Cassazione III Civile n. 16417 del 27
luglio 2011
- (531)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. AMATUCCI Alfonso
Dott. CARLEO Giovanni
Dott. D'ALESSANDRO Paolo
Dott. GIACALONE Giovanni
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana
- Presidente
- Consigliere
- rel. Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15136/2009 proposto da:
A.O. ***, PFS. S.R.L. *** (già D.M.
S.R.L.) in persona dell'amministratore
unico Sig. P.G., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA MASCAGNI 92,
presso lo studio dell'avvocato
NATICCHIONI FRANCESCO, che li
rappresenta e difende unitamente
all'avvocato NATICCHIONI GLORIA giusta
delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER
L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL
LAVORO *** in persona del Dirigente con
incarico di livello generale Dott.ssa
C.R., elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA IV NOVEMBRE 144, presso l'AVVOCATURA
CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e
difeso dagli avvocati ROSSI ANDREA,
TARANTINO CRISTOFARO giusta delega in
calce al controricorso;
- controricorrente -
e contro
B.A. ***, R.F. IT. S.P.A. ***, G.F. ***,
A.G. ***;
- intimati -
Nonché da:
B.A. ***, A.G. ***, G.F. ***,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE
G. MAZZINI 140, presso lo studio
dell'avvocato VITALE FORTUNATO, che li
rappresenta e difende giusta delega in
calce al controricorso e ricorso
incidentale;
- ricorrenti incidentali -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER
L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL
LAVORO *** in persona del Dirigente con
incarico di livello generale Dott.ssa
C.M.I., elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso
l'Avvocatura centrale dell'Istituto,
rappresentato e difeso dagli Avvocati
ROSSI ANDREA, TARANTINO CRISTOFARO
giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente all'incidentale -
e contro
A.O. ***, PFS. SRL ***, R.F.I. SPA -
R.F.I. SPA ***;
- intimati -
Nonché da:
R.F.I. SPA (già F.S. SOCIETÀ DI
TRASPORTI E SERVIZI P.A.) *** in persona
del Dr. M.D., elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA S. MARIA MEDIATRICE 1,
presso lo studio dell'avvocato BUCCI
FEDERICO, che la rappresenta e difende
giusta delega a margine del
controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER
L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL
LAVORO *** in persona del Dirigente con
incarico di livello generale Dott.ssa
C.M.I., elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso
l'Avvocatura centrale dell'Istituto,
rappresentato e difeso dagli Avvocati
ROSSI ANDREA, TARANTINO CRISTOFARO
giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente all'incidentale -
e contro
A.O. ***, B.A. ***, PFS. SRL ***, G.F.
***, A.G. ***;
- intimati -
avverso la sentenza n. 4572/2008 della
CORTE D'APPELLO di ROMA, 1 SEZIONE
CIVILE, emessa il 30/9/2008, depositata
il 10/11/2008, R.G.N. 6568/2004;
udita la relazione della causa svolta
nella pubblica udienza del 14/06/2011
dal Consigliere Dott. PAOLO
D'ALESSANDRO;
udito l'Avvocato RASPANTI RITA per
delega dell'Avvocato ANDREA ROSSI; udito
l'Avvocato FORTUNATO VITALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. VELARDI
Maurizio, che ha concluso per
l'accoglimento del 6, 9 e 10 motivo del
ricorso principale, rigetto
dell'incidentale delle F. ,
inammissibilità del ricorso incidentale
dell'A. , in subordine rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A.O. e la PFS. s.r.l. (già D.M. s.r.l.)
