"notificata tramite consegna al
portiere senza l'osservanza delle formalità di cui
all'art. 139 c.p.c., vale a dire senza l'attestazione
dell'assenza di altre persone abilitate a riceverla e
dell'avvenuta esecuzione delle loro vane ricerche"
...
"in caso di notificazione a mezzo
del servizio postale, la disposizione della L. n. 890
del 1982, art. 7, comma 3, secondo cui, nell'assenza del
destinatario e in mancanza delle altre persone indicate
nel secondo comma, la consegna del piego contenente
l'atto oggetto della notificazione può essere effettuata
al portiere dello stabile o ad altra persona che,
vincolata da rapporto continuativo, sia comunque tenuta
alla distribuzione della posta al destinatario, è
applicabile anche alle persone giuridiche;
inoltre, poichè il rapporto di
lavoro del custode di un fabbricato è continuativo, la
notifica deve ritenersi validamente effettuata anche
qualora l'atto giudiziario sia stato consegnato al
medesimo, dovendosi presumere, fino a prova contraria,
che, come per il portiere, tra le sue mansioni rientri
la distribuzione della posta ai destinatari che abitano,
ovvero - nel caso di società - hanno sede nel fabbricato
custodito".
Svolgimento del processo
Con ordinanza resa all'udienza del
30/5/2007 la Corte d'appello di Perugia, rilevato che
nel procedimento n. 774/05 promosso da R. N.G. nei
confronti dell'Inps nessuna delle parti era comparsa, ne
dichiarò l'improcedibilità. Avverso tale provvedimento
propone ricorso il R. il quale si duole del fatto che la
Corte territoriale aveva dichiarato l'improcedibilità
dell'appello omettendo di esaminare che nel caso di
specie sussisteva una causa di nullità della notifica
dell'ordinanza, emessa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.,
per il rinvio della causa all'udienza del 30/5/07. In
particolare, il ricorrente precisa che la raccomandata
postale, con la quale era stato recapitato l'avviso di
rinvio dell'udienza alla predetta data, era stata
notificata tramite consegna al portiere senza
l'osservanza delle formalità di cui all'art. 139 c.p.c.,
vale a dire senza l'attestazione dell'assenza di altre
persone abilitate a riceverla e dell'avvenuta esecuzione
delle loro vane ricerche, per cui insiste per
l'annullamento della predetta ordinanza-sentenza con
ogni consequenziale pronunzia.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso il R.
denunzia la violazione e la falsa applicazione, ai sensi
dell'art. 360 c.p.c., n. 3, delle norme di cui agli
artt. 139, 140, 160 e 348 c.p.c., dolendosi del fatto
che la Corte territoriale ha dichiarato
l'improcedibilità dell'appello senza aver dato rilievo
alla fondamentale circostanza per la quale la notifica
dell'ordinanza di rinvio della causa alla data del
30/5/2007, disposta ai sensi dell'art. 348 c.p.c., era
radicalmente nulla. Tale nullità risiederebbe, secondo
il ricorrente, nel fatto che la raccomandata n.
(OMISSIS), con la quale era stato recapitato l'avviso di
rinvio dell'udienza alla data del 30/5/2007, era stata
notificata tramite consegna al portiere senza
l'osservanza delle formalità di cui all'art. 139 c.p.c.,
ovvero senza l'attestazione dell'assenza delle altre
persone abilitate alla ricezione e, soprattutto, delle
loro vane ricerche.
A conclusione del motivo il
ricorrente chiede, quindi, di accertare quanto segue: se
sia nulla la notifica nelle mani del portiere
allorquando la relazione dell'ufficiale giudiziario non
contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle
persone abilitate a ricevere l'atto, indicate nell'art.
139 c.p.c., comma 2, e delle loro vane ricerche o quando
tutto ciò non sia, comunque, desumibile dalla stessa
relata di notifica; se sia valida la notifica nelle mani
del portiere in cui sia attestata solo l'assenza del
destinatario, ma non delle altre persone abilitate alla
ricezione dell'atto ex art. 139 c.p.c., comma 2, e non
sia fatta menzione dell'avvenuta esecuzione delle loro
vane ricerche; se il provvedimento pronunziato dal
giudice d'appello in forma di ordinanza, con la quale
sia dichiarata l'improcedibilità per la mancata
comparizione dell'appellante, ha natura di sentenza in
considerazione della definizione di una questione
pregiudiziale al processo, con conseguente ricorribilità
in cassazione.
Il ricorso è infondato. invero,
come si è avuto già modo di statuire (Cass. sez. 2 n.
375 del 10/1/2008) "la notificazione a mezzo posta deve
ritenersi validamente effettuata, ai sensi della L. 20
novembre 1982, n. 890, art. 7, comma 3, anche qualora il
piego contenente l'atto oggetto della notificazione sia
consegnato, nell'assenza del destinatario ed in mancanza
delle altre persone indicate nel comma secondo dei
suddetto articolo, al custode del fabbricato. Infatti,
poichè il rapporto di lavoro del custode di un
fabbricato è continuativo, deve presumersi, fino a prova
contraria, che, come per il portiere, tra le mansioni
del custode rientri la distribuzione della posta ai
destinatari che abitano nel fabbricato custodito".
In senso analogo si è pure espressa
in precedenza la sezione lavoro di questa Corte con
sentenza n. 2276 del 14/2/2003, attraverso la quale si è
affermato che "in caso di notificazione a mezzo del
servizio postale, la disposizione della L. n. 890 del
1982, art. 7, comma 3, secondo cui, nell'assenza del
destinatario e in mancanza delle altre persone indicate
nel secondo comma, la consegna del piego contenente
l'atto oggetto della notificazione può essere effettuata
al portiere dello stabile o ad altra persona che,
vincolata da rapporto continuativo, sia comunque tenuta
alla distribuzione della posta al destinatario, è
applicabile anche alle persone giuridiche;
inoltre, poichè il rapporto di
lavoro del custode di un fabbricato è continuativo, la
notifica deve ritenersi validamente effettuata anche
qualora l'atto giudiziario sia stato consegnato al
medesimo, dovendosi presumere, fino a prova contraria,
che, come per il portiere, tra le sue mansioni rientri
la distribuzione della posta ai destinatari che abitano,
ovvero - nel caso di società - hanno sede nel fabbricato
custodito".
A conferma che trattasi di
orientamento consolidato è sufficiente ricordare,
infine, la sentenza n. 2327 del 3/3/1998 della 3^
sezione di questa Corte con la quale si è spiegato che
"poichè il rapporto di lavoro del custode di un
fabbricato è continuativo, è valida la notifica di un
atto giudiziario - a mezzo del servizio postale -
consegnato al medesimo, dovendosi presumere, fino a
prova contraria che, come per il portiere, tra le sue
mansioni rientri la distribuzione della posta ai
destinatari, abitanti nel fabbricato custodito (L. 20
novembre 1982, n. 890, art. 7, comma 3)".
Pertanto, il ricorso va rigettato.
La mancata costituzione dell'ente
intimato comporta che non va adottata alcuna statuizione
sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla
per le spese.
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