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SE C’E’ UN DISSERVIZIO ALLE UTENZE TELEFONICHE DI UN PROFESSIONISTA, IL DANNO E’ IN RE IPSA - G.d.P. Milano, sez. VI, 9 maggio 2011- Annalisa GASPARRE

 

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Le ragioni giuridiche

 

La piena operatività del servizio di telefonia rappresenta una necessità di qualsiasi utente – afferma il Giudice di Pace della VI sezione di Milano – e, nella fattispecie, trattandosi di servizi necessari per l’attività professionale, per lo svolgimento dei quali è necessario un perfetto funzionamento dei servizi telematici, “si deve concludere che il danno è in re ipsa”, perché vi è difficoltà e/o impossibilità a raggiungere e a farsi raggiungere da colleghi e clienti. L’accertato inadempimento parziale rispetto a quanto convenuto determina una responsabilità contrattuale in capo alla società, la quale è pertanto tenuta a risarcire il danno che ne è derivato, quand’anche questo non possa essere quantificato esattamente.

Vi è inoltre, secondo il Giudice milanese, un “danno relativo alla lesione dell’immagine professionale”, che merita di essere liquidato anch’esso in via equitativa ex art. 1226 c.c., non essendo agevole da quantificare esattamente. Sul punto, il Giudice richiama la pronuncia della Suprema Corte n. 1418/2011, che ha confermato la condanna della società telefonica al risarcimento dei danni al professionista provocati dai disservizi, cioè, nel caso specifico, dalla circostanza che il nome e il numero del professionista non comparivano nell’elenco telefonico e nei servizi a pagamento con operatore.

 

Altro precedente è quello del Giudice di Pace di Catanzaro – sent. 1 gennaio 2008 – che condannava il gestore telefonico perché, in rendendosi inadempiente rispetto al richiesto e pagato servizio di accesso alla rete ADSL, non consentiva al professionista – sempre un avvocato! – di accedere al servizio di banca dati on line, per cui aveva stipulato un contratto pluriennale. Nel caso di specie, nelle motivazioni attoree veniva fatto riferimento alla normativa a tutela dei consumatori che, peraltro, non appare in verità adeguata, poiché ad oggi, destinatario della tutela più ampia prevista dalle norme speciali è la “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”, categoria in cui non può includersi l’avvocato, specialmente se stipula un contratto per fini professionali, come quello di accesso alla banca dati giuridica.

 

Annalisa Gasparre

DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE   -   TELEFONI

Giudice di pace Milano Sez. VI, Sent., 09-05-2011

Fatto Diritto P.Q.M.

 

Svolgimento del processo

 

Con atto di citazione notificato il 31.08.2009, l'Avv. Ma.Pa. conveniva in giudizio Fa. S.p.A. per chiedere l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della società convenuta e, per l'effetto, la sua condanna al risarcimento dei danni patiti, che venivano quantificati in Euro 3.594,26, od in quella maggiore o minore somma accertata nel corso del giudizio.

L'attore esponeva di aver stipulato con Fa. S.p.A., in data 11.12.2008, un contratto per la fornitura di servizi di telefonia voce e internet con la garanzia della piena operatività della portabilità di tutti i numeri telefonici (linea fax e telefono) dallo stesso già utilizzati, sostenendo che dopo disservizi di vario genere puntualmente segnalati alla società convenuta e rimasti privi di riscontro, dal 18.02.2009 la linea fax del suo studio non era più funzionante sulla vecchia numerazione Te., con notevole pregiudizio per l'attività professionale svolta.

All'udienza del 19.01.2010 si costituiva la convenuta chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande, in quanto infondate in fatto ed in diritto; in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al pagamento della somma di Euro 1.072,07 per i servizi erogati da Fa. S.p.A.

Depositate memorie autorizzate ed esperito il tentativo di conciliazione, che non sortiva esito positivo, all'udienza del 21.12.2010 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni e l'assegnazione a sentenza all'udienza del 2.03.2011.