propongono ricorso per cassazione,
affidato a dieci motivi ed illustrato da
successiva memoria, avverso la sentenza
della Corte di appello di Roma che, in
parziale riforma della sentenza di primo
grado, ha tra l'altro condannato l'A.,
in solido con la R.F.I. S.p.A., A.G.,
B.A. e G.F. (A., capo squadra della M.,
A., capo zona delle F., B. e G., operai
delle F., sono stati condannati in sede
penale come responsabili del fatto), a
pagare all'INAIL la somma di euro
369.080,51, oltre interessi legali dalla
sentenza, a titolo di rivalsa
dell'assegno funerario e della rendita
riconosciuta ex lege alla vedova di
B.S., deceduto sul lavoro il ***, e la
M. s.r.l., quale datrice di lavoro
dell'A , a rimborsare a A.G., B.A. e
G.F. (considerati dalla sentenza di
primo grado responsabili per il 30%
ciascuno) quanto costoro dovessero
pagare all'INAIL in misura superiore al
90% del loro debito solidale.
Resiste con controricorso l'INAIL.
Resistono con controricorso, chiedendo
in via incidentale l'accoglimento dei
primi cinque motivi del ricorso
principale, A.G., B.A. e G.F .
Resiste altresì con controricorso,
illustrato da successiva memoria,
proponendo sei motivi di ricorso
incidentale, la R.F.I. S.p.A..
L'INAIL resiste ai ricorsi incidentali
con altro controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I ricorsi proposti contro la stessa
sentenza vanno riuniti ai sensi
dell'articolo 335 c.p.c..
2.- Con il primo motivo del ricorso
principale (e di quello incidentale di
A., B. e G. ), sotto i profili della
violazione di legge e del vizio di
motivazione, si deduce l'erroneità del
ragionamento in base al quale il giudice
di merito - dal fatto che B.S. percepiva
l'assegno familiare per la moglie - ha
dedotto che egli provvedesse al
sostentamento della moglie stessa con
circa la metà del proprio reddito.
2.1.- Va premesso - rispondendo
all'eccezione dell'INAIL - che è
ammissibile il ricorso per cassazione
nel quale si denunzino con un unico
articolato motivo d'impugnazione vizi di
violazione di legge e di motivazione in
fatto, qualora lo stesso si concluda -
come nella specie - con una pluralità di
quesiti, ciascuno dei quali contenga un
rinvio all'altro, al fine di individuare
su quale fatto controverso vi sia stato,
oltre che un difetto di motivazione,
anche un errore di qualificazione
giuridica del fatto (Cass., SSUU 31
marzo 2009, n. 7770).
2.2.- Nel merito, il mezzo è fondato, in
quanto la percezione degli assegni
familiari non presuppone - come
erroneamente ritiene il giudice di
merito, ponendo la circostanza a
fondamento del suo assunto - che il
familiare sia del tutto privo di
reddito, alla stregua del Decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio
1955, n. 797, articolo 6, e successive
modificazioni, secondo cui gli assegni
familiari per il coniuge sono dovuti
anche se costui percepisce un reddito,
purché non superiore ad una certa
soglia.
Il ragionamento del giudice di merito,
fondato dunque sull'assunto -non
altrimenti dimostrato se non con
riferimento alla circostanza che il
coniuge percepisse gli assegni familiari
- che la P. fosse priva di reddito
proprio, risulta pertanto viziato. Né,
d'altro canto, è possibile, sostituendo
la valutazione di questo giudice a
quella del giudice di merito, affermare
che la tesi di quest'ultimo - secondo
cui il B. provvedeva al sostentamento
della moglie con circa la metà del
proprio reddito - resta comunque valida
nonostante la parziale erroneità del
presupposto, trattandosi di un vizio
della motivazione in fatto della
sentenza.
Il giudice di rinvio dovrà dunque
procedere ad una nuova valutazione della
domanda. Va al riguardo ricordato che la
surroga dell'INAIL nei confronti dei
responsabili, ex articolo 1916 cod.
civ., non può superare quanto dovuto al
coniuge superstite a titolo risarcitorio
ex articolo 2043 c.c., anche
nell'ipotesi in cui la capitalizzazione
dell'assegno vitalizio superi
l'ammontare del danno da questi subito
(Cass. 10 gennaio 2008, n. 255).
