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Tribunale di Perugia, Sez. lavoro - sentenza del 22 luglio 2011in materia di lavoro pubblico - art. 52, d.lgs. n. 165/01 - diritto alle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori1

 

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Tribunale di Perugia,

Sezione lavoro, sentenza del 22 luglio 2011

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Afferma la ricorrente, in servizio con la qualifica di cancelliere

C.I. presso la Corte di Appello di Perugia, di essere stata

nominala titolare dell'Ufficio "campione penale" giusta ordine

di servizio del dirigente della Corte di Appello dall'aprile 2001 e

di avere poi continualo a svolgere tale attività come

responsabile dell'Ufficio recupero crediti istituito a seguito

dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 115/2002. Con ordine di

servizio n. 3/2003 veniva istituito a decorrere dall'1.7.2003

l'ufficio recupero crediti unificato, con competenze sia in

materia penale che civile, che continuava ad essere affidato alla

responsabilità della ricorrente.

Ripercorre analiticamente la difesa della ricorrente le

caratteristiche delle specifiche conoscenze richieste e delle

attribuzioni proprie dell'ufficio recupero crediti, soprattutto in

forza del D.P.R. n. 115/2002 ed afferma che tali funzioni, svolte

con continuità ed esclusività, debbano essere più correttamente

inquadrate nel superiore livello professionale ed economico

corrispondente alla posizione C3, ovvero, in subordine, nel

livello C2 delle declaratorie professionali del Ccnl comparto

Ministeri ed, in particolare del Ccnl per il Ministero della

Giustizia. Fa decorrere la sua richiesta dal luglio 2002.

Il Ministero ritualmente convenuto resiste in giudizio

eccependo in via preliminare la prescrizione quinquennale dei

diritti azionati dalla ricorrente, mentre nel merito afferma, a

contestazione della pretesa avversaria, che i livelli economici

dell'area professionale "C" dovrebbero ritenersi tutti equivalenti

per professionalità, con l'unica differenza consistente, per i

livelli 2 e 3, nella possibilità di svolgere funzioni vicarie del

2

dirigente. La ricorrente, piuttosto, avrebbe dovuto dimostrare di

avere svolto, mansioni qualificanti il superiore livello con

carattere di prevalenza rispetto alle funzioni appartenenti al

livello inferiore di appartenenza.

La decisione della controversia non necessita di attività

istruttoria, dal momento che dinanzi alla allegazione degli ordini

di servizio succeduti nel tempo che affidano alla ricorrente la

responsabilità dell'Ufficio campione penale prima e dell'ufficio

recupero crediti unificato poi, nonché a fronte della analitica

descrizione delle mansioni svolte dalla ricorrente contenute

nell'atto introduttivo del giudizio, nessuna specifica

contestazione è stata sollevata dalla difesa pubblica del

Ministero resistente.

Del tutto infondata è la prospettazione difensiva relativa alla

sostanziale identità tra le tre posizioni economiche confluenti

nell'area professionale C, sol che si abbia riguardo alle

declaratorie dei tre livelli contenute tanto nel CCNL del

comparto quanto in quelle del contratto integrativo per il

settore Giustizia vigenti nel periodo in contestazione e che,

allegate correttamente al ricorso, costituiscono l'esatto punto di

riferimento contrattuale ed alle quali la presente pronuncia fa

espresso richiamo.

E' infatti evidente che mentre la posizione economica C1 spetta

a coloro che, in possesso di adeguate conoscenze ed esperienza,

sono in grado di organizzare la propria attività anche con

direzione o coordinamento di unità organiche interne, il livello

2 va assegnato a coloro siano in possesso di approfondite

conoscenze teorico - pratiche, in grado di dirigere unità

operative con relazioni esterne ed interne di tipo complesso,

mentre, ancora, il livello 3 spetta a coloro che possiedano

elevate conoscenze, con consolidata esperienza, con funzioni di

direzione e controllo di unità organiche con assunzione diretta

di responsabilità e risultati.

