La teste nel rivendicare la
proprietà del denaro oggetto dei due versamenti su conto
estero ritenuti dal giudice territoriale non riferibili
alla vicenda negoziale per la quale è ancora processo,
vantava un interesse diretto e immediato tale da
legittimare la sua partecipazione al giudizio in qualità
di parte, senza che la circostanza di essere stata già
soddisfatta, nelle sue pretese creditorie in conseguenza
dell'avvenuto versamento della somma in contestazione
potesse dirsi idonea a riattivare una capacità a
testimoniare che, per costante giurisprudenza di questa
corte regolatrice, va valutata a prescindere da vicende
che costituiscano un posterius facti rispetto alla
predicabilità ex ante dell'interesse a partecipare al
giudizio
Cassazione, sez. III, 28 luglio
2011, n. 16499
(Pres. Amatucci – Rel. Travaglino)
Svolgimento del processo
La s.r.l. C. evocò in giudizio
dinanzi al tribunale di Torino A..A., esponendo:
- Che, nel settembre del 2000,
aveva stipulato con il convenuto un preliminare di
vendita di un'unità immobiliare (individuata come "Villa
13") sita in (omissis) per un prezzo di 3 miliardi 400
milioni di lire;
- Che il promissario acquirente
aveva poi richiesto l'esecuzione di lavori
extra-capitolato per un importo di 210 milioni;
- Che il termine per il pagamento e
per la stipula dell'atto pubblico era stato prorogato
convenzionalmente (all'esito del mancato versamento, da
parte dell'A., del residuo importo di un miliardo di
lire) al 30 maggio 2002;
Che, con missiva del 6 giugno 2002
(erroneamente indicata in sentenza come risalente al
2001, per un presumibile lapsus calami) essa attrice
aveva contestato all'A. l'inosservanza del termine
convenuto, invitandolo a comparire per il 4.7.2002
dinanzi al notaio per il saldo e per la stipula del
contratto definitivo: invito rimasto, peraltro, senza
effetto.
L'attrice chiese, pertanto, la
risoluzione del preliminare per inadempimento del
promissario acquirente.
Il convenuto, nel costituirsi,
eccepì che nessun termine essenziale per la stipula del
contratto definitivo era mai stato pattuito tra le
parti, mentre l'attrice aveva omesso di contabilizzare,
tra i pagamenti ricevuti, due versamenti, eseguiti l'11
settembre e il 22 novembre 2001 su di un conto estero
(presso la Schroeder Bank, di Zurigo) della C., di
importi pari a 230.000 e 150.000 Euro. In via
riconvenzionale, egli chiese, pertanto, l'accertamento
del complessivo ammontare dei pagamenti da lui
effettuati - pari ad Euro 1.521.364, oltre ad Euro
24.789 per IVA - e la conseguente declaratoria di
debenza di una somma ancora dovuta a saldo pari ad Euro
234.589, oltre ad IVA al 4% (e non al 20%, come preteso
dall'attrice), oltre alla pronuncia di una sentenza
costitutiva ex art. 2932 c.c. stante la propria
disponibilità al pagamento della residua somma così
indicata.
Il giudice di primo grado accolse
in parte qua la domanda dell'attrice, pronunciando la
risoluzione del preliminare di vendita per grave
inadempimento del convenuto e dichiarando estranee alla
contabilità della C. le somme versate dal promissario
acquirente nel settembre e nel novembre del 2001.
La corte di appello di Torino,
investita dei gravami, principale e incidentale,
proposti rispettivamente dall'A. e dalla C., li rigettò
entrambi.
La sentenza è stata impugnata da
A..A. con ricorso per cassazione sorretto da 6 motivi e
corredato da memoria illustrativa. Resiste con
controricorso la C..
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato per quanto di
ragione.
Con il primo motivo, si denuncia
omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo
per il giudizio, concernente la ritenuta sussistenza di
un grave o rilevante inadempimento del promissario
acquirente da determinare la risoluzione del contratto
preliminare di compravendita ai sensi dell'art. 1454
c.c..
Il motivo risulta così
sintetizzato, in ossequio al disposto dell'art. 366 bis
c.p.c..
Il giudice di appello ha omesso di
procedere, attraverso l'indagine del comportamento delle
parti alla luce degli impegni contrattuali presi, alla
valutazione della effettiva sussistenza degli estremi
dell'inadempimento ascritto, derivandone, sul punto, una
omessa motivazione circa la sussistenza della grave o
rilevante responsabilità nel comportamento del
promissario acquirente, ritenuta il presupposto della
diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., da
parte della promittente venditrice e della successiva
risoluzione contrattuale per inadempimento. Con il
secondo motivo, si denuncia omessa motivazione circa un
fatto controverso e decisivo per il giudizio volto ad
escludere l'esistenza o la gravità e rilevanza
dell'inadempimento del promissario acquirente, stante
l'intervenuta eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c. e la denuncia di specifico inadempimento imputabile
al promittente venditore. Il motivo viene così
sintetizzato:
Qualora la corte di appello avesse
adeguatamente esaminato le ragioni in fatto e in diritto
che avevano determinato il promissario acquirente, con
la lettera del 30.6.2002, a contestare la diffida ad
adempiere e l'allegato conteggio, chiedendo un esame in
contraddittorio preventivo alla stipula del rogito, si
sarebbe pronunciata verosimilmente in modo diverso,
escludendo la sussistenza di un inadempimento, per di
più se grave e rilevante, del promissario acquirente da
cui far derivare la risoluzione del contratto.