Restano assorbiti i successivi quattro
motivi del ricorso principale (e di
quello incidentale di A., B. e A.)
nonché i motivi dal secondo al sesto del
ricorso incidentale della R.F.I. S.p.A..
3.- Con il sesto motivo l'A. lamenta
l'inammissibilità dell'appello
incidentale tardivo proposto, nei suoi
confronti, dagli appellati B., A. e G.
quanto alla determinazione dei
rispettivi gradi di responsabilità.
3.1.- Il sesto motivo è inammissibile
sotto svariati profili. In primo luogo
nel titolo si deduce il vizio di omessa
pronuncia (articolo 360 c.p.c., n. 4, in
relazione all'articolo 112 c.p.c.)
mentre nel quesito di diritto si
prospetta un vizio di violazione di
legge quanto all'implicito rigetto
dell'eccezione. In secondo luogo - ed il
rilievo è assorbente - il ricorrente
difetta di interesse, in quanto il
giudice di secondo grado ha rigettato
l'appello incidentale in discorso e gli
appellanti incidentali non hanno
proposto ricorso incidentale sul punto.
4.- Con il settimo motivo la M. s.r.l.,
sotto il profilo della violazione di
legge e del vizio di motivazione, deduce
la nullità degli appelli incidentali
spiegati nei suoi confronti da A., G. e
B., mentre, con l'ottavo motivo, svolge
la medesima censura sotto il profilo
della nullità per omessa pronuncia sulla
eccezione di inammissibilità degli
appelli incidentali
4.1.- L'ottavo motivo è infondato.
Non vi è omessa pronuncia in quanto
l'eccezione è stata implicitamente ma
inequivocamente rigettata, come dimostra
la decisione di merito.
Il settimo motivo è inammissibile. Va
considerato, in fatto, che la M. s.r.l.
non si è costituita spontaneamente ma a
seguito di ordine di integrazione del
contraddicono nei suoi confronti,
eseguito mediante notifica degli appelli
principale ed incidentale (e di cui si
tace nel quesito di diritto), peraltro
proposti, questi ultimi,
tempestivamente, pur se non noti, senza
sua colpa, alla M. s.r.l..
L'eventuale erroneità dell'ordine di
integrazione del contraddittorio - nel
che si sostanzia in definitiva la
censura - non è d'altro canto
contemplata nel quesito di diritto che
conclude il mezzo.
5.- Con il nono motivo l'accoglimento
dell'appello incidentale nei confronti
della M. s.r.l. è criticato sotto il
profilo della falsa applicazione
dell'articolo 2049 c.c..
5.1.- Il mezzo è infondato.
L'obbligazione solidale risarcitoria del
committente, tenuto ai sensi
dell'articolo 2049 c.c., ha la stessa
estensione di quella del commesso, e
pertanto è conforme a diritto la sua
condanna, nei confronti dei
corresponsabili solidali del commesso,
alla ripetizione della parte di debito
del commesso stesso.
Non ignora questa Corte che tre
precedenti (Cass. 12 febbraio 1982, n.
856, Cass. 5 settembre 2005, n. 17763, e
Cass. 8 ottobre 2008, n. 24802) sembrano
affermare il principio secondo cui, in
tema di responsabilità civile
extracontrattuale, sarebbe esclusa
l'azione di regresso nei confronti di
coloro che, essendo tenuti a rispondere
del fatto altrui in virtù di specifiche
disposizioni di legge, e quindi in base
ad un criterio di imputazione legale,
risultano per definizione estranei alla
produzione del danno.
