cure”, laddove la domanda
era stata estesa “a quella maggiore o minore somma che
si riterrà più equa”.
Con il 4^ motivo i ricorrenti
denunziano violazione e falsa applicazione dell’art.
2043 c.c., art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., in relazione
all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su punto
decisivo della controversia, in relazione all’art. 360
c.p.c., comma 1, n. 5.
Si dolgono che la corte di merito
abbia respinto la domanda di danno per perdita di chance
avanzata dalla ... per non essere stata provata la
perdita del risultato, anzichè della mera possibilità di
conseguirlo.
Con il 5^ motivo i ricorrenti
denunziano violazione e falsa applicazione degli artt.
2056 e 1223 c.c., art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., in
relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su
punto decisivo della controversia, in relazione all’art.
360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si dolgono del mancato
riconoscimento delle spese per il rientro della ...
dalla vacanza – studio in corso a ....
Con il 6^ motivo i ricorrenti
denunziano violazione e falsa applicazione degli artt.
2043, 2056, 2059, 1223 e 1226 c.c., art. 111 Cost., art.
132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1,
n. 3; nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione su punto decisivo della controversia, in
relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si dolgono dell’operato calcolo del
danno morale in termini di frazione del danno
patrimoniale.
Con il 7^ motivo i ricorrenti
denunziano violazione e falsa applicazione degli artt.
2059 2056, 2059, 1223 e 1226 c.c., artt. 2, 29 e 30
Cost., art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360
c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su punto decisivo della
controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1,
n. 5.
Lamentano omissione di pronunzia
relativamente al danno da perdita del rapporto
parentale, in ordine al quale non può ovviare il
riferimento alle Tabelle giacchè le Tabelle di Lecce
fanno riferimento al danno morale soggettivo ma “nulla
dicono a proposito del danno da rottura del rapporto
parentale”.
Con l’8^ motivo i ricorrenti
denunziano violazione e falsa applicazione del R.D.L. n.
1578 del 1933, artt. 57, 58, 59 e 60, D.M. 5 ottobre
1994, n. 585, D.M. 8 agosto 2004, n. 127, art. 111
Cost., art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360
c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa motivazione su
punto decisivo della controversia, in relazione all’art.
360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si dolgono dell’erroneità della
liquidazione effettuata dalla corte di merito senza
tenere conto della specifica nota spese depositata, e
senza distinguere tra diritti di procuratore ed onorari.
Il 1^, il 2^, il 3^, il 5^ ed il 6^
motivo, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto
connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di
seguito indicati.
Come questa Corte ha più volte
avuto modo di affermare, in caso di mala gestio
impropria, relativa cioè al rapporto come nella specie
tra danneggiato ed assicuratore, è ben possibile che
l’integrale risarcimento del danno arrecato in
conseguenza di sinistro stradale comporti che la somma a
tal fine complessivamente liquidata sia rappresentata,
oltre che dal massimale di polizza, dalle altre somme
che a quest’ultimo debbano essere aggiunte per interessi
moratori, rivalutazione e spese (cfr. in particolare
Cass., 31/7/2006, n. 17460).
Al riguardo, si è altresì
precisato, diversamente dall’assicurato che intenda
invocare la responsabilità ultramassimale del proprio
assicuratore della r.c.a. (c.d. mala gestio propria), il
danneggiato non ha l’onere di formulare la relativa
domanda in modo espresso, potendo la stessa ritenersi
ricompresa nella richiesta di condanna dell’assicuratore
medesimo all’integrale risarcimento del danno (da ultimo
v. Cass., 28/6/2010, n. 15397).
Per farsi luogo alla corresponsione
del risarcimento è dalla legge previsto il termine di 60
giorni dalla richiesta del danneggiato, trascorso il
quale gli effetti negativi conseguenti al mancato
tempestivo versamento delle somme a tale titolo dovute
sono posti a carico dell’assicuratore, che del fatto
produttivo del danno di cui risponde il danneggiante
sopporta il rischio (cfr., da ultimo, Cass., 18/1/2011,
n. 1083).