Con il terzo motivo, si denuncia
violazione e falsa applicazione dell'art. 115 comma 1
c.p.c.. Il motivo si conclude con il seguente quesito di
diritto: Dica la corte se la corte di appello di Torino
ha gravemente violato l'art. 115 comma 1 c.p.c. ponendo
a base della decisione impugnata un elemento di fatto
mai ritualmente dedotto ed eccepito dall'attrice in
corso di causa, che avrebbe avuto interesse a dedurre ed
eccepire, costituito dalla mancata prova, da parte del
promissario acquirente, della esistenza di disposizioni
della C., creditrice, di eseguire pagamenti in deroga
alle modalità del contratto preliminare, limitatamente a
due versamenti dei quattro effettuati all'estero dal
promissario acquirente.
Con il quarto motivo, si denuncia
insufficiente o quantomeno contraddittoria motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio
concernente l'omessa contabilizzazione di due versamenti
sui quattro effettuati su conto estero dal promissario
acquirente e la loro natura.
Il motivo ripropone, sotto il
profilo del vizio motivazionale, la medesima doglianza
espressa con quello che precede.
Con il quinto motivo, si denuncia
violazione e falsa applicazione dell'art. 157 comma 2
c.p.c. e dell'art. 246 in relazione all'art. 100 c.p.c..
La censura si conclude con il
seguente quesito di diritto:
Dica la corte se la corte di
appello di Torino ha gravemente violato l'art. 157 comma
2 c.p.c. in relazione all'art. 246 c.p.c. per non aver
dichiarato la nullità, eccepita ritualmente, della
testimonianza resa dalla teste R.A., che vantava un
interesse diretto e immediato, riconducibile all'art.
100 c.p.c., che avrebbe potuto legittimare la sua
partecipazione nel giudizio.
Con il sesto motivo, si denuncia
insufficiente motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio concernente la valutazione
della deposizione testimoniale del teste C.F. sulle
circostanze riferite del relato ex parte.
Il motivo si conclude con la
seguente sintesi:
Il giudice di appello è incorso nel
vizio di insufficiente motivazione che avrebbe evitato
qualora avesse valutato e preso posizione sulle
specifiche ragioni dell'appellante circa la irrilevanza
della testimonianza del teste C. in relazione alle
dichiarazioni sull'appartenenza alla signora R. delle
somme di due versamenti eseguiti dall'A., perché
circostanza riferita dal sig. B.V., legale
rappresentante dell'attrice C..
Vanno esaminati (ed accolti), in
via preliminare, gli ultimi due motivi di ricorso, che
lamentano vizi procedurali in tema di valutazione ed
ammissibilità delle deposizioni testimoniali ivi
riportate.
Fondato deve dirsi, difatti, il
quinto motivo, poiché la teste R., nel rivendicare la
proprietà del denaro oggetto dei due versamenti su conto
estero ritenuti dal giudice territoriale non riferibili
alla vicenda negoziale per la quale è ancora processo,
vantava un interesse diretto e immediato tale da
legittimare la sua partecipazione al giudizio in qualità
di parte, senza che la circostanza di essere stata già
soddisfatta, nelle sue pretese creditorie in conseguenza
dell'avvenuto versamento della somma in contestazione
potesse dirsi idonea a riattivare una capacità a
testimoniare che, per costante giurisprudenza di questa
corte regolatrice, va valutata a prescindere da vicende
che costituiscano un posterius facti rispetto alla
predicabilità ex ante dell'interesse a partecipare al
giudizio (Cass. 13585/04; 703/02 ex multis).
Fondato risulta ancora il sesto
motivo, quanto alla (non corretta) valutazione della
testimonianza C., priva di rilevanza in punto di scienza
diretta della presunta appartenenza della somma di
380.000 Euro ad A..R..
Fondati per quanto di ragione
risultano altresì i motivi III e IV, relativi alla
complessiva valutazione dell'efficacia solutoria dei due
versamenti eseguiti su conto estero dal promissario
acquirente, in relazione alla diversa valenza
riconosciuta ai restanti pagamenti eseguiti secondo le
medesime modalità, e in relazione, ancora, alla
circostanza dell'aver la C. riconosciuto la
contabilizzazione e l'imputazione al pagamento del
prezzo dell'immobile dei primi due versamenti eseguiti
sul conto personale del legale rappresentante della
promittente venditrice, così derogando alle modalità
previste in contratto.
I motivi I e II restano assorbiti
nell'accoglimento delle doglianze sinora esaminate.
All'accoglimento del ricorso entro
i limiti di cui in motivazione consegue la cassazione
della sentenza impugnata e il rinvio del processo alla
corte di appello di Torino in diversa composizione.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso, cassa
la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spe
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