Le ragioni giuridiche
La piena operatività del servizio
di telefonia rappresenta una necessità di qualsiasi
utente – afferma il Giudice di Pace della VI sezione di
Milano – e, nella fattispecie, trattandosi di servizi
necessari per l’attività professionale, per lo
svolgimento dei quali è necessario un perfetto
funzionamento dei servizi telematici, “si deve
concludere che il danno è in re ipsa”, perché vi è
difficoltà e/o impossibilità a raggiungere e a farsi
raggiungere da colleghi e clienti. L’accertato
inadempimento parziale rispetto a quanto convenuto
determina una responsabilità contrattuale in capo alla
società, la quale è pertanto tenuta a risarcire il danno
che ne è derivato, quand’anche questo non possa essere
quantificato esattamente.
Vi è inoltre, secondo il Giudice
milanese, un “danno relativo alla lesione dell’immagine
professionale”, che merita di essere liquidato anch’esso
in via equitativa ex art. 1226 c.c., non essendo agevole
da quantificare esattamente. Sul punto, il Giudice
richiama la pronuncia della Suprema Corte n. 1418/2011,
che ha confermato la condanna della società telefonica
al risarcimento dei danni al professionista provocati
dai disservizi, cioè, nel caso specifico, dalla
circostanza che il nome e il numero del professionista
non comparivano nell’elenco telefonico e nei servizi a
pagamento con operatore.
Altro precedente è quello del
Giudice di Pace di Catanzaro – sent. 1 gennaio 2008 –
che condannava il gestore telefonico perché, in
rendendosi inadempiente rispetto al richiesto e pagato
servizio di accesso alla rete ADSL, non consentiva al
professionista – sempre un avvocato! – di accedere al
servizio di banca dati on line, per cui aveva stipulato
un contratto pluriennale. Nel caso di specie, nelle
motivazioni attoree veniva fatto riferimento alla
normativa a tutela dei consumatori che, peraltro, non
appare in verità adeguata, poiché ad oggi, destinatario
della tutela più ampia prevista dalle norme speciali è
la “persona fisica che agisce per scopi estranei
all’attività imprenditoriale o professionale
eventualmente svolta”, categoria in cui non può
includersi l’avvocato, specialmente se stipula un
contratto per fini professionali, come quello di accesso
alla banca dati giuridica.
Annalisa Gasparre
DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE
- TELEFONI
Giudice di pace Milano Sez. VI,
Sent., 09-05-2011
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il
31.08.2009, l'Avv. Ma.Pa. conveniva in giudizio Fa.
S.p.A. per chiedere l'accertamento dell'inadempimento
contrattuale della società convenuta e, per l'effetto,
la sua condanna al risarcimento dei danni patiti, che
venivano quantificati in Euro 3.594,26, od in quella
maggiore o minore somma accertata nel corso del
giudizio.
L'attore esponeva di aver stipulato
con Fa. S.p.A., in data 11.12.2008, un contratto per la
fornitura di servizi di telefonia voce e internet con la
garanzia della piena operatività della portabilità di
tutti i numeri telefonici (linea fax e telefono) dallo
stesso già utilizzati, sostenendo che dopo disservizi di
vario genere puntualmente segnalati alla società
convenuta e rimasti privi di riscontro, dal 18.02.2009
la linea fax del suo studio non era più funzionante
sulla vecchia numerazione Te., con notevole pregiudizio
per l'attività professionale svolta.
All'udienza del 19.01.2010 si
costituiva la convenuta chiedendo, in via principale, il
rigetto delle domande, in quanto infondate in fatto ed
in diritto; in via riconvenzionale, la condanna
dell'attore al pagamento della somma di Euro 1.072,07
per i servizi erogati da Fa. S.p.A.
Depositate memorie autorizzate ed
esperito il tentativo di conciliazione, che non sortiva
esito positivo, all'udienza del 21.12.2010 la causa
veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per
la precisazione delle conclusioni e l'assegnazione a
sentenza all'udienza del 2.03.2011.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e va accolta,
anche se parzialmente ridotta nel "quantum".