Orbene, nell’affermare che la
responsabilità dell’assicuratore “non è in astratto
ravvisabile ove sia stato superato lo spatium
deliberandi L. n. 990 del 1969, ex art. 22?, e per
essersi “in corso di causa” la medesima “adoperata … per
elidere le conseguenze dannose almeno di alcune delle
domande proposte pervenendo a transazioni stragiudiziali
che hanno avuto l’effetto di far dichiarare cessata la
materia del contendere con riguardo alle domande della
trasportata ... e ex se e iure proprio da ...”, a tale
stregua omettendo di valutare la mancata messa a
disposizione in concreto nel termine stabilito di quanto
dovuto senza costringere controparte ad iniziare
addirittura il giudizio, ed altresì trascurando di
considerare la mancata conclusione – nel suindicato
termine – di favorevoli accordi transattivi -non solo
con terzi – ma anche con i danneggiati odierni
ricorrenti, emerge evidente come la corte di merito ha
nell’impugnata sentenza disatteso invero i suindicati
principi.
Fondata è altresì la doglianza
relativa alla ravvisata limitazione della domanda di
risarcimento del danno patrimoniale, laddove gli odierni
ricorrenti avevano in effetti sin dal primo grado esteso
la domanda alla “maggiore o minore somma che si riterrà
più equa”.
Come questa Corte ha al riguardo
già avuto modo di affermare, l’indicazione della somma
richiesta può avere invero valore meramente indicativo
allorquando la parte, pur dopo la relativa
quantificazione, chieda che il danno sia comunque
liquidato secondo giustizia ed equità, potendo in tal
caso il giudice attribuire una somma anche superiore a
quella indicata, rimanendo esclusa solamente la
possibilità di darsi ingresso a voci di danno diverse da
quelle espressamente elencate (cfr. Cass., 13/2/2002, n.
2078; Cass., 12/7/1999, n. 7345. Per l’affermazione che
nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del
danno, qualora l’attore, dopo avere indicato
analiticamente le voci di danno di cui chiede il ristoro
ed il relativo ammontare, abbia dichiarato di rimettersi
comunque “alla valutazione equitativa del giudice”, il
giudice non può pronunciare condanna per importi
superiori a quelli richiesti dalla parte, giacchè quella
formula in difetto di una esplicita dichiarazione in tal
senso, non può intendersi come una domanda di somme
anche maggiori rispetto a quelle indicate, ma solo come
richiesta al giudice di effettuare la valutazione
equitativa del danno, ai sensi dell’art. 1226 c.c., v.
peraltro Cass., 16/2/2010, n. 3593).
Del pari fondata, in tema di danno
patrimoniale, è la censura concernente il mancato
riconoscimento delle spese per il rientro della ....
Come questa Corte ha già avuto modo
dalla vacanza-studio in corso a ... di porre in rilievo,
le spese sostenute dai familiari della vittima di un
fatto illecito per partecipare alle esequie del loro
congiunto, ivi comprese quelle di viaggio, in quanto
normali e doverose secondo la coscienza sociale ed il
costume, vanno comprese fra i danni derivanti dal fatto
illecito in base ad un nesso di regolarità causale, e,
come tali, sono risarcibili (cfr. Cass., 21/05/1977, n.
2124), potendo essere liquidati anche in via equitativa
ex art. 1226 c.c. (v. Cass., 15/2/1971, n. 373).
Orbene, nel negare la risarcibilità
“del mancato utilizzo del soggiorno a ... non essendovi
… un nesso di connessione diretta e necessaria tra
l’evento e il pregiudizio paventato”, la corte di merito
ha invero nel caso disatteso il suindicato principio.
