La mancata notifica della sentenza
alla parte divenuta maggiorenne nel corso del
procedimento non fa decorrere il termine breve per
l’impugnazione, con la possibilità dunque per la parte
che ha compiuto i diciotto anni di impugnare la sentenza
nel termine di un anno. Lo ha stabilito la Corte di
cassazione con la sentenza n. 19122/2010.
Mentre, la sopravvenuta maggiore
età, non rilevata dal giudice, e dunque la prosecuzione
del giudizio nei confronti dei genitori non comporta una
lesione del contraddittorio nei confronti dell’ex
minore, con conseguente nullità della notifica della
sentenza ai genitori. Infatti, “la rappresentanza
processuale del minore non cessa automaticamente
allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua
volta, la capacità processuale, rendendosi necessario
che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto
alle altre parti mediante dichiarazione, notifica, o
comunicazione di un atto del processo. Tale principio
dell’ultrattività della rappresentanza opera - tuttavia
- soltanto nell’ambito della stessa fase processuale,
attesa l’autonomia dei singoli gradi di giudizio”.
Il caso era quello di un bambino
investito da una bicicletta mentre camminava in una zona
pedonale del comune di Barletta. La Cassazione ha
cassato la sentenza di appello che rigettava il ricorso
delle parti per ottenere il risarcimento del danno
rinviando il giudizio alla medesima Corte in diversa
composizione. Per i Supremi giudici infatti la Corte
territoriale avrebbe omesso di considerare che il
comandante dei vigili urbani nella propria deposizione
aveva dichiarato di non essere certo che quella sera
tutte le strade di accesso alla zone pedonale fossero
transennate. E se così fosse, si ricadrebbe nella
fattispecie prevista dall’articolo 2051 del Cc che
sanziona il danno cagionato dalle cose in custodia,
salvo il caso fortuito.
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