Risulta pacifico e non contestato:
- che l'Avv. Pa., in data
11.12.2008, ha sottoscritto un contratto con Fa.,
denominato "(...)", avente ad oggetto la fornitura di
servizi di telecomunicazioni con particolari condizioni
tariffarie, che prevedeva il servizio accessorio c.d. di
"(...)", tramite il quale il Cliente, pur cambiando il
gestore telefonico, manteneva la numerazione telefonica
già in uso con il precedente gestore (doc. 1 e 2 fasc.
attoreo);
- che la linea fax dell'attore
corrispondente al n. (...) non è mai stata attivata,
malgrado ne fosse stata garantita la portabilità. Dalla
documentazione prodotta in giudizio emerge che Fa.
S.p.A. ha offerto un servizio non corrispondente a
quanto contrattualmente pattuito e non ha mai dato
riscontro alle numerose richieste di assistenza e
chiarimenti formulate dall'attore, anche in merito alla
rispondenza delle somme richieste dalla convenuta con
gli accordi economici previsti nel pacchetto "(...)".
La convenuta, nei suoi scritti
difensivi, ha sostenuto che sia per l'attivazione dei
servizi che per la procedura di portabilità era
necessaria la collaborazione dell'operatore Te., ma non
ha poi fornito alcuna prova in contrasto con quanto
esposto dall'attore, il quale ha dichiarato di aver
appreso nel dicembre 2010 che il trasferimento della
propria linea telefonica per il rientro in Te. era
impedito dalla stessa Fa. S.p.A. (doc. 21 e 22 fase,
attoreo).
Quanto alla richiesta di
risarcimento danni formulata dall'attore, è innegabile
che l'inadempimento dell'operatore telefonico ha
provocato un grave pregiudizio all'Avv. Pa. Considerato
che la piena operatività di un servizio di telefonia
rappresenta ormai una necessità per qualsiasi utente,
trattandosi nella fattispecie di servizi necessari per
l'esercizio di un'attività professionale, per lo
svolgimento della quale è essenziale un perfetto
funzionamento dei mezzi telematici, si deve concludere
che il danno è "in re ipsa" e consiste nella difficoltà
di raggiungere via fax clienti e colleghi o
nell'impossibilità di essere chiamati o contattati dagli
stessi. Va, inoltre, riconosciuto un danno relativo alla
lesione dell'immagine professionale, come recentemente
deciso dalla Suprema Corte, che ha confermato una
sentenza dei giudici di appello, che avevano condannato
una società telefonica al risarcimento del danno ad un
professionista conseguente al disservizio causato sulle
utenze telefoniche (Cass. Civ. sent. n. 1418/11 del
21.01.2011).
Dal suddetto inadempimento deriva,
ex art. 1223 c.c., il diritto dell'attore ad essere
risarcito.
Risultando provato il danno nella
sua esistenza, ma non potendo essere esattamente
quantificato, con una valutazione equitativa, ex art.
1226 c.c., viene determinato in Euro 3.000,00, sulla
base della durata e della gravità dei disservizi. Da
tale somma andrà detratto l'importo che si ritiene
dovuto dall'attore per i servizi forniti da Fa. e di cui
lo stesso ha usufruito, equitativamente determinato in
Euro 750,00, in considerazione della mancata prova da
parte della convenuta che le somme richieste e
contestate dall'attore siano state correttamente
calcolate sulla base delle condizioni tariffarie
concordate.
Per quanto sopra esposto, la
convenuta va condannata al pagamento della somma di Euro
2.250,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo
effettivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si
liquidano d'ufficio come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, ogni contraria
istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
- condanna Fa. S.p.A. al pagamento,
in favore dell'attore, della somma di Euro 2.250,00,
oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna la convenuta alla
rifusione delle spese processuali liquidate nella somma
di Euro 1.725,14, di cui Euro 288,14 per spese, Euro
1.437,00 per diritti ed onorari, oltre spese generali
(12,50%) ed accessori di legge.
Sentenza esecutiva ai sensi
dell'art. 282 c.p.c.
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