RUMORE – Attività di fornaio -
Superamento dei limiti di emissioni sonore - Esercizio
di professione o mestiere rumoroso - Superamento dei
limiti massimi o differenziali di rumore - Art. 659 cod.
pen. – L. n. 447/1995 - Art. 9 L. n. 689/1981 –
INQUINAMENTO ACUSTICO - Disturbo delle occupazioni e del
riposo delle persone - Esercizio di professione o
mestiere rumoroso - Autonome fattispecie
contravvenzionali - Art. 659 cod. pen..
Argomento:
Giurisprudenza
Autorità:
Corte di Cassazione
Categoria:
Inquinamento acustico
Provvedimento:
Sentenza
Numero:
33072
Sez.:
1^
Data deposito:
05/09/2011
Data emissione:
15/07/2011
Presidente:
Chieffi
Estensore:
Mazzei
titolo completo:
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.1^,
5/09/2011 (Ud 15/07/2011), Sentenza n. 33072
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.1^,
5/09/2011 (Ud 15/07/2011), Sentenza n. 33072
RUMORE – INQUINAMENTO ACUSTICO -
Attività di fornaio - Superamento dei limiti di
emissioni sonore - Esercizio di professione o mestiere
rumoroso - Superamento dei limiti massimi o
differenziali di rumore - Art. 659 cod. pen. – L. n.
447/1995 - Art. 9 L. n. 689/1981.
Nell'ipotesi di esercizio di
professione o mestiere rumoroso contro le disposizioni
della legge o le prescrizioni dell'Autorità, la carica
di lesività del bene giuridico protetto è individuabile
nell'art. 659, comma secondo, cod. pen., sia nell'art.
10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995 n. 447
(legge quadro sull'Inquinamento acustico), consistente
nella quiete e tranquillità pubblica, è presunta "ope
legis" ed è racchiusa, per intero, nel precetto della
disposizione codicistica, che tuttavia cede, di fronte
alla configurazione dello speciale illecito
amministrativo previsto dall'art. 10 citato, qualora
l'inquinamento acustico si concretizzi nel mero
superamento dei limiti massimi o differenziali di rumore
fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in
materia (Cass. Sez. l, n. 23866 del 09/06/2009, dep.
10/06/2009, Valvassore). La contravvenzione di cui al
secondo comma dell'art. 659 c.p., dunque, a differenza
di quella prevista dal primo comma, deve intendersi
parzialmente depenalizzata, in forza del principio di
specialità di cui all'art. 9 della legge n. 689 del
1981, laddove si accerti, come nella specie, la perfetta
identità fattuale della violazione contestata ai sensi
della menzionata norma del codice penale e di quella
sanzionata solo in via amministrativa (superamento dei
limiti di emissioni sonore), a norma dell'art. 10, comma
2, legge n. 447/1955, cit. (Cass. Sez. l, n. 44167 del
27/10/2009, dep. 18/11/2009, Fiumara).
(annulla con rinvio sentenza del
23/12/2008 Tribunale di Vicenza) Pres. Chieffi, Est.
Mazzei, Ric. Varini
RUMORE – INQUINAMENTO ACUSTICO -
Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone -
Esercizio di professione o mestiere rumoroso - Autonome
fattispecie contravvenzionali - Art. 659 cod. pen..
L'art. 659 cod. pen. prevede due
autonome fattispecie contravvenzionali: il reato di cui
al primo comma - disturbo delle occupazioni e del riposo
delle persone - richiede l'accertamento che i rumori
superino la normale tollerabilità ed investano un numero
indeterminato di persone, disturbando le loro
occupazioni o il riposo; mentre quello previsto dal
secondo comma - esercizio di professione o mestiere
rumoroso - prescinde dalla verificazione del disturbo,
essendo tale evento presunto "iuris et de iure" ogni
volta che l'esercizio del mestiere rumoroso si verifichi
fuori dal limiti di tempo, di spazio e di modo imposti
dalla legge, dai regolamenti o da altri provvedimenti
adottati dalle competenti autorità (Cass., Sez. 1, n.
532 del 28/09/1994, dep. 20/01/1995, Amato; Cass. Sez.
1, n. 4820 del 17/12/1998, dep. 16/04/1999, Marinelli).
(annulla con rinvio sentenza del
23/12/2008 Tribunale di Vicenza) Pres. Chieffi, Est.
