Tribunale di Perugia,
Sezione lavoro, sentenza del 22
luglio 2011
Svolgimento del processo - Motivi
della decisione
Afferma la ricorrente, in servizio
con la qualifica di cancelliere
C.I. presso la Corte di Appello di
Perugia, di essere stata
nominala titolare dell'Ufficio
"campione penale" giusta ordine
di servizio del dirigente della
Corte di Appello dall'aprile 2001 e
di avere poi continualo a svolgere
tale attività come
responsabile dell'Ufficio recupero
crediti istituito a seguito
dell'entrata in vigore del D.P.R.
n. 115/2002. Con ordine di
servizio n. 3/2003 veniva istituito
a decorrere dall'1.7.2003
l'ufficio recupero crediti
unificato, con competenze sia in
materia penale che civile, che
continuava ad essere affidato alla
responsabilità della ricorrente.
Ripercorre analiticamente la difesa
della ricorrente le
caratteristiche delle specifiche
conoscenze richieste e delle
attribuzioni proprie dell'ufficio
recupero crediti, soprattutto in
forza del D.P.R. n. 115/2002 ed
afferma che tali funzioni, svolte
con continuità ed esclusività,
debbano essere più correttamente
inquadrate nel superiore livello
professionale ed economico
corrispondente alla posizione C3,
ovvero, in subordine, nel
livello C2 delle declaratorie
professionali del Ccnl comparto
Ministeri ed, in particolare del
Ccnl per il Ministero della
Giustizia. Fa decorrere la sua
richiesta dal luglio 2002.
Il Ministero ritualmente convenuto
resiste in giudizio
eccependo in via preliminare la
prescrizione quinquennale dei
diritti azionati dalla ricorrente,
mentre nel merito afferma, a
contestazione della pretesa
avversaria, che i livelli economici
dell'area professionale "C"
dovrebbero ritenersi tutti equivalenti
per professionalità, con l'unica
differenza consistente, per i
livelli 2 e 3, nella possibilità di
svolgere funzioni vicarie del
2
dirigente. La ricorrente,
piuttosto, avrebbe dovuto dimostrare di
avere svolto, mansioni qualificanti
il superiore livello con
carattere di prevalenza rispetto
alle funzioni appartenenti al
livello inferiore di appartenenza.
La decisione della controversia non
necessita di attività
istruttoria, dal momento che
dinanzi alla allegazione degli ordini
di servizio succeduti nel tempo che
affidano alla ricorrente la
responsabilità dell'Ufficio
campione penale prima e dell'ufficio
recupero crediti unificato poi,
nonché a fronte della analitica
descrizione delle mansioni svolte
dalla ricorrente contenute
nell'atto introduttivo del
giudizio, nessuna specifica
contestazione è stata sollevata
dalla difesa pubblica del
Ministero resistente.
Del tutto infondata è la
prospettazione difensiva relativa alla
sostanziale identità tra le tre
posizioni economiche confluenti
nell'area professionale C, sol che
si abbia riguardo alle
declaratorie dei tre livelli
contenute tanto nel CCNL del
comparto quanto in quelle del
contratto integrativo per il
settore Giustizia vigenti nel
periodo in contestazione e che,
allegate correttamente al ricorso,
costituiscono l'esatto punto di
riferimento contrattuale ed alle
quali la presente pronuncia fa
espresso richiamo.
E' infatti evidente che mentre la
posizione economica C1 spetta
a coloro che, in possesso di
adeguate conoscenze ed esperienza,
sono in grado di organizzare la
propria attività anche con
direzione o coordinamento di unità
organiche interne, il livello
2 va assegnato a coloro siano in
possesso di approfondite
conoscenze teorico - pratiche, in
grado di dirigere unità
operative con relazioni esterne ed
interne di tipo complesso,
mentre, ancora, il livello 3 spetta
a coloro che possiedano
elevate conoscenze, con consolidata
esperienza, con funzioni di
direzione e controllo di unità
organiche con assunzione diretta
di responsabilità e risultati.
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Al personale con livello C2 è
affidata la direzione degli uffici di
cancelleria o, nel loro ambito, di
una unità organica quando la
direzione nel suo complesso sia
riservata a professionalità
superiori. Al personale con livello
C3 viene affidata la
preposizione di uffici o servizi,
anche con funzioni vicarie del
dirigente, nell'ambito di strutture
giudiziarie di notevole
complessità e rilevanza.