 

Motivi della decisione

 

La domanda è fondata e va accolta, anche se parzialmente ridotta nel "quantum".

Risulta pacifico e non contestato:

- che l'Avv. Pa., in data 11.12.2008, ha sottoscritto un contratto con Fa., denominato "(...)", avente ad oggetto la fornitura di servizi di telecomunicazioni con particolari condizioni tariffarie, che prevedeva il servizio accessorio c.d. di "(...)", tramite il quale il Cliente, pur cambiando il gestore telefonico, manteneva la numerazione telefonica già in uso con il precedente gestore (doc. 1 e 2 fasc. attoreo);

- che la linea fax dell'attore corrispondente al n. (...) non è mai stata attivata, malgrado ne fosse stata garantita la portabilità. Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che Fa. S.p.A. ha offerto un servizio non corrispondente a quanto contrattualmente pattuito e non ha mai dato riscontro alle numerose richieste di assistenza e chiarimenti formulate dall'attore, anche in merito alla rispondenza delle somme richieste dalla convenuta con gli accordi economici previsti nel pacchetto "(...)".

La convenuta, nei suoi scritti difensivi, ha sostenuto che sia per l'attivazione dei servizi che per la procedura di portabilità era necessaria la collaborazione dell'operatore Te., ma non ha poi fornito alcuna prova in contrasto con quanto esposto dall'attore, il quale ha dichiarato di aver appreso nel dicembre 2010 che il trasferimento della propria linea telefonica per il rientro in Te. era impedito dalla stessa Fa. S.p.A. (doc. 21 e 22 fase, attoreo).

Quanto alla richiesta di risarcimento danni formulata dall'attore, è innegabile che l'inadempimento dell'operatore telefonico ha provocato un grave pregiudizio all'Avv. Pa. Considerato che la piena operatività di un servizio di telefonia rappresenta ormai una necessità per qualsiasi utente, trattandosi nella fattispecie di servizi necessari per l'esercizio di un'attività professionale, per lo svolgimento della quale è essenziale un perfetto funzionamento dei mezzi telematici, si deve concludere che il danno è "in re ipsa" e consiste nella difficoltà di raggiungere via fax clienti e colleghi o nell'impossibilità di essere chiamati o contattati dagli stessi. Va, inoltre, riconosciuto un danno relativo alla lesione dell'immagine professionale, come recentemente deciso dalla Suprema Corte, che ha confermato una sentenza dei giudici di appello, che avevano condannato una società telefonica al risarcimento del danno ad un professionista conseguente al disservizio causato sulle utenze telefoniche (Cass. Civ. sent. n. 1418/11 del 21.01.2011).

Dal suddetto inadempimento deriva, ex art. 1223 c.c., il diritto dell'attore ad essere risarcito.

Risultando provato il danno nella sua esistenza, ma non potendo essere esattamente quantificato, con una valutazione equitativa, ex art. 1226 c.c., viene determinato in Euro 3.000,00, sulla base della durata e della gravità dei disservizi. Da tale somma andrà detratto l'importo che si ritiene dovuto dall'attore per i servizi forniti da Fa. e di cui lo stesso ha usufruito, equitativamente determinato in Euro 750,00, in considerazione della mancata prova da parte della convenuta che le somme richieste e contestate dall'attore siano state correttamente calcolate sulla base delle condizioni tariffarie concordate.

Per quanto sopra esposto, la convenuta va condannata al pagamento della somma di Euro 2.250,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Giudice di Pace, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:

- condanna Fa. S.p.A. al pagamento, in favore dell'attore, della somma di Euro 2.250,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;

- condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali liquidate nella somma di Euro 1.725,14, di cui Euro 288,14 per spese, Euro 1.437,00 per diritti ed onorari, oltre spese generali (12,50%) ed accessori di legge.

Sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.

 

 

 

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