Mazzei, Ric. Varini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. I Penale
Composta dagli lll.mi Sigg.:
Dott. Severo
Chieffi - Presidente
Dott. Massimo Vecchio
- Consigliere
Dott. Aldo
Cavallo - Consigliere
Dott. Antonella Patrizia
Mazzei - Consigliere Relatore
Dott. Lucia La
Posta - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da VARINI
Renato, nato a Piazzola sul Brenta il xx/xx/xxxx,
- avverso la sentenza in data
17/09/2008 del Tribunale di Vicenza;
- visti gli atti, la sentenza
impugnata e il ricorso;
- sentita la relazione svolta dal
consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
- udite le conclusioni del Pubblico
Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Carmine Stabile, il quale ha chiesto la
declaratoria di inammissibilità del ricorso;
- udito il difensore del
ricorrente, avvocato Franco Condoleo in sostituzione
delI'avvocato Paolo Mele, che ha chiesto l'accoglimento
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 17
settembre 2008, depositata il successivo 23 dicembre, il
Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, ha
dichiarato Varini Renato responsabile del reato di cui
all'art. 659 cod. pen., nella ritenuta Ipotesi attenuata
di cui al comma secondo della stessa norma, "perché,
esercitando attività di panificazione, turbava la
tranquillità ed il riposo dei vicini abusando in ora
notturna di strumenti sonori (carrelli di trasporto ed
elettroventilazione a servizio dei forni), superando il
limite di emissioni sonore di cui al D.P.C.M. 14/11/1997
e L. n. 447 del 1995; in Camisano Vicentino dall'inizio
2003 a fine luglio 2007”.
A sostegno della decisione il
Tribunale ha addotto sia l'accertato superamento,
nell'attività del panificio gestito dal Varini,
limitrofo all'abitazione del denunciante, Bastianello
Silvano, dei valori limite di cui alla legge quadro n.
447 del 1995 in materia di inquinamento acustico
ambientale e al D.P.C.M. 14 novembre 1997, come da
misurazioni effettuate da un tecnico dell'A.R.P.A.V. di
Vicenza nel corso dl un sopralluogo eseguito
nell'abitazione del Bastianello il 22 e il 25 aprile del
2006; sia il provato disturbo del denunciante e dei suoi
familiari conviventi, non essendo rilevante la
circostanza che il Bastianello fosse stato l'unico a
dolersi del rumore sofferto, trattandosi di reato di
mero pericolo e non di danno, per la cui integrazione è
sufficiente la potenziale compromissione della
tranquillità pubblica ancorché emergente dalla denuncia
di un singolo individuo.
2. Avverso la predetta sentenza il
Varini, tramite il suo difensore, avvocato Paolo Mele
del foro di Vicenza, ha proposto ricorso per cassazione,
deducendo alcuni motivi.
2.1. Il ricorrente lamenta,
innanzitutto, l'inosservanza dl norme processuali
stabilite a pena di inutilizzabilità, poiché
l'ccertamento fonometrico sarebbe stato eseguito dal
tecnico dell'A.R.P.A.V. in presenza del solo
denunciante, senza che il Pubblico ministero avesse
avvertito l'imputato, e, addirittura, dopo la scadenza
del termine per la conclusione delle indagini
preliminari.
2.2. Il ricorrente denuncia,
inoltre, la nullità della sentenza per mancanza e
contraddittorietà della motivazione e per violazione
della legge penale.
Quanto al vizio motivazionale,
l'affermazione di responsabilità sarebbe apodittica e,
comunque, smentita dai precedenti accertamenti compiuti
sia dal Comune sia dal Carabinieri, secondo i quali il
rumore era trascurabile, come confermato dal fatto che
nessuno dei compaesani, pur vicini al panificio, si era
mai lamentato al riguardo, con l'eccezione del solo
Bastianello; il Tribunale avrebbe, inoltre, omesso di
considerare che l'illegittima misurazione del rumore, in
violazione del principio del contraddittorio, aveva
interessato soltanto la cucina dell'abitazione del
Bastianello, che è il locale più vicino al panificio, e
non anche le camere da letto del denunciante e del suoi
congiunti che non affacciano verso l'opificio, donde la
non significatività dei valori accertati per affermare
il denunciato disturbo, peraltro attribuito ad
un'attività produttiva radicata da lungo tempo nella
piccola comunità territoriale e per essa essenziale; il
tecnico dell'A.R.P.A.V. avrebbe, comunque, accertato un
leggero superamento della soglia amministrativamente
imposta e solo a finestra aperta della cucina
dell'abitazione del Bastianello, il quale,
evidentemente, non dorme in quella stanza e con le
finestre costantemente aperte. Quanto al pur denunciato
vizio di violazione di legge, il ricorrente osserva che
l'accertata inidoneità dell'attività dl panificazione ad
arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone
esclude la sussistenza del contestato reato di cui
all'art. 659, comma 1, cod. pen., secondo la costante
giurisprudenza di legittimità.