Del tutto peculiare è sicuramente
la posizione nell'ambito degli
Uffici Giudiziari dell'Ufficio
recupero crediti, dal momento che
esso si colloca parallelamente
all'organizzazione delle
cancellerie, con competenze sia nel
settore civile che penale.
Il responsabile, nominato nella
persona della odierna ricorrente,
ha sicuramente compiti che
travalicano la mera relazione
interna con altri settori del
medesimo Ufficio di Corte di
Appello, dovendosi confrontare
direttamente sia con il
pubblico, sia con enti esterni,
quali i concessionari dei servizi di
riscossione. L'ufficio è però
sempre stato costituito solo da un
responsabile e da un ausiliario.
Si tratta dunque di una unità
organica indipendente,
corrispondente ad una cancelleria,
ma a struttura semplice,
quindi corrispondente alle
attribuzioni della declaratoria del
livello C2, dovendosi piuttosto
riservare il livello superiore C,
richiesto in via principale in
ricorso, a strutture più articolate sia
organicamente secondo settori di
attività, quanto
numericamente come consistenza di
addetti. La ricorrente ha
poi svolto tali compiti con
esclusività, anzi aggiungendo a
questo incarico, mai assegnato ad
altri, compiti ulteriori quale
componente della segreteria della
commissione per gli esami per
l'abilitazione alla professione
Forense come membro segretario
di varie commissioni elettorali in
varie tornate.
E' evidente che l'assolvimento, in
una struttura organizzativa
così semplice perché composta di
due unità soltanto, di compiti
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di responsabile ha compreso lo
svolgimento anche di compiti
esecutivi più semplici, ma certo
questo non comporta una
diversa ed inferiore valenza del
compito alla Sig.ra Ci. attribuito,
appunto quale responsabile
dell'ufficio.
Ne consegue che alla ricorrente,
non potendosi alla medesima
riconoscere il diritto ad acquisire
il livello superiore in presenza
del divieto di cui all'art. 52
D.L.vo n. 165/2001, va riconosciuto
comunque il diritto - non coperto
da prescrizione in ragione
dell'epoca del proposto tentativo
obbligatorio di conciliazione -
ad ottenere la corresponsione delle
differenze retributive
previste contrattualmente tra il
livello 1 dell'area C ed il
superiore livello 2 le cui mansioni
ella ha espletato sicuramente
dall'1.7.2002 sino alla cessazione
del servizio avvenuta a
decorrere dal 1.8.2008, che
potranno calcolarsi sulla base delle
tariffe contrattuali tempo per
tempo vigenti, con le
maggiorazioni conseguenti al
computo degli interessi legali dalla
data di maturazione dei singoli
ratei mensili sino al saldo.
In ragione del parziale
accoglimento del ricorso, le spese di
giudizio possono essere dichiarate
compensate nella misura di
un quarto tra le parti, la restante
parte restando a carico del
Ministero resistente che ne
rifonderà l'importo alla ricorrente
nella misura liquidata in
dispositivo sulla base della nota spese
prodotta in udienza dal difensore
della ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara il diritto di Ma.Ci. a
percepire e, per l'effetto, dichiara
tenuto e condanna il Ministero
resistente a corrisponderle, le
differenze retributive maturate per
le superiori funzioni svolte
quale cancelliere C2 a decorrere
dall'1 luglio 2002 e sino alla
cessazione dal servizio presso la
Corte di Appello di Perugia, ira
l'inferiore trattamento retributivo
corrispostole e quello
spettante contrattualmente alla
posizione economica C2.
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Differenze retributive da
maggiorarsi in sede di pagamento con
interessi legali sulla sorte dalle
scadenze periodiche delle singole
componenti sino al saldo.
Dichiara compensate per un quarto
tra le parti le spese di
giudizio.
Condanna la resistente a rifondere
alla ricorrente la restante
parte delle
spese sostenute, liquidata in Euro
721,00 per funzioni ed Euro
2.700,00 per onorari, oltre
rimborso spese generali, Ci. ed Iva
come per legge.
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