Tuttavia le sentenze citate si
riferiscono ad ipotesi in cui era in
discussione l'azione di regresso tra più
soggetti (proprietario del veicolo e
datore di lavoro) chiamati a rispondere
del fatto di altro soggetto,
responsabile del sinistro, e,
valorizzando il tenore letterale
dell'articolo 2055 c.c., comma 2,
secondo cui l'azione di regresso è data
"nella misura determinata dalla gravità
della rispettiva colpa", giungono alla
conclusione che non può darsi azione di
regresso tra più soggetti chiamati a
rispondere del fatto del responsabile,
proprio in quanto non sussiste una
possibile graduazione di colpe tra
costoro. Nel caso di specie si discute
invece del regresso di alcuni
corresponsabili del fatto nei confronti
del datore di lavoro di altro
corresponsabile, "nella misura
determinata dalla gravità" della colpa
di costui. Non sussiste, dunque, dubbio
alcuno riguardo alla piena
applicabilità, nella fattispecie,
dell'articolo 2055 c.c., comma 2.
6.- Con il decimo motivo l' A. deduce
nullità della sentenza per violazione
dell'articolo 112 c.p.c., lamentando
omessa pronuncia sulle spese nei
confronti degli appellanti incidentali.
6.1- Il decimo motivo è fondato, in
quanto il giudice di merito - pur
affermando correttamente in motivazione
il principio per cui "le spese di lite
seguono la soccombenza" - non ha
provveduto, in dispositivo, alla
liquidazione delle spese tra l'A. e gli
appellanti incidentali, soccombenti nei
suoi confronti, A., B. e G..
7.- Con il primo motivo del proprio
ricorso incidentale la R.F.I. S.p.A.,
sotto il profilo della violazione di
legge, si duole della affermazione
contenuta nella sentenza di merito,
secondo cui la causa proposta contro di
essa era inscindibile rispetto a quelle
proposte nei confronti dei coobbligati
solidali, con la conseguenza che la
notificazione effettuata regolarmente
nei confronti delle altre parti
appellate avrebbe comportato, essendo
nulla la notificazione nei suoi
confronti, in quanto effettuata presso
l'Avvocatura dello Stato, solo la
necessità di rinnovazione della
notificazione.
7.1.- Il mezzo è infondato.
La responsabilità della R.F.I. S.p.A.
discendeva dall'accertamento della
responsabilità dei suoi dipendenti.
Avendo essa partecipato al giudizio di
primo grado, ricorreva dunque un'ipotesi
di litisconsorzio necessario
processuale, che sussiste allorquando la
decisione di una controversia si estende
necessariamente ad altra, costituendone
il presupposto logico e giuridico
imprescindibile (Cass. 26 gennaio 2010,
n. 1535).
8.- Gli altri motivi di ricorso
incidentale della R.F.I. S.p.A. sono,
come detto, assorbiti dall'accoglimento
del primo motivo del ricorso principale
dell'A..
9.- In conclusione, vanno accolti il
primo motivo del ricorso principale (e
del ricorso incidentale di A., B. e G.)
ed il decimo motivo dello stesso ricorso
principale, assorbiti i motivi dal
secondo al quinto del ricorso principale
(e del ricorso incidentale di A., B. e
G.) e quelli dal secondo al sesto del
ricorso incidentale della R.F.I.,
rigettati quelli dal sesto al nono del
ricorso principale ed il primo del
ricorso incidentale della R.F.I.. La
sentenza impugnata deve essere cassata
in relazione, con rinvio, anche per le
spese, alla Corte di appello di Roma in
diversa composizione.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi; accoglie il
primo motivo del ricorso principale (e
del ricorso incidentale di A., B. e G.)
ed il decimo motivo dello stesso ricorso
principale, assorbiti i motivi dal
secondo al quinto del ricorso principale
(e del ricorso incidentale di A., B. e
G.) e quelli dal secondo al sesto del
ricorso incidentale della R.F.I.,
rigettati quelli dal sesto al nono del
ricorso principale ed il primo del
ricorso incidentale della R.F.I.; cassa
in relazione la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese, alla Corte
di appello di Roma in diversa
composizione. |