Quanto alla censura relativa
all’erroneità del calcolo del danno morale quale
frazione del danno patrimoniale va osservato che tale
statuizione si profila indubbiamente erronea laddove non
si ravvisi invero la sussistenza nella specie di un mero
lapsus calami, in ragione della omessa indicazione della
parola “non” tra “danno” e “patrimoniale”, come emerge
invero logicamente evidente in considerazione
dell’operato riferimento alle “tabelle di liquidazione
in uso nel distretto (e che questa Corte ha già fatto
proprie in analoghe fattispecie)”, essendo notorio che
le “tabelle” in uso nei vari distretti sono state
elaborate ai fini della liquidazione in via equitativa
del danno non patrimoniale, e non anche del danno
patrimoniale, la cui determinazione risponde invero alla
diversa logica dell’esatta commisurazione del relativo
ammontare, ai sensi degli artt. 1223, 1224, 1225, 1227 e
2056 c.c., in relazione allo specifico caso concreto.
In tal senso dovendo pertanto
correggersi la motivazione dell’impugnata sentenza, va
peraltro sotto diverso profilo posto in rilievo che il
mero riferimento alla banda percentuale compresa tra 1/3
e 1/2 non consente di cogliere quale sia stato nel caso
il punto di riferimento dalla corte di merito nel caso
in concreto preso in considerazione ai fini della debita
personalizzazione della liquidazione del danno non
patrimoniale (cfr. Cass., 28/11/2008, n. 28423; Cass.,
29/3/2007, n. 7740; Cass., 12/7/2006, n. 15760).
Orbene, la fondatezza dei motivi di
ricorso nei suesposti termini, assorbita ogni altra e
diversa questione, comporta l’accoglimento in relazione
del ricorso principale.
Va conseguentemente esaminato il
ricorso proposto in via incidentale dalla ...
Assicurazioni s.p.a..
Con il 1 motivo quest’ultima
denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 345
c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione su punto decisivo della controversia, in
relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Lamenta che erroneamente la corte
di merito l’ha condannata al pagamento di somma
superiore al massimale, giacchè la domanda di mala
gestio è stata da controparte proposta per la prima
volta con l’atto d’appello, sicchè trattasi di
inammissibile domanda nuova.
Con il 2^ motivo denunzia
violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056,
2059, 1223 e 1226 c.c., in relazione all’art. 360
c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione su punto decisivo della
controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1,
n. 5.
Si duole che la corte di merito
abbia “illegittimamente liquidato i danni morali in una
frazione del danno patrimoniale”.
I motivi, che possono
congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in
parte inammissibili e in parte infondati.
Oltre che formulati in violazione
del principio di autosufficienza, laddove viene fatto
riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito
senza invero debitamente riportarli nel ricorso (es.
alla domanda introduttiva del giudizio di primo grado e
all’atto di appello di controparte), diversamente da
quanto dalla ricorrente in via incidentale sostenuto va
ribadito quanto già più sopra osservato circa
l’inconfigurabilità dell’onere per il danneggiato di
formulare la relativa domanda in modo espresso, potendo
la stessa ritenersi come nella specie ricompresa nella
richiesta di condanna dell’assicuratore medesimo
all’integrale risarcimento del danno (v. Cass.,
28/6/2010, n. 15397; Cass., 31/7/2006, n. 17460).
Per altro verso, va ribadito
altresì il rilievo che il riferimento, ai fini del
calcolo del danno morale, alla frazione del “danno
patrimoniale” risulta nel caso frutto in realtà di mero
errore materiale, in ragione dell’omissione della parola
“non” tra “danno” e “patrimoniale”.
L’accoglimento nei sensi fatti
sopra palesi del ricorso principale comporta la
cassazione per quanto di ragione dell’impugnata
sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce
perchè, in diversa composizione, proceda a nuovo esame,
facendo dei disattesi principi applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà
anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie p.q.r. il ricorso
principale, rigetta l’incidentale. Cassa in relazione
l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del
giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Lecce,
in diversa composizione.
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