Aggiunge che il Tribunale, dopo
avere qualificato la fattispecie criminosa come
rispondente a quella prevista dall'art. 659, comma 2,
cod. pen., non ha precisato le disposizioni di legge o
le prescrizioni dell'autorità in contrasto con le quali
il Varini avrebbe esercitato il suo mestiere rumoroso,
donde l'illegittimità della pronunciata condanna per
omessa individuazione della disposizione che sarebbe
stata violata, pur necessaria ad integrare la norma
penale in bianco ravvisata nella fattispecie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. E' fondato il motivo di ricorso
che denuncia la violazione della legge penale. Secondo
la costante giurisprudenza di questa Corte, l'art. 659
cod. pen. prevede due autonome fattispecie
contravvenzionali: il reato di cui al primo comma
-disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone -
richiede l'accertamento che i rumori superino la normale
tollerabilità ed investano un numero indeterminato di
persone, disturbando le loro occupazioni o il riposo;
mentre quello previsto dal secondo comma - esercizio di
professione o mestiere rumoroso - prescinde dalla
verificazione del disturbo, essendo tale evento presunto
"iuris et de iure" ogni volta che l'esercizio del
mestiere rumoroso si verifichi fuori dal limiti di
tempo, di spazio e di modo imposti dalla legge, dai
regolamenti o da altri provvedimenti adottati dalle
competenti autorità (c.f.r., tra le molte, Sez. 1, n.
532 del 28/09/1994, dep. 20/01/1995, Amato, Rv. 200022;
Sez. 1, n. 4820 del 17/12/1998, dep. 16/04/1999,
Marinelli, Rv. 213395).
Nell'ipotesi di esercizio di
professione o mestiere rumoroso contro le disposizioni
della legge o le prescrizioni dell'Autorità, questa
Corte ha, inoltre, precisato che la carica di lesività
del bene giuridico protetto sia dall'art. 659, comma
secondo, cod. pen., sia dall'art. 10, comma secondo,
della legge 26 ottobre 1995 n. 447 (legge quadro
sull'inquinamento acustico), consistente nella quiete e
tranquillità pubblica, è presunta “ope legis" ed è
racchiusa, per intero, nel precetto della disposizione
codicistica, che tuttavia cede, di fronte alla
configurazione dello speciale illecito amministrativo
previsto dall'art. 10 citato, qualora l'inquinamento
acustico si concretizzi nel mero superamento dei limiti
massimi o differenziali di rumore fissati dalle leggi e
dai decreti presidenziali in materia (Sez. 1, n. 23866
del 09/06/2009, dep. 10/06/2009, Valvassore, Rv.
243807).
La contravvenzione di cui al
secondo comma dell'art. 659 cit., dunque, a differenza
di quella prevista dal primo comma, deve intendersi
parzialmente depenalizzata, in forza del principio di
specialità di cui all'art. 9 della legge n. 689 del
1981, laddove si accerti, come nella specie, la perfetta
identità fattuale della violazione contestata ai sensi
della menzionata norma del codice penale e di quella
sanzionata solo in via amministrativa (superamento dei
limiti di emissioni sonore), a norma dell'art. 10, comma
2, legge n. 447/1955, cit. (c.f.r. , in termini, anche
Sez. 1, n. 44167 del 27/10/2009, dep. 18/11/2009,
Fiumara, Rv. 245563).
Nel caso in esame, pertanto, il
Tribunale è incorso in un doppio errore giuridico, per
avere ritenuto la ravvisata ipotesi di cui al capoverso
dell'art. 659, comma secondo, cod. pen., alla stregua di
una circostanza attenuante della violazione prevista dal
comma primo della medesima norma, mentre essa
costituisce, come si è detto, una fattispecie criminosa
autonoma; e per avere stimato sufficiente ad integrare
la medesima violazione, prevista dall'art. 659, comma
secondo, cod. pen., il mero superamento del limite di
emissioni sonore di cui al D.P.C.M. del 14/11/1997 e
alla legge 26/10/1995, n. 447 (legge quadro
sull'inquinamento acustico).
Discende che il fatto ritenuto in
sentenza come integrante la fattispecie di cui al comma
secondo del citato art. 659 cod. pen., esauritosi - a
termini di contestazione - nel superamento del limite di
emissioni sonore di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 e alla
legge n. 447 del 1995, costituisce una violazione
amministrativa e non un reato. Con riguardo, poi, alla
pur ritenuta concorrente sussistenza della violazione di
cui al comma primo dell'art. 659 cod. pen., la decisione
impugnata fonda il ritenuto disturbo al riposo delle
persone sul superamento dei limiti prescritti di
emissioni sonore, che, come si è detto, nei termini
contestati, è fattispecie depenalizzata, e sulle
dichiarazioni del Bastaniello circa il disturbo notturno
sofferto da lui e dai suoi congiunti conviventi (moglie
e due figli) a causa delle lavorazioni attuate nel
vicino panificio, senza alcun apprezzamento in concreto
dell'idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un
numero indeterminato di persone, ciò che, secondo la
consolidata giurisprudenza di questa Corte, costituisce
elemento essenziale del ritenuto reato previsto
dall'art. 659, comma primo, cod. pen. (c.f.r., tra le
molte, Sez. 1, n. 246 del 13/12/2007, dep. 07/01/2008,
Guzzi, Rv. 238814).
In conclusione, alla stregua di
quanto precede, la sentenza impugnata deve essere
annullata senza rinvio, perché il fatto non è previsto
dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza
impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge
come reato.
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