3

Al personale con livello C2 è affidata la direzione degli uffici di

cancelleria o, nel loro ambito, di una unità organica quando la

direzione nel suo complesso sia riservata a professionalità

superiori. Al personale con livello C3 viene affidata la

preposizione di uffici o servizi, anche con funzioni vicarie del

dirigente, nell'ambito di strutture giudiziarie di notevole

complessità e rilevanza.

Del tutto peculiare è sicuramente la posizione nell'ambito degli

Uffici Giudiziari dell'Ufficio recupero crediti, dal momento che

esso si colloca parallelamente all'organizzazione delle

cancellerie, con competenze sia nel settore civile che penale.

Il responsabile, nominato nella persona della odierna ricorrente,

ha sicuramente compiti che travalicano la mera relazione

interna con altri settori del medesimo Ufficio di Corte di

Appello, dovendosi confrontare direttamente sia con il

pubblico, sia con enti esterni, quali i concessionari dei servizi di

riscossione. L'ufficio è però sempre stato costituito solo da un

responsabile e da un ausiliario.

Si tratta dunque di una unità organica indipendente,

corrispondente ad una cancelleria, ma a struttura semplice,

quindi corrispondente alle attribuzioni della declaratoria del

livello C2, dovendosi piuttosto riservare il livello superiore C,

richiesto in via principale in ricorso, a strutture più articolate sia

organicamente secondo settori di attività, quanto

numericamente come consistenza di addetti. La ricorrente ha

poi svolto tali compiti con esclusività, anzi aggiungendo a

questo incarico, mai assegnato ad altri, compiti ulteriori quale

componente della segreteria della commissione per gli esami per

l'abilitazione alla professione Forense come membro segretario

di varie commissioni elettorali in varie tornate.

E' evidente che l'assolvimento, in una struttura organizzativa

così semplice perché composta di due unità soltanto, di compiti

4

di responsabile ha compreso lo svolgimento anche di compiti

esecutivi più semplici, ma certo questo non comporta una

diversa ed inferiore valenza del compito alla Sig.ra Ci. attribuito,

appunto quale responsabile dell'ufficio.

Ne consegue che alla ricorrente, non potendosi alla medesima

riconoscere il diritto ad acquisire il livello superiore in presenza

del divieto di cui all'art. 52 D.L.vo n. 165/2001, va riconosciuto

comunque il diritto - non coperto da prescrizione in ragione

dell'epoca del proposto tentativo obbligatorio di conciliazione -

ad ottenere la corresponsione delle differenze retributive

previste contrattualmente tra il livello 1 dell'area C ed il

superiore livello 2 le cui mansioni ella ha espletato sicuramente

dall'1.7.2002 sino alla cessazione del servizio avvenuta a

decorrere dal 1.8.2008, che potranno calcolarsi sulla base delle

tariffe contrattuali tempo per tempo vigenti, con le

maggiorazioni conseguenti al computo degli interessi legali dalla

data di maturazione dei singoli ratei mensili sino al saldo.

In ragione del parziale accoglimento del ricorso, le spese di

giudizio possono essere dichiarate compensate nella misura di

un quarto tra le parti, la restante parte restando a carico del

Ministero resistente che ne rifonderà l'importo alla ricorrente

nella misura liquidata in dispositivo sulla base della nota spese

prodotta in udienza dal difensore della ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara il diritto di Ma.Ci. a percepire e, per l'effetto, dichiara

tenuto e condanna il Ministero resistente a corrisponderle, le

differenze retributive maturate per le superiori funzioni svolte

quale cancelliere C2 a decorrere dall'1 luglio 2002 e sino alla

cessazione dal servizio presso la Corte di Appello di Perugia, ira

l'inferiore trattamento retributivo corrispostole e quello

spettante contrattualmente alla posizione economica C2.

5

Differenze retributive da maggiorarsi in sede di pagamento con

interessi legali sulla sorte dalle scadenze periodiche delle singole

componenti sino al saldo.

Dichiara compensate per un quarto tra le parti le spese di

giudizio.

Condanna la resistente a rifondere alla ricorrente la restante

parte delle

spese sostenute, liquidata in Euro 721,00 per funzioni ed Euro

2.700,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, Ci. ed Iva

come per legge.